Gli stranieri senza permesso di soggiorno non possono lavorare, neanche saltuariamente

Gli stranieri senza permesso di soggiorno non possono lavorare, neanche saltuariamente.
l'art. 22, comma 10, D.L.vo 286/98 per la sua inequivoca e lata dizione ('il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno') si riferisce a qualsiasi attività di lavoro svolto alle dipendenze, anche quello a termine, giornaliero e pure occasionale, solo che – come di certo nella fattispecie, in relazione ai dati di fatto sopra ricordati – vi sia concreta occupazione lavorativa con rapporto subordinato
(Corte di Cassazione Penale, Sentenza del 11 settembre 2008, n. 35112)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente

Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) SP. ER. , N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 13/03/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAMPETTI UMBERTO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Dr. MURA Antonio, che ha concluso per inammissibilita' del ricorso;

udito il difensore avv., non presente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza in data 13.03.2008 la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, integralmente confermava la pronuncia 12.04.2006 del Tribunale di Taranto, Sezione distaccata di Martina Franca, con la quale Sp. Er. veniva condannato alla pena di mesi 3 di arresto quale ritenuto responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 22, comma 10, per avere adibito alle proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario clandestino, fatto accertato in (OMESSO).

Il giudizio di condanna era basato sulle dichiarazioni dei verbalizzanti che quella sera, in esito ad un controllo, avevano verificato che tale Yo. Sa. , irregolare in Italia, era adibito a funzione di parcheggiatore, munito di pettorina fluorescente, all'esterno della discoteca gestita dallo Sp. .

Il rapporto di lavoro era dedotto, oltre che dai suddetti dati di fatto, dalle dichiarazioni dello Sp. , inequivoche in tal senso, rese nell'immediatezza del controllo, come riferite dagli anzidetti verbalizzanti.

2. Avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per Cassazione il predetto imputato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge e vizio di motivazione: a) inutilizzabilita' delle dichiarazioni rese da esso ricorrente nell'immediatezza del controllo, come riferite dal verbalizzante, trattandosi di persona che aveva gia' assunto la veste di indagato, per violazione degli articoli 62 e 63 c.p.p.; b) insussistenza del reato, trattandosi comunque di rapporto occasionale, in sostituzione di altro dipendente, come tale non idoneo ad integrare il contestato reato; c) insufficienza e comunque contraddittorieta' della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso, infondato in ogni sua prospettazione, deve essere rigettato con le conseguenze tutte di legge.

La giusta decisione di condanna si basa in principalita' sul dato di fatto, rilevato dai verbalizzanti e riferito al dibattimento, dell'effettivita' dell'attivita' lavorativa (quale posteggiatore nella discoteca dell'imputato) concretamente svolta dall'extracomunitario Yo. Sa. , privo del permesso di soggiorno, alle dipendenze dello Sp. Er. .

Tale oggettiva realta' e' stata constatata direttamente dalla polizia giudiziaria nel corso del suo svolgimento da parte del ridetto straniero, irregolare in Italia - circostanza questa neppure contestata dal ricorrente -, essendo egli munito di pettorina fluorescente ad evidenziare il ruolo, strumento questo all'evidenza fornito dal datore di lavoro. Cio' posto in fatto, non oggetto di contestazione nella sua materialita' da parte dell'imputato, deve rilevarsi l'inconsistenza -ed anche l'irrilevanza- delle proposte questioni di diritto. Quanto alla prima, va ricordata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale sono ben utilizzabili le dichiarazioni del futuro indagato rese fuori del processo e riferite dai verbalizzanti (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 5636 in data 22.01.2008, Rv. 238932, Nunziata). Quanto alla seconda, va ribadito che il Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 22, comma 10, per la sua inequivoca e lata dizione ("il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno") si riferisce a qualsiasi attivita' di lavoro svolto alle dipendenze, anche quello a termine, giornaliero e pure occasionale, solo che - come di certo nella fattispecie, in relazione ai dati di fatto sopra ricordati - vi sia concreta occupazione lavorativa con rapporto subordinato. Neppure puo' dirsi che sussista il denunciato vizio di motivazione, atteso che il testo dell'impugnata sentenza ben svolge in modo lineare ed immune da contraddizioni, formali o sostanziali, le argomentazioni in fatto e diritto, qui convalidate, a sostegno della ritenuta colpevolezza.

Il ricorso va quindi rigettato.

Alla completa reiezione dello stesso consegue per legge, in forza del disposto dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Sp. Er. al pagamento delle spese processuali.

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