Ha diritto al risarcimento del danno esistenziale il vincitore di un concorso per pubblico impiego assunto in servizio con ritardo

Il danno esistenziale consiste nei riflessi esistenziali negativi (perdita di compiacimento o di benessere per il danneggiato) che ogni violazione di un diritto della personalità produce, ed è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., a condizione che il diritto leso abbia rilievo costituzionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18
gennaio 2006 , n. 125). Ne consegue che ha diritto al risarcimento del danno esistenziale per arrecata lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore, un soggetto, vincitore di un concorso per pubblico impiego assuma il servizio con ritardo per condotta dell'Amministrazione ascrivibile a colpa grave.



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TAR, Piemonte - Torino
Sez. I, 15 giugno 2007, n. 2623

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- I sezione -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso n. 783-2005 proposto da M. Prof. A., rappresentato e difeso ai fini del
presente giudizio dall'avv. Prof. Carlo Emanuele GALLO del Foro di Torino ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Pietro Palmieri n. 40,
contro
il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in persona del Ministro
pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Torino, presso cui domicilia in Torino, corso Stati Uniti n. 45,
per l'accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti per
l'effetto dei provvedimenti e dei comportamenti assunti e mantenuti dal Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali in esito all'espletamento del concorso
pubblico, bandito con decreto ministeriale 4 luglio 1995, per un posto di Direttore
straordinario dell'Istituto Sperimentale per l'Enologia di Asti,
nonché per la condanna
del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali al pagamento degli importi tutti
dovuti in relazione ai titoli di cui sopra, in una con gli interessi legali e la maggior
somma derivante dalla svalutazione monetaria.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
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Vista la comparsa di costituzione in giudizio del Ministero intimato con
relativi documenti;
Vista la memoria difensiva, le note d’udienza e i documenti depositati da
parte ricorrente;
Visto il decreto depositato da parte resistente all’udienza di discussione;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il dott. Paolo Lotti;
Uditi, alla pubblica udienza del 13 giugno 2007, per la parte ricorrente
l’avv. Gallo e, per l’Amministrazione, l’avv. Prinzivalli.
FATTO
Con ricorso notificato in data 8.6.2005 e depositato in data 15.6.2005, il
ricorrente, dirigente statale, espone che, all’epoca Direttore della Sezione
operativa periferica di Torino dell'Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle
Piante, istituzione soggetta a vigilanza del Ministero, in allora, dell' Agricoltura e
delle Foreste, partecipò, nel 1995, al concorso pubblico, bandito con decreto
ministeriale 4 luglio 1995, per un posto di Direttore straordinario dell'Istituto
Sperimentale per l'Enologia di Asti.
Espletato il concorso, la Commissione giudicatrice collocò il ricorrente al
primo posto della graduatoria, ma, dopo avere così operato, dichiarò l'odierno
ricorrente e gli altri concorrenti utilmente graduati tutti inidonei.
La decisione della Commissione venne approvata con decreto del Ministro
delle Politiche Agricole e Forestali (nuova denominazione del Ministero dell'
Agricoltura e Foreste) in data 20 marzo 1997.
Avverso quel decreto, l'odierno deducente propose ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, che, con sentenza della I sezione 4
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novembre 1999, n. 658, accolse il ricorso ed annullò il provvedimento.
La sentenza (comunicata dalla Segretaria del TAR, in via amministrativa,
al Ministero il 12 novembre 1999) passò in giudicato il 5 marzo 2000, non
essendo stata impugnata dopo la notificazione, avvenuta il 5 gennaio 2000.
A seguito della sentenza, il Ministero riconvocò la Commissione
giudicatrice, che peraltro adottò un giudizio di conferma del precedente, annullato
dal Giudice; detto provvedimento venne approvato dal Ministero con decreto in
data 17 ottobre 2000, che dichiarò il ricorrente inidoneo e non lo nominò.
Avverso questo decreto il deducente si rivolse ancora al TAR Piemonte,
che con sentenza del I sezione 31 gennaio 2001, n. 192, nuovamente annullò il
provvedimento negativo.
Il Consiglio di Stato, investito del ricorso in appello dal parte del
Ministero, con ordinanza della VI sezione in data 12 febbraio 2002, n. 648,
respinse l'istanza cautelare proposta dall' Avvocatura dello Stato avverso la
sentenza, motivando "ritenuto che l'appello non appare assistito da fumus.
