È legittimo l'accordo tra sindacati e azienda, che intende procedere a una riduzione di personale, di mettere in mobilità solo i lavoratori più vicini alla pensione

È legittimo l'accordo tra sindacati e azienda, che intende procedere a una riduzione di personale, di mettere in mobilità solo i lavoratori più vicini alla pensione. Questo criterio, infatti, è conforme al principio di non discriminazione e ai criteri di equità e razionalità. Una volta accertato che sussiste la necessità di licenziare parte dei lavoratori, la scelta, condivisa dai sindacati, di individuare i dipendenti da licenziare in coloro che hanno i requisiti per passare dal lavoro alla pensione, mantenendo in servizio coloro che invece sarebbero passati dal lavoro alla disoccupazione rimanendo privi di reddito, è una scelta di cui è difficile negare la ragionevolezza.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 26 aprile 2011, n. 9348



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PO. IT. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 2 5/B, presso lo studio dell'avvocato PESSI ROBERTO che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

MA. PA. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 131, presso lo studio dell'avvocato SERRA IGNAZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRABINI GUIDO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 901/2007 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE R.G.N. 532/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l'Avvocato MICELI MARIO per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Po. it. con comunicazione del 25 giugno 2001, ai sensi della Legge 223 del 1991, articoli 4 e 24 inizio' una procedura per il licenziamento collettivo nei confronti di 9.000 lavoratori in eccedenza rispetto alla proprie esigenze tecnico - produttive.

2. In tale comunicazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 su citato, venivano indicati: i motivi che determinano la situazione di eccedenza; i motivi per i quali si ritiene di non poter adottare misure dirette a porre rimedio alla situazione; numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale in eccedenza e del personale abitualmente impiegato; tempi di attuazione del programma di mobilita'; misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma.

3. Alla comunicazione erano allegati l'organico dei dipendenti alla data del 1 maggio 2001, distinto per regioni e diverse aree di inquadramento, nonche' le eccedenze, alla medesima data, ripartite per regione e con riferimento alle diverse aree di inquadramento, poi ulteriormente specificate con successive comunicazioni.

4. L'esame congiunto con i sindacati, protrattosi in vari incontri, ebbe esito negativo. In seguito, pero', presso il Ministero del lavoro, tra Po. it. e sindacati venne raggiunto un accordo per la definizione della procedura. "Nell'intento comune di ridurre le conseguenze sul piano sociale" derivanti dall'attuazione del piano di riorganizzazione e ristrutturazione, le parti concordarono la risoluzione del rapporto di lavoro del personale che alla data del 31 dicembre 2001 e del 31 dicembre 2002 fosse in possesso dei requisiti per il pensionamento. Po. it. ha quindi comunicato ai lavoratori in tale condizione la cessazione dal lavoro.

5. Fra costoro vi era Ma.Pa. , il quale impugno' il licenziamento dinanzi al Tribunale di Firenze, che accolse il ricorso e dichiaro' illegittimo l'atto di recesso, ritenendo sussistente la violazione della procedura regolata dalla Legge n. 233 del 1991, articolo 4.

6. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza pubblicata il 10 luglio 2007, ha respinto l'impugnazione di Po. it. .

7. Po. it. propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Il Ma. ha depositato controricorso. Entrambe le parti hanno presentato una memoria.

8. Con il primo motivo Po. it. denunzia violazione della Legge n. 223 del 1991, articolo 4, commi 2 e 9 debbano essere interpretati nel senso che le comunicazioni ivi contemplate siano da inviarsi alle RSU medesime".

9. Con il secondo motivo si denunzia violazione della Legge n. 223 del 1991, articolo 4, comma 3, ponendo il seguente quesito: "se l'articolo 4, comma 3 debba essere interpretato nel senso che l'imprenditore la cui azienda sia articolata sull'intero territorio nazionale e che intenda ridurre il numero dei dipendenti nell'ambito dell'intero complesso aziendale, abbia l'obbligo di specificare nella comunicazione di apertura della procedura di mobilita' l'entita' dell'esubero unita' produttiva per unita' produttiva".

10. con il terzo ed ultimo motivo si denunzia violazione della Legge n. 223 del 1991, articolo 5, comma 1 ponendo il seguente quesito: "se tale norma debba essere interpretata nel senso che alle parti sarebbe vietato stabilire quale criterio di scelta dei lavoratori da licenziare il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ad un trattamento pensionistico".

11. I motivi di ricorso sono fondati.

12. La prima censura riguarda l'affermazione della Corte d'appello in base alla quale Po. it. avrebbe posto in essere una "patente violazione" della Legge n. 223 del 1991, articolo 4, commi 3 e 9 per il fatto che "ha omesso le comunicazioni alle articolazioni locali (RSA) privilegiando esclusivamente il rapporto con le sole istanze nazionali (le segreterie nazionali) delle organizzazioni dei lavoratori".

13. L'articolo 4 cit., comma 2 prescrive che le comunicazioni di cui si discute devono essere fatte per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma della Legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 19 nonche' alle rispettive associazioni di categoria (in mancanza delle prime, alle sole associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale).

