E' valido il licenziamento per giusta causa anche se interviene quando il lavoratore è in malattia

Non può un lavoratore chiedere rinvii dell'audizione personale e quindi eccepire che il provvedimento disciplinare è stato irrogato dopo la scadenza di un termine contrattuale previsto al riguardo, perché in tal caso con la propria richiesta di audizione egli frappone un ostacolo formale all'adozione del provvedimento disciplinare e nel contempo, rifiutando si presentarsi a causa della malattia, egli dilaziona i tempi del procedimento dando causa alla (presunta) decadenza. Ma così facendo il lavoratore incorre nella violazione della regola di buona fede, perché propone un'eccezione basata su di un fatto proprio, vale a dire addebita al datore di lavoro di avere accolto una sua istanza di audizione personale al solo scopo di impedirgli di irrogare il provvedimento.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 11 giugno 2009, n. 13596



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. MELIADO' Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 3764/2006 proposto da:

BR. GI. , gia' elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA 637, presso lo studio dell'avvocato ZIMMITTI SEBASTIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato CANNIZZO Sebastiano, giusta mandato a margine del ricorso e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- ricorrente -

contro

PO. IT. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 459/2005 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 13/05/2005 R.G.N. 1061/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l'Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Br. Gi. impugnava dinanzi al Tribunale di Siracusa il licenziamento intimatole dalla spa Po. It. per motivi disciplinari. Il Tribunale respingeva la domanda attrice. Proponeva appello la Br. e la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza di primo grado cosi' motivando:

- l'attrice era responsabile dell'ufficio postale di (OMESSO) e le veniva contestato di avere indotto diversi clienti ad ingannevoli operazioni di dismissione di buoni ed investimento in obbligazioni, appropriandosi del loro danaro;

- la Br. respingeva gli addebiti e chiedeva di essere sentita personalmente; indi entrava in malattia e pertanto l'audizione personale slittava ripetutamente, finche l'interessata si presentava ed eccepiva che il procedimento disciplinare doveva ritenersi estinto per decorso del termine contrattuale di trenta giorni (articolo 52 del C.C.N.L.); la societa' procedeva ugualmente ad intimare il licenziamento;

- l'eccezione di perenzione del procedimento disciplinare e' infondata perche' Po. It. ha atteso che la lavoratrice fosse in grado di fornire le giustificazioni in forma orale e non puo' quindi, secondo buona fede, essere accusata di avere ecceduto nell'assicurare la difesa della ricorrente;

- nel merito, il licenziamento e' giustificato, essendo stato accertato che in concomitanza con l'entrata in circolazione dell'Euro, la Br. aveva indotto diversi clienti a disinvestire buoni postali ed a comperare obbligazioni piu' remunerative, se non che i clienti avevano dichiarato di non aver ritirato danaro contante e non avere effettuato pagamenti, eppure si erano ritrovati in possesso di somme inferiori a quelle spettanti; gli ammanchi venivano coperti da false scritturazioni;

- segue una descrizione dettagliata del "modus operandi" e delle fonti probatorie, in esito alle quali la Corte di Appello conferma che i comportamenti posti in essere, penalmente rilevanti, giustificano il licenziamento; essendo stato intimato per giusta causa, tale provvedimento rimane valido anche se intimato durante la malattia del lavoratore.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione Br. Gi. . Resiste con controricorso la spa Po. It. , la quale ha presentato memoria integrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7: Po. It. non poteva intimare il licenziamento durante la malattia della dipendente; e' stato impedito alla lavoratrice di prendere visione degli atti del procedimento; la contestazione era generica ed incomprensibile; non sussiste alcuna appropriazione indebita.

4. Il motivo e' infondato. Trattandosi di licenziamento per giusta causa, esso non e' precluso dallo stato di malattia del lavoratore: "ex multis" si vedano Cass. 6.8.2001 n. 10881, Cass. 7.5.2003 n. 3142. Che l'interessata (o il suo difensore) non abbia potuto prendere visione degli atti del procedimento e' circostanza di fatto, insuscettibile di riesame in Cassazione e peraltro non risulta che Po. It. abbia impedito alla difesa di prendere visione degli atti suddetti; non risulta che la Br. abbia chiesto di prendere visione degli atti durante il procedimento disciplinare. La contestazione ha la funzione di rendere edotto il lavoratore dei fatti disciplinarmente rilevanti che gli vengono ascritti e tanto risulta che si sia verificato nella specie.

5. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, dell'articolo 7 sopra citato sotto altro profilo: decorsi trenta giorni dall'invio delle giustificazioni scritte da parte del lavoratore, il datore di lavoro decade dalla potesta' di irrogare il provvedimento disciplinare (articolo 52 del C.C.N.L.).

6. Il motivo e' infondato. La ricorrente, in virtu' del principio di autosufficienza del ricorso, avrebbe dovuto indicare esattamente il tenore della norma contrattuale violata e non limitarsi a sintetizzarne il contenuto. In ogni caso, va evidenziato che il datore di lavoro in tanto ha ritardato l'adozione del provvedimento disciplinare in quanto la lavoratrice ha chiesto di essere sentita personalmente e nel contempo si e' dichiarata impossibilitata in quanto ammalata. Soltanto dopo l'audizione personale Po. It. ha inviato la lettera di licenziamento. L'eccezione proposta dalla Br. e' contraria a buona fede e quindi da disattendere, in quanto formulata "contra factum proprium". Non puo' un lavoratore chiedere rinvii dell'audizione personale e quindi eccepire che il provvedimento disciplinare e' stato irrogato dopo la scadenza di un termine contrattuale previsto al riguardo, perche' in tal caso con la propria richiesta di audizione egli frappone un ostacolo formale all'adozione del provvedimento disciplinare e nel contempo, rifiutando di presentarsi a causa della malattia, egli dilaziona i tempi del procedimento dando causa alla (presunta) decadenza. Ma cosi' facendo il lavoratore incorre nella violazione della regola di buona fede, perche' propone una eccezione basata su di un fatto proprio, vale a dire addebita al datore di lavoro di avere accolto una sua istanza di audizione personale al solo scopo di impedirgli di irrogare il provvedimento. Quanto dire che il lavoratore ha dato causa alla presunta nullita' del provvedimento e quindi non puo' eccepirla.

7. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Br. Gi. a rifondere alla controricorrente Po. It. spa le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in euro oltre euro tremila/00 per onorari, piu' spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge.

 

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