E' legittimo in quanto motivato da giustificato motivo soggettivo il licenziamento del lavoratore che si sia rifiutato di eseguire l'incarico richiesto

E' legittimo in quanto motivato da giustificato motivo soggettivo il licenziamento del lavoratore che si sia rifiutato di eseguire l'incarico richiesto trattandosi di condotta legittimamente valutata come tale da minare, alla radice, il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 2 luglio 2009, n. 15503)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PA. AN. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Gregorio VII n. 466, presso lo studio dell'Avv. Fulvio Venditti, rappresentato e difeso dall'Avv. Barria Angela Luisa del foro di Oristano per procura speciale per atto notaio Carlo Brunetti rep. n. 27237 del 29 maggio 2006;

- ricorrente -

contro

SOC. COOP. SOCIALE SA. CU. a r.l. Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore Si. Ma. Ri. , elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Pamphili n. 59, presso lo studio dell'Avv. Maria Salafia, rappresentata e difesa dall'Avv. Murru Massimo del foro di Cagliari come da procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza n. 92/06 della Corte di Appello di Cagliari del 11.01.2006/3.03.2 006 nella causa iscritta al n. 634 R.G. dell'anno 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.05.2009 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 10.01.2003, PA.AN. esponeva:

- di avere lavorato alle dipendenze della Coop. SA. CU. ;

- di avere ricevuto, in data (OMESSO), una contestazione disciplinare per presunti "atteggiamenti irascibili, offensivi e minacciosi" e per contestazioni ad ordini impartitigli;

- che con nota del (OMESSO) la datrice di lavoro gli aveva irrogato la sanzione disciplinare del rimprovero scritto;

- che con successiva lettera del (OMESSO) la stessa datrice di lavoro gli aveva contestato: 1) inosservanza dell'obbligo di diligenza, nel rifiutare di eseguire incarichi affidati e, nella fattispecie, di modificare il suo orario di lavoro vista l'urgenza del caso; 2) abbandono de posto di lavoro senza giustificato motivo e senza alcuna autorizzazione in data (OMESSO) lavorando dalle ore 8,00 alle ore 10,15; 3) rifiuto, in data (OMESSO), di accompagnare all'interno dell'ambulatorio nefrologico di (OMESSO) una paziente della casa di riposo;

- che con lettera del (OMESSO) la cooperativa gli aveva intimato il licenziamento in tronco;

- che entrambi i provvedimenti disciplinari erano illegittimi, il primo, perche' basato su contestazioni generiche; il secondo, perche' i fatti - posti a fondamento della sanzione espulsiva - non erano gravi e comunque avrebbero potuto al piu' legittimare l'adozione di sanzione conservativa di natura pecuniaria.

Cio' premesso, il Pa. chiedeva, in via principale, l'annullamento del rimprovero scritto e del licenziamento e per l'effetto la condanna della convenuta al reintegro nel posto di lavoro e al risarcimento del danno; in via subordinata, a condanna della cooperativa alla riassunzione entro tre giorni, o, in mancanza, alla corresponsione di sei mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto.

La Cooperativa costituendosi contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso.

All'esito dell'istruzione, escussi i testi escussi ed acquisita varia documentazione, il Tribunale di Oristano con sentenza n. 444 del 2004 rigettava il ricorso.

Tale decisione, a seguito di appello proposto dal Pa. , e' stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Cagliari con sentenza n. 92 dei 2006, cha ha cosi deciso: a) ha annullato la sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogato con provvedimento del 12/13 giugno 2001; b) ha disposto la conversione del licenziamento, intimato il (OMESSO), per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con riconoscimento al Pa. del diritto all'indennita' sostitutiva del preavviso nella misura prevista dal CCNL.

Il Pa. ricorre per cassazione con due motivi, illustrati con memoria ex articolo 378 c.p.c..

La Cooperativa Sa. Cu. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione circa punti decisivi della controversia; riguardanti la sussistenza dei fatti contestati al lavoratore e posti a base del licenziamento e l'assolvimento, da parte del datore di lavoro, del relativo onere della prova.