Nel frattempo, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,
accogliendo il ricorso per l'esecuzione proposto dall'odierno deducente, con
sentenza della I sezione 6 settembre 2001, n. 1660, intimò al Ministero di
riconvocare la Commissione.
Il Ministero riconvocò per la terza volta la Commissione, ma questa
confermò lo stesso provvedimento; a sua volta, il Ministero approvò l'operato
della Commissione, con decreto in data 15 ottobre 2001.
Ancora una volta l'odierno deducente si rivolse al TAR Piemonte, che
accolse l'impugnazione, annullando il provvedimento negativo, con sentenza della
I sezione 13 febbraio 2002, n. 305.
4
Anche il Consiglio di Stato, nuovamente adito dall'Avvocatura dello Stato,
con ordinanza del VI sezione 25 giugno 2002, n. 2664 respinse l'istanza cautelare,
ritenendo che dall'atto di appello non emergono elementi tali da far ritenere
fondata la domanda incidentale dell' Amministrazione.
Con nuovo decreto ministeriale in data 3 marzo 2003 è stata ancora una
volta confermata la valutazione negativa espressa nei confronti del ricorrente da
parte della Commissione giudicatrice.
Avverso questo nuovo decreto, il deducente ha proposto ricorso al TAR
Piemonte, che ha annullato il nuovo provvedimento con sentenza della I sezione 2
luglio 2003, n. 992.
Ancora una volta l'Avvocatura dello Stato ha ricorso in appello avanti il
Consiglio di Stato avverso la sentenza, ma ancora una volta il Consiglio di Stato,
con ordinanza della VI sezione 12 dicembre 2003, n. 5465, ha respinto l'istanza
cautelare proposta dall' Avvocatura dello Stato così motivando: "ritenuto che il
ricorso in appello appare del tutto sfornito di fumus bonis juris; considerato che
sull'Amministrazione incombe l'obbligo di dare corretta esecuzione alle sentenze
al Tribunale Amministrazione Regionale per il Piemonte intervenuto nella
vicenda, conformemente alle statuizioni in essa contenute".
A questo punto, il ricorrente si è di nuovo rivolto al T AR Piemonte, per
ottenere l' esecuzione delle precedenti pronunzie.
Il TAR Piemonte, con sentenza della I sezione 21 aprile 2004, n. 644, ha
accolto il ricorso ed ha nominato un Commissario ad acta, nella persona del
Dirigente pro-tempore dell'Ispettorato Regionale per il Piemonte del Corpo
Forestale dello Stato.
Il Commissario ad acta, soggetto terzo, ha dato attuazione al giudicato,
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proponendo l'odierno deducente per la nomina a direttore dell'Istituto
Sperimentale per l'Enologia di Asti.
Sulla scorta di questo provvedimento, il Ministero delle Politiche agricole
e forestali con decreto in data 10 giugno 2004 ha nominato il ricorrente, a
decorrere dalla stessa data, Direttore straordinario del ruolo dei servizi della
ricerca e della sperimentazione agraria, per la Direzione dell'Istituto Sperimentale
per l'Enologia di Asti.
Cosicché, nove anni dopo la pubblicazione del bando di concorso il
deducente ha potuto assumere l'incarico di Direttore dell'Istituto Sperimentale per
l'Enologia di Asti.
Sennonché, in considerazione del lungo tempo trascorso, la nomina ha
avuto un brevissimo effetto, in quanto il deducente è stato collocato a riposo con
decorrenza 1° dicembre 2004 per raggiunti limiti di età.
La vicenda, secondo il ricorrente, gli avrebbe arrecato al ricorrente dei
danni gravissimi, non solo dal punto di vista stipendiale.
Tali danni, secondo la prospettazione fattane, consisterebbero in :
a) lesione della professionalità con riferimento a possibili sviluppi della
stessa;
b) danno d’immagine;
c) danno professionale specifico per riduzione dell’attività della sede
periferica di Torino;
d) danno esistenziale alla vita di relazione;
e) danno patrimoniale per mancato sviluppo i carriera ed esborsi per difese
in giudizio.
????Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del
6
ricorso???.
Alla pubblica udienza del 13 giugno 2007 il ricorso veniva posto in
decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio, preliminarmente, di dover prendere posizione sulla
figura del cd. danno esistenziale, espressamente richiesto, a fini liquidatori, dal
ricorrente, sub d), ma sostanzialmente, come si dirà, predicabile anche con
riferimento alle voci di danno rubricate, dal ricorrente, sub a), b) e c).
