Fallimento del datore di lavoro e accesso da parte del lavoratore al fondo di garanzia Inps

In caso di fallimento del datore di lavore, il lavoratore che voglia avere accesso al fondo di garanzia istituito presso l'Inps, per ottenere la liquidazione del trattamento di fine rapporto, dovrà fornire prova dell'avvenuta emissione della sentenza dichiarativa di fallimento, nonchè dll'ammissione al passivo del suo credito.
Ove la suddetta ammissione sia resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione della domanda di insinuazione da parte del lavoratore, quest'ultimo se intende chiedere l'intevento del fondo di garanzia ha l'onere di procedere preventivamente, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della legge 297/1982.

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