E' legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente di un istituto di credito, a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro

E' legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente di un istituto di credito, a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro, dal momento che l'idoneità del comportamento contestato a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario deve essere valutata con particolare rigore, rilevando la lesione dell'affidamento che, non solo il datore di lavoro, ma anche il pubblico, ripongono nella lealtà e correttezza dei funzionari. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 23 aprile 2008, n. 10541)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RA. CA., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 10, presso lo studio dell'avvocato RAMADORI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GALLOTTA VITO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

BA. PO. DI. MI. SO. CO. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SILLA 3, presso lo studio dell'avvocato FERZI CARLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAVERIO FABRIZIO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 584/04 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 01/08/05 R.G.N. 1090/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/08 dal Consigliere Dott. Giuseppe NAPOLETANO;

udito l'Avvocato BUCCELLATO per delega RAMADORI;

udito l'Avvocato CARLO FERZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciando sull'appello di Ra. Ca. e su quello incidentale della societa' cooperativa Ba. Po. di. Mi. proposti avverso la sentenza del giudice del lavoro di Ferrara, che parzialmente accogliendo la domanda del Ra. aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimatogli dalla precitata Banca ma senza diritto al risarcimento del danno essendosi lo stesso pensionato, accoglieva l'impugnazione incidentale respingendo il ricorso di primo grado del Ra. e dichiarava assorbito l'appello principale di quest'ultimo con condanna al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio.

Ritenevano i giudici della Corte territoriale che: a) il comportamento del Ra., cassiere di banca, consistito nell'aver effettuato un pagamento senza riscontro alcuno integrando un fatto di evidente e particolare gravita' assolutamente ingiustificato siccome radicalmente contrario alla funzione del cassiere, "bastava" per giustificare un licenziamento trattandosi di condotta che pregiudica il rapporto fiduciario tra la banca datrice di lavoro ed il dipendente cassiere attenendo alle specifiche mansioni proprie del cassiere; B) ancora piu' grave era l'altro comportamento, che aveva dato origine ad una pluralita' di contestazioni, riconducibili comunque ad una condotta ispirata da un unico disegno illecito volto a consentire ad un unico cliente operazioni bancarie in violazione della normativa antiriciclaggio, la cui gravita' non veniva attenuata dalla circostanza che detta elusione avesse richiesto la collaborazione del dirigente dimostrando la cooperazione dei due dipendenti la comune volonta' di violare la legge; C) l'appello principale, da ritenersi assorbito, comunque era infondato difettando la messa in mora del datore di lavoro a ricevere le prestazioni lavorative per il tempo successivo al pensionamento.

Avverso tale sentenza il Ra. proponeva ricorso per cassazione sostenuto da due motivi di censura.

Parte intimata resisteva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo d'impugnazione parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2119 c.c., Legge n. 300 del 1970 articolo 7 omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo prospettato dalle parti. Assume al riguardo che la Corte di Appello ha posto a fondamento della propria decisione una nozione errata di giusta causa essendo pacifico che il suo comportamento non era caratterizzato da intento doloso e non aveva comportato alcun danno per la Banca.

Prospetta poi, che la Corte di Appello ha del tutto omesso di considerare, nel ritenere, in base a presunzioni e deduzioni personali, non convincenti le giustificazioni di esso ricorrente che dopo otto mesi il presunto prelievo non era deplorevole che egli non ricordasse l'operazione. Ne', aggiunge l'appellante, il giudice di secondo grado ha tenuto conto della lettera di giustificazioni del 13/6/94 e di circostanze emerse nel giudizio di primo grado di cui il primo giudice ha dato atto nella sua sentenza relative alla mancata prova dello smarrimento del libretto e della relativa denuncia da cui discende la manifesta sproporzione tra fatto addebitato e sanzione.

Denuncia, inoltre, parte ricorrente che in relazione alla seconda contestazione la Corte bolognese ha ritenuto, in base a deduzioni personali, che l'imposizione del superiore gerarchico della violazione della normativa antiriciclaggio non rappresenta un esimente, omettendo altresi' di motivare in ordine a circostanze emerse nel corso dell'istruttoria del primo grado di cui il Tribunale di Ferrara ha dato conto nella propria sentenza non confutando, inoltre, le specifiche circostanze ivi dedotte. Risulta, quindi, errata la nozione di giusta causa applicata dal giudice di secondo grado e le conseguenti conclusioni risultano viziate logicamente in quanto il comportamento del Ra. non puo' ritenersi lesivo della fiducia del proprio datore.

Il mezzo e' complessivamente infondato.

Mette conto in proposito ribadire in via preliminare alcuni principi fondamentali elaborati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte in tema, e di licenziamento, e di limiti del sindacato del giudice di legittimita' che costituiscono, in quanto definitivamente acquisiti, regola iuris.

Sotto il primo profilo viene in evidenza, ai fini di cui trattasi, la regola secondo la quale in tema di licenziamento per giusta causa, spetta al giudice del merito - e non e' sindacabile in sede di legittimita' se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi - l'accertamento che i fatti addebitati siano di gravita' tale da integrare gli estremi della fattispecie di cui all'articolo 2119 cod. civ., fermo restando che nell'ipotesi di dipendente di un istituto di credito l'idoneita' del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario deve essere valutata con particolare rigore ed a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro, rilevando la lesione dell'affidamento che, non solo il datore di lavoro, ma anche il pubblico, ripongono nella lealta' e correttezza dei funzionari (V. per tutte Cass. 11674/05).

