È qualificabile come giornalistica l'attività svolta dalla lavoratrice che, nel redigere e dare lettura del notiziario radiofonico di una emittente locale provvede alla elaborazione personale delle notizie raccolte generalmente attraverso siti internet o agenzie di stampa e trasmesse radiofonicamente

Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale, nella sfera dell'espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa differenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica, culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunta da valutazione critica. (È qualificabile come giornalistica l'attività svolta dalla lavoratrice che, nel redigere e dare lettura del notiziario radiofonico di una emittente locale, non si limitata a leggere testi predisposti da altri, ma provvede alla elaborazione personale delle notizie raccolte generalmente attraverso siti internet o agenzie di stampa e trasmesse radiofonicamente).

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 29 agosto 2011, n. 17723



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - rel. Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 21028/2007 proposto da:

PU. S.R.L., (gia' PU. s. di. An. Ni. & C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell'avvocato VERSACE RAFFAELE, rappresentata e difesa dagli avvocati CATALANO ANTONIO, PELLEGRINO RAFFAELE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

CA. VA. ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 8296/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/12/2006 r.g.n. 5444/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l'Avvocato CATALANO ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli ha respinto l'appello proposto dalla Pu. srl avverso la sentenza del Tribunale della medesima citta', che aveva riconosciuto che tra la Ca. e la societa' era intercorso un rapporto di lavoro di natura giornalistica, condannando la Pu. alla corresponsione in favore della lavoratrice del trattamento economico corrispondente a quello previsto dalla disciplina collettiva per la qualifica di redattore. A tale conclusione la Corte territoriale e' pervenuta ritenendo che la lavoratrice, nel redigere e dare lettura del notiziario radiofonico di una emittente locale, non si era limitata a leggere testi predisposti da altri, ma aveva provveduto alla elaborazione personale delle notizie raccolte generalmente attraverso siti internet o agenzie di stampa e trasmesse radiofonicamente. A tanto conseguiva, per il periodo in cui il rapporto aveva avuto esecuzione, in difetto di iscrizione all'albo professionale, l'applicabilita' del contratto di lavoro giornalistico come parametro di riferimento per la determinazione della giusta retribuzione, e cosi' - in base all'attivita' svolta in concreto dalla lavoratrice - l'applicazione, quale parametro, del trattamento previsto per i giornalisti redattori.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Pu. srl affidandosi a tre motivi di ricorso.

L'intimata non ha svolto attivita' difensiva.

La societa' ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo si deduce la violazione dell'articolo 2575 c.c. e Legge n. 633 del 1941, articolo 1, con riguardo all'affermata qualificazione come giornalistica dell'attivita' svolta dall'intimata, contestando il risultato della valutazione delle prove fatta dalla Corte territoriale, per quanto riguarda in particolare la valutazione delle dichiarazioni rese da un teste originariamente indicato dalla societa', e chiedendo a questa Corte di stabilire se "l'attivita' consistente nella mera ripetizione di notizie conosciute attraverso la lettura dei comunicati Ansa e del Televideo costituente il contenuto della prestazione di un soggetto dipendente da societa' concessionaria operante nel settore della radiocomunicazione ed autorizzata alla prosecuzione dell'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione privata sonora a carattere commerciale in ambito locale... sia qualificabile come giornalistica".

2.- Con il secondo motivo si lamenta l'insufficienza della motivazione con riferimento alla sussistenza della qualifica di giornalista rivestita dall'intimata - cosi' come affermata dalla Corte d'appello sulla base della deposizione testimoniale sopra indicata - evidenziando che, alla luce della suddetta testimonianza, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere che le mansioni svolte dalla lavoratrice si collocavano in un ambito del tutto estraneo a quello proprio del lavoro giornalistico.