14. Quel "nonche'" indica che, se vi sono RSA, la comunicazione deve essere fatta tanto alle strutture aziendali che a quelle di categoria.

15. La Corte assume che non e' stata fatta comunicazione alle RSA, mentre Po. it. sostiene che e' stata fatta comunicazione alle RSU.

16. La Corte non chiarisce se ha accertato che la comunicazione non e' stata fatta neanche alle RSU o se invece ritiene che la comunicazione alle RSU non possa essere considerata alla pari della comunicazione alle RSA.

17. Qualora la comunicazione fosse stata fatta alle RSU, la norma sarebbe stata rispettata, perche' l'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 sulla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie stabili' che "le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) subentrano alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ed ai loro dirigenti nelle titolarita' dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge".

18. Pertanto se le comunicazioni previste dalla Legge n. 223 del 1991 non sono state fatte alle RSA, ma sono state fatte alle RSU che presero il posto di quelle in base all'accordo su richiamato, non vi e' stata violazione di legge.

19. Poiche' la sentenza non ha chiarito questo punto, fondamentale, deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di merito che dovra' procedere alla relativa verifica.

20. Il problema posto con il secondo motivo e' stato affrontato in piu' occasioni da questa Corte. In particolare, nella pronunzia 12 agosto 2009, n. 18253, si e' affermato il seguente principio di diritto "in tema di verifica del rispetto delle regole procedurali dettate per i licenziamenti collettivi per riduzione del personale dalla Legge n. 223 del 1991, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, sottratti al controllo giurisdizionale, cosicche', nel caso di progetto imprenditoriale diretto a ridimensionare l'organico dell'intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l'imprenditore puo' limitarsi all'indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti suddiviso tra i diversi profili professionali contemplati dalla classificazione del personale occupato nell'azienda, tanto piu' se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all'esito della procedura, che, nell'ambito delle misure idonee a ridurre l'impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio di scelta del possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione".

21. La motivazione della sentenza, alla quale si rinvia, spiega perche', in quel contesto specifico, le indicazioni fornite nella comunicazione del datore di lavoro siano conformi a quanto richiesto dalla Legge n. 223 del 1991, articoli 1 e 24 e dall'assetto complessivo dell'ordinamento (schematizzati al paragrafo n. 7).

22. Con riferimento al terzo ed ultimo motivo, deve rilevarsi che non puo' condividersi il pensiero della Corte d'appello di Firenze quando considera illegittimo il criterio concordato tra azienda e sindacati, costituito dalla pensionabilita' dei lavoratori.

23. La Corte di Firenze ritiene che adottare come criterio di individuazione del personale da licenziare quello del possesso dei requisiti per andare in pensione sia una discriminazione in base al fattore eta' e considera tale scelta illegittima.

24. In realta', l'affermazione che ha portato la Corte a ritenere illegittimo il criterio non e' decisa, ma alquanto problematica, perche' nel passaggio cruciale della sentenza si parla di "consistenti perplessita'" sulla legittimita' del criterio di scelta dei licenziandi "basato unicamente sul fattore dell'eta', qual e' il criterio dell'anzianita' contributiva utilizzato dall'accordo".

25. Queste perplessita', invero, non sono idonee a fondare l'illegittimita' del criterio, per una duplice ragione. In primo luogo, il criterio concordato tra l'azienda e le organizzazioni sindacali non e' basato sull'eta' in se', ma sulla presenza dei requisiti per andare in pensione. Non e' affatto detto che i lavoratori cosi' individuati siano i piu' anziani. Possono aversi casi di lavoratori piu' anziani di eta', che a causa della loro storia lavorativa non presentano i requisiti per andare in pensione, che invece hanno lavoratori meno anziani di loro.

26. In secondo luogo, una volta accertato che sussisteva la necessita' di licenziare parte dei lavoratori, la scelta, condivisa dai sindacati, di individuare i lavoratori da licenziare in coloro che avevano i requisiti per passare dal lavoro alla pensione, mantenendo in servizio coloro che invece sarebbero passati dal lavoro alla disoccupazione rimanendo privi di fonti di reddito, e' una scelta di cui e' difficile negare la ragionevolezza.

27. Non puo', pertanto, condividersi la tesi della Corte di Firenze che da una perplessita', per quanto forte, fa derivare l'illegittimita' del criterio concordato in sede di autonomia collettiva.

28. In piu' occasioni il criterio della prossimita' al trattamento pensionistico e' stato ritenuto da questa Corte conforme al principio di non discriminazione in ragione dell'anzianita', anche nella sua dimensione europea, nonche' a criteri di razionalita' ed equita' (cfr, in particolare, 24 aprile 2007, n. 9866; e 21 settembre 2006, n. 20455, alla cui motivazioni si rinvia).

29. In conclusione, i tre motivi di ricorso devono essere accolti. La sentenza deve essere cassata, con rinvio al giudice di merito per l'accertamento reso necessario dall'accoglimento del primo motivo nei termini di cui si e' detto.

30. La Corte di appello di Firenze, in altra composizione, decidera' anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che decidera' anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita'.
 

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