Come è noto, anche secondo la più recente giurisprudenza amministrativa,
il danno esistenziale consiste nei riflessi esistenziali negativi (perdita di
compiacimento o di benessere per il danneggiato) che ogni violazione di un diritto
della personalità produce, ed è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., a condizione
che il diritto leso abbia rilievo costituzionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18
gennaio 2006 , n. 125).
Più in specifico, secondo tale filone ormai affermatosi anche dinnanzi al
giudice amministrativo, il danno esistenziale, la dimostrazione del quale emerge
"ipso iure" dalla prova del fatto antigiuridico, è liquidato in via equitativa ex art.
1226 e 2056 c.c., alla luce della gravità e della durata della lesione e della
rilevanza delle conseguenze derivanti al soggetto danneggiato.
E' noto, infatti, sotto il profilo ricostruttivo della figura, che il sistema
delineato dal Codice civile del 1942 si fondava sulla concezione dicotomica che
distingueva, nell'universo aquiliano, il danno patrimoniale da quello non
patrimoniale.
Invero, mentre l'articolo 2043 configura la prima categoria (“Qualunque
fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha
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commesso il fatto a risarcire il danno”), il risarcimento del danno non
patrimoniale è previsto dall'articolo 2059 c.c. secondo cui “Il danno non
patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. All'epoca
dell'emanazione del codice civile (1942) il legislatore - con il prefato richiamo -
intendeva riferirsi all'unica previsione espressa di risarcimento del danno non
patrimoniale, quella racchiusa nell'articolo 185 del Codice penale del 1930.
E' noto, tuttavia, che nella successiva evoluzione verificatasi nella
disciplina di tale settore, contrassegnata dal nuovo atteggiamento assunto, dal
legislatore e dalla giurisprudenza, il sistema dicotomico del 1942 è entrato in crisi
fino ad essere definitivamente superato per effetto della nuova sistemazione
dogmatica del danno civile elaborata con il fondamentale contributo delle due
sentenze gemelle della Suprema Corte di Cassazione del 31 maggio 2003 (nn.
8827 e 8828) e dell'interpretazione costituzionalmente orientata che -
analogamente alla Corte di Cassazione - ne ha dato la Corte Costituzionale (sent.
n. 233 dell'11 luglio 2003).
La prima tappa (giurisprudenziale) di tale complesso itinerario è stata
incentrata sulla figura del danno biologico.
Nella sistematica codicistica originaria, l'individuo, in quanto titolare di un
patrimonio valutabile sub specie economico - contabile, poteva invocare la tutela
giuridica, solo ove il predetto patrimonio avesse subito un pregiudizio: l'ipotesi
tipica era rappresentata dalla diminuzione della capacità di produrre reddito, a
causa di una lesione fisica invalidante.
Questo impianto di tutela, tuttavia, escludeva quella forma di danno che
poteva riguardare tutti gli individui, compresi i soggetti privi di un reddito
lavorativo. Il sistema così descritto, in altri termini, operava un meccanismo di
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esclusione di tutela giuridica che, non solo si poneva in palese contrasto con i
dettami della Carta Costituzionale (artt. 2, 3, Cost.), ma finiva anche con il
rendere del tutto inoperante l'art. 32 Cost. (tutela della salute).
Intorno alla metà degli anni '70 - anche sulla spinta delle critiche rivolte
dalla dottrina alle previsioni codicistiche - parte della giurisprudenza cercò, con
una serie di tentativi, di superare l'impasse cui conduceva la richiamata dicotomia.
In tal senso la sentenza del Tribunale di Genova 25 maggio 1974,
rappresentò - anche sotto il profilo storico - il primo passo verso una impostazione
metodologica volta a "spostare l'asse dell'attenzione" dal criterio patrimoniale al
criterio della "ingiustizia" del danno.
Un passo ulteriore è rappresentato dalle sentenze n. 87 e 88 del 1979 con
le quali la Corte Costituzionale individuò nell'art. 32 Cost. la norma che assicura
la effettività della tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo,
come diritto primario ed assoluto e pienamente operante nei rapporti tra privati.
La medesima Corte precisò che il diritto alla salute, in virtù anche del suo
carattere privatistico, è direttamente tutelato dalla Costituzione (art. 32) e, nel caso
di sua violazione, il soggetto può chiedere ed ottenere il giusto risarcimento, in
forza del collegamento tra l'art. 32 Cost. e l'art. 2059 c.c..