3.- Con il terzo motivo si lamenta l'insufficienza della motivazione con riferimento alla statuizione concernente l'applicabilita' del contratto di lavoro giornalistico come parametro di riferimento per la determinazione delle retribuzioni spettanti alla lavoratrice secondo il disposto dell'articolo 2126 c.c., nonche' violazione dell'articolo 2099 c.c. e falsa applicazione dell'articolo 36 Cost., richiamando alcune pronunce della S.C. secondo cui l'equiparazione del contratto nullo a quello valido, ex articolo 2126 c.c., non comporta l'automatica applicazione della disciplina del secondo al primo, neppure sotto l'aspetto retribuivo, essendo compito del giudice determinare la giusta retribuzione, ex articolo 2099 c.c. e articolo 36 Cost., valutando la qualita' e quantita' del lavoro prestato ed eventualmente tenendo presente il parametro per un contratto validamente concluso o altri criteri ritenuti piu' consoni alla fattispecie. Il motivo si conclude con la richiesta a questa Corte di stabilire se "nella indagine postuma alla conclusione del rapporto in ordine alla individuazione di un parametro retributivo diverso da quello convenuto tra le parti... non sussistendo cioe' ab initio un vincolo contrattuale che impone il trattamento di miglior favore invocato dal ricorrente, deve... o meno il giudice considerare il parametro piu' rispondente allo specifico settore ed alla prestazione che riguarda, anche se convenuto nel corso del rapporto medesimo".

4.- I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, costituisce attivita' giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale, nella sfera dell'espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, e' diretta a comunicare ad una massa differenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni attinenti ai campi piu' diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica, culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettivita', anche se non disgiunta da valutazione critica (cfr. ex plurimis Cass. n. 18550/2005, Cass. n. 18516/2005, Cass. n. 14832/2005). Si e' puntualizzato (Cass. n. 4840/96, Cass. n. 1827/95) che per attivita' giornalistica (presupposta, ma non definita dalla Legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista) deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e all'elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione: il giornalista si pone come pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, nel senso che la sua funzione e' quella di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in funzione della cerchia dei destinatari dell'informazione e confezionare quindi il messaggio con apporto soggettivo e inventivo; al fine dell'individuazione dell'attivita' giornalistica assumono poi rilievo la continuita' o la periodicita' del servizio, del programma o della testata, nel cui ambito il lavoro e' utilizzato, nonche' l'inserimento continuativo nell'organizzazione dell'impresa (Cass. n. 7372/96, nonche', da ultimo, Cass. n. 23625/2010).

Non si e' discostata da tali principi la Corte territoriale con l'affermazione che nell'attivita' svolta dalla Ca. erano rinvenibili tutti i tratti caratteristici dell'attivita' giornalistica, ed in particolare quelli della raccolta, della valutazione e della elaborazione della notizia, che, come risultava dalle deposizioni di tutti i testi escussi in primo grado, ivi compreso quello indicato dalla societa', si evidenziavano nella raccolta, da parte della lavoratrice, delle notizie pubblicate dai notiziari Ansa o dal Televideo, nella scelta di quelle ritenute a suo giudizio piu' importanti, nella possibilita' di apportarvi alcune modifiche e nella lettura che del testo cosi' confezionato veniva data nel corso della trasmissione radiofonica. Le contrarie affermazioni della societa' ricorrente, secondo cui dalla deposizione testimoniale richiamata dalla Corte territoriale si evincerebbe che l'attivita' svolta dalla Ca. consisteva essenzialmente nella "mera ripetizione di notizie conosciute attraverso la lettura dei comunicati Ansa e del Televideo", non tengono conto anzitutto del fatto che la Corte d'appello ha fatto riferimento alla deposizione del teste sopra indicato per rilevare che la stessa non era affatto in contrasto con le altre risultanze istruttorie e, per diversi aspetti, confortava anzi l'assunto della lavoratrice circa la natura dell'attivita' da essa svolta, offrendo ulteriori spunti di conferma delle dichiarazioni rese da tutti gli altri testimoni, dichiarazioni che la Corte territoriale ha ritenuto comunque "pienamente valide" ai fini dell'accertamento delle mansioni concretamente svolte dalla lavoratrice. Escluso quindi che la Corte di merito abbia fondato la propria decisione sui soli elementi risultanti dalla deposizione del teste che era stato originariamente indicato dalla societa', va rilevato che le affermazioni della ricorrente si risolvono nella contestazione diretta (inammissibile in questa sede) del giudizio di merito, giudizio che risulta motivato in modo sufficiente e logico con riferimento, come gia' detto, alla sostanziale univocita' delle risultanze istruttorie ed alla loro idoneita' a dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda, per quanto riguarda in particolare l'esistenza nel caso concreto degli elementi che caratterizzano la prestazione di lavoro giornalistico.