Le lamentate censure riguardano i seguenti profili:

- in merito all'inosservanza dell'obbligo di diligenza, per rifiuto di eseguire gli incarichi affidati e di modificare l'orario di lavoro la mattina del (OMESSO), le conclusioni dei giudici di appello sono erronee, perche' l'interrogatorio di esso Pa. e i documenti prodotti smentivano o rendevano quantomeno dubbio il preteso "ordine di servizio", che gli sarebbe stato dato telefonicamente, la sera del (OMESSO) alle ore 19,00, per modificare il normale orario di lavoro;

- in merito alla contestazione dell'abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo in data (OMESSO), in quanto il lavoratore avrebbe lavorato dalle ore 8 alle ore 10,15, le conclusioni della Corte territoriale circa l'allontanamento dal lavoro alle ore 10,15 sono erronee, perche' fondate sulle dichiarazioni vaghe e dubitative della teste P. , contrastate dalle dichiarazioni della teste Co. , che trovano il loro conforto nelle annotazioni del registro della consegne, attestanti che il viaggio per il recupero della paziente era stato effettuato alle ore 15,30;

- in merito alla contestazione di cui al punto 3 (rifiuto di accompagnare all'interno dell'ambulatorio nefrologoico di (OMESSO) una paziente della (OMESSO)) l'addebito, ritenuto sussistente dal giudice di appello, non puo' considerarsi provato, atteso che nessuno dei testi aveva personalmente constatato il fatto.

Le esposte doglianze sono prive di pregio e vanno disattese.

Secondo costante orientamento di questa Corte e' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilita' e concludenza, la scelta tra le risultanze probatorie - di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (ex plurimis Cass. sentenza n. 9834 del 1995; Cass. sentenza n. 10896 del 1998).

La Corte territoriale nel caso di specie ha fatto corretta applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale, dando conto delle dichiarazioni dei testi e giungendo alla conclusione - sulla base delle risultanze probatorie - che la sera del (OMESSO) il Pa. venne preavvertito della necessita' di rendersi disponibile per la mattina successiva, in quanto, con molta probabilita', una assistita della cooperativa, ricoverata presso l'ospedale di (OMESSO), sarebbe stata dimessa; che il Pa. sapeva di essere l'unico autista, essendo l'altro in ferie; che egli non ottempero' alla richiesta di servizio rendendosi disponibile per le ore 12, ma modifico' di propria iniziativa il proprio orario, che sarebbe stato dalle ore 8 alle 12, andando via dal lavoro alle ore 10,15. Gli stessi giudici hanno osservato che la conferma delle dimissioni dell'assistita per le ore 12,00 dall'ospedale di (OMESSO) fu data al Pa. , come riferito dalla teste P. .

Il ricorrente da parte sua si e' limitato a sottoporre all'esame di questa Corte una diversa valutazione delle risultanze delle prove testimoniali rispetto a quella del giudice di appello, sorretta da congrua e logica motivazione, e quindi non censurabile in sede di legittimita'.

Nessuna rilevanza assumono i riferimenti del ricorrente alle annotazioni contenute nel libro consegne, volte a dimostrare l'inesistenza della conferma delle dimissioni della paziente, trattandosi di profilo, di cui non vi e' traccia nella decisione impugnata, ed essendo stata la circostanza delle dimissioni della paziente verificata, come gia' detto, dal giudice di appello sulla base delle dichiarazioni della teste P. , ritenute non contrastanti con quelle della teste Co. .

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione circa un fatto decisivo: la sussistenza di infrazioni idonee a giustificare, sotto il profilo della gravita' degli addebiti e della proporzionalita' tra addebiti e sanzione inflitta, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo della Legge n. 604 del 1966, ex articolo 3, ed ex articolo 37 del CCNL.

In particolare il Pa. sostiene che la decisione impugnata ha omesso di spiegare e giustificare la gravita' degli addebiti, essendosi limitata ad affermare che gli stessi erano da considerarsi gravi ed idonei a giustificare il licenziamento a causa della reiterazione breve distanza di tempo (appena un giorno) dei comportamenti da lui tenuti; aggiunge che la sproporzione tra sanzione ed addebiti era tanto piu' evidente in relazione alla disposizione collettiva, la quale, per ciascuno degli addebiti di cui e' causa, prevedeva come sanzione la multa, nonche' in relazione alla presenza dell'unico precedente disciplinare, costituito da rimprovero scritto.

La censura e' priva di pregio e va disattesa.

Il giudice di appello ha esaminato in tutti i suoi profili la condotta tenuta dal Pa. , il quale non solo abbandono' il posto di lavoro, ma contemporaneamente rifiuto' di eseguire l'incarico richiesto di recarsi a (OMESSO) a prendere l'assistita dimessa; condotta valutata tale da minare, alla radice, il rapporto di fiducia con la datrice di lavoro e da legittimare la sanzione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

A tale adeguata e logica valutazione, condotta con esame delle risultanze probatorie acquisite, il ricorrente si limita ad opporre un proprio diverso apprezzamento, che anche sotto questo profilo non e' ammissibile in sede di legittimita'.

3. In conclusione il ricorso e' destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombnenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in euro 20,00, oltre euro 2.500.00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

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