Sotto il secondo profilo viene, poi, in evidenza la ricorrente affermazione secondo la quale il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita' non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facolta' di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilita' e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita' dei fatti ad essi sottesi, dando cosi' liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il preteso vizio di motivazione sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorieta' della medesima, puo' legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (V. per tutte Cass. 2357/04). Ne' questo vizio puo' consistere nella difformita' dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale e' assegnato alla prova (Cfr Cass. 15693/04). Di tal che il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi della motivazione della sentenza, deve contenere la precisa indicazione di carenze o di lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione (o il capo di essa) censurata, ovvero la specificazione di illogicita', o ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, e quindi l'assoluta incompatibilita' razionale degli argomenti e l'insanabile contrasto degli stessi, mentre non puo' farsi valere il contrasto dell'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito con il convincimento e con le tesi della parte, poiche', diversamente opinando, il motivo di ricorso di cui all'articolo 360 cod. proc. civ., n. 5, finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di legittimita' sulle valutazioni riservate al giudice di merito. (Cass. 5066/07). Inoltre nel caso in cui, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'incongruita' o l'illogicita' della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, e' necessario, al fine di consentire al giudice di legittimita' il controllo della decisivita' della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale e' precluso l'esame diretto degli atti, di delibare la decisivita' della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti (per tutte Cass. 14262/04 e Cass. 11886/06).

Alla luce di siffatti principi risulta, innanzitutto, infondata la critica mossa alla impugnata sentenza secondo la quale il giudice di appello avrebbe posto a fondamento della propria decisione una nozione errata di giusta causa essendo pacifico che il comportamento del Ra. non era caratterizzato da intento doloso e non aveva comportato alcun danno per la Banca. La giurisprudenza di questa Corte, sopra richiamata, ha infatti sancito che nell'ipotesi di dipendente di un istituto di credito, come nel caso di specie, l'idoneita' del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario deve essere valutata con particolare rigore ed a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro, rilevando la lesione dell'affidamento che, non solo il datore di lavoro, ma anche il pubblico, ripongono nella lealta' e correttezza dei funzionari.

Quanto alla portata soggettiva del comportamento addebitato si tratta all'evidenza di un accertamento di fatto che in quanto coerentemente e sufficientemente motivato sfugge al sindacato di legittimita'. Ne', alla stregua della richiamata giurisprudenza di legittimita', puo' farsi valere il contrasto dell'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito con il convincimento e con le tesi della parte la quale sostiene la mancanza dell'intento doloso desumibile non in base a circostanze oggettive bensi' ad un documento (lettera di giustificazioni) proveniente dalla stessa parte e per di piu' relativo a circostanze gia' ampiamente valutate dal giudice del merito che ha appunto tenuto conto "delle giustificazioni addotte dall'appellante - Ra. " ivi compresa la dedotta assenza di rivendicazioni da parte del portatore del libretto.

Peraltro, parte ricorrente pur richiamando l'omessa considerazione di circostanze emerse nel corso del giudizio di primo grado concernenti la mancata prova dello smarrimento del libretto e della relativa denuncia omette del tutto di indicare, nel ricorso per Cassazione ed in violazione del richiamato principio di autosufficienza, le relative risultanze istruttorie ed il contenuto delle stesse.

Consegue da tanto, che l'apprezzamento di merito della proporzionalita' tra infrazione e sanzione in quanto sorretta da adeguata e logica motivazione si sottrae, come tale, al sindacato di legittimita' (Cfr. Cass. 20221/07) risolvendosi le critiche, mosse sul punto alla sentenza impugnata, in una inammissibile istanza di diversa valutazione delle emergenze istruttorie.

Analoghe considerazioni valgono relativamente alla seconda contestazione con la precisazione che la lamentata omessa motivazione in ordine a circostanze emerse nel corso dell'istruttoria del primo grado non e' autosufficiente nel senso innanzi indicato.

Il secondo mezzo di gravame con il quale parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione della Legge n. 300 del 1970 articolo 18 omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo prospettato dalle parti, afferma che il giudice di appello nel rigettare nel merito l'impugnazione incidentale non ha tenuto conto che dopo che il giudice di primo grado aveva disposto la reintegrazione esso ricorrente con fax del 10/1/01 aveva messo a disposizione le proprie energie lavorative e che comunque era stato chiesto che il risarcimento del danno venisse commisurato ad una indennita' pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno della reintegrazione a quello della reintegra e non gia' a quello del pensionamento, rimane assorbito presupponendo il suo esame la fondatezza del primo mezzo in ordine all'asserita illegittimita' del licenziamento.

Sulla base delle esposte considerazioni nelle quali rimango assorbite tutte le altre eccezioni, obbiezioni o motivi, pertanto il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del giudizio di legittimita' liquidate in euro 2535,00 di cui euro 2.500,00 per onorario oltre spese generali IVA CPA.

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