Entrambi i motivi devono essere pertanto respinti.

5.- Parimenti infondato e' il terzo motivo di ricorso.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in caso di svolgimento di lavoro giornalistico da parte di soggetto non iscritto al relativo albo professionale, il contratto di lavoro deve ritenersi nullo per violazione di norme imperative, senza tuttavia che si verta in ipotesi di nullita' del suo oggetto o della causa, con la conseguenza che, in forza dell'articolo 2126 c.c., il lavoratore avra' diritto al trattamento economico per l'attivita' espletata, con l'applicazione della disciplina collettiva nella sua interezza, e cioe' del trattamento sia economico che normativo previsto per le corrispondenti prestazioni del giornalista professionista (cfr. ex plurimis Cass. n. 21591/2008, Cass. n. 19231/2006, Cass. n. 3399/2006, Cass. n. 7020/2000, Cass. n. 1157/98).

Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha ritenuto congruo, in relazione alle mansioni effettivamente svolte dalla Ca. , il trattamento economico previsto per la qualifica di redattore, osservando che, nel concreto atteggiarsi del rapporto, cosi' come risultava dagli elementi acquisiti al processo, l'attivita' della lavoratrice si era dispiegata come esattamente corrispondente a quella che caratterizzava tale figura professionale.

Si tratta, anche sotto questo aspetto, di una valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, non censurabile nel giudizio di cassazione in quanto comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria con riferimento, secondo quanto gia' esposto, alla ritenuta univocita' delle risultanze istruttorie ed alla loro idoneita' a provare i fatti costitutivi del diritto rivendicato dalla lavoratrice, e quindi lo svolgimento di un'attivita' corrispondente a quella del redattore; per il che non rileva che la Ca. abbia conseguito l'iscrizione nel registro dei praticanti giornalisti nell'anno 2002, ne' che la stessa dovesse seguire le direttive dell'editore, trattandosi, quanto all'ultimo punto, di circostanza che conferma soltanto l'inserimento della lavoratrice nell'organizzazione aziendale e l'esistenza, peraltro non contestata, del vincolo della subordinazione. Quanto alla censura relativa alla statuizione con cui e' stata negata la possibilita' di assumere come parametro di riferimento il trattamento economico previsto da una diversa contrattazione collettiva (specificamente, quella indicata come convenzione c.d. "Corallo"), ed all'assunto secondo cui tale diversa disciplina collettiva non sarebbe stata adeguatamente esaminata dal giudice d'appello, va rilevato che si tratta di censure espresse in modo del tutto generico, senza riportare il contenuto delle disposizioni contrattuali di cui si invoca l'applicazione (con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), e cosi' di censure che rimangono confinate ad una mera contrapposizione rispetto alla valutazione di merito operata dalla Corte d'appello e non possono certamente ritenersi idonee a radicare un deducibile vizio di motivazione di quest'ultima.

6.- Il ricorso va dunque rigettato con la conferma della sentenza impugnata, dovendosi ritenere assorbite, in quanto sinora detto, tutte le censure non espressamente esaminate.

7.- Considerato che l'intimata non ha svolto attivita' difensiva, non deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

     

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