La successiva produzione giurisprudenziale vede l'affermarsi della tesi
secondo cui la menomazione dell'integrità psicofisica della persona, costituisce un
danno ingiusto di natura patrimoniale, in quanto colpisce un valore essenziale che
fa parte integrante di quel complesso di beni di esclusiva e diretta pertinenza del
danneggiato (Cass. civ., 11 febbraio 1985, n. 1130; per una applicazione in punto
di danno biologico cfr. la sentenza n. 3675/81 della Corte di Cassazione)
Con la storica sentenza n. 134/1986, la Corte Costituzionale ribadisce la
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legittimità dell'art. 2059 c.c. che correttamente, nella discrezionalità del
legislatore, ha delimitato il risarcimento del danno non patrimoniale alle sole
ipotesi in cui il fatto costituisce reato. Al tempo stesso, però, la Corte
Costituzionale nega che una simile scelta del legislatore possa pregiudicare la
risarcibilità stessa del danno biologico, dal momento che tale risarcibilità va
ricercata non nell'art. 2059 c.c., ma bensì nell'ambito dell'art. 2043 c.c..
Accanto alla poderosa opera di ricostruzione dogmatica da parte della
giurisprudenza, si pone l'attività del legislatore che, nella normativa successiva al
codice, ha notevolmente ampliato i casi di espresso riconoscimento del
risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori dell'ipotesi di reato (art.
185 c.p.), in relazione alla compromissione di valori personali (art. 2 L. n. 117/88:
risarcimento anche dei danni non patrimoniali derivanti dalla privazione della
libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie; art. 29, sostituito
dall'art. 152, comma 12, d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, comma 9, L. n. 675/96:
impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; art. 44, comma 7,
D.L.vo n. 286/98: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o
religiosi; art. 2 L. n. 89/2001: mancato rispetto del termine ragionevole di durata
del processo).
Venendo al più recente passato, la definitiva sistemazione dogmatica del
"danno civile" è stata effettuata - come sopra anticipato - dalla giurisprudenza
costituzionale e da quella civile del 2003.
In particolare la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non più
condivisibile la tradizionale restrittiva lettura dell'articolo 2059 c.c., in relazione
all'articolo 185 c.p., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale
soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell'animo transeunte
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determinati da fatto illecito integrante reato. La Corte di Cassazione ha osservato
che nel vigente assetto ordinamentale, nel quale assume posizione preminente la
Costituzione - che, all'articolo 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, - il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia,
comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona. La
Corte ha precisato che si deve quindi ritenere ormai acquisito all'ordinamento
positivo il riconoscimento della lata estensione della nozione di "danno non
patrimoniale", inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona, e non
più solo come "danno morale soggettivo".
Al giudice della legittimità non è sembrato proficuo ritagliare all'interno di
tale generale categoria specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo
poiché, ha osservato, ciò che rileva, ai fini dell'ammissione a risarcimento, in
riferimento all'articolo 2059 c.c., è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla
persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica.
Inoltre, la riserva di legge, originariamente esplicata dal solo articolo 185
c.p. (ma anche dall'articolo 89 c.p.c.), in punto di ammissibilità del risarcimento, è
stata resa inoperante nel caso di lesione concernete i valori della persona
costituzionalmente garantiti.
Dal quadro "ridisegnato" nel recente passato emerge che al risarcimento
del danno patrimoniale, sempre ancorato al paradigma dell'art. 2043 c.c., si
accompagna il risarcimento del danno non patrimoniale, che trova tutela più
ampia ed articolata nell'art. 2059 c.c., il quale non va più restrittivamente
interpretato ed applicato in via esclusiva ai casi tradizionali del danno morale
soggettivo (ex art. 185 c.p.), ma deve assicurare la riparazione delle ipotesi legali
espresse di danno non patrimoniale risarcibile (art. 89 c.p.c., art. 2 l. n. 117/1988,
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art. 29 l. n. 675/1996, sostituito dall'art. 152 d. lgs. 196-03, art. 44 d.lgs. n. 286-98,
art. 2 l. n. 89-01), e delle lesioni che, incidendo sui valori (della persona)
costituzionalmente garantiti non possono non costituire figure di danno risarcibile,
a prescindere da risvolti penalistici, non più condizionanti.
Dalla nuova sistemazione deriva che il danno non patrimoniale è categoria
ampia, nella quale trovano collocazione tutte le ipotesi di lesione di valori inerenti
alla persona, ovvero sia il danno morale soggettivo (concretantesi nella
perturbatio dell'animo della vittima), sia il danno biologico in senso stretto (o
danno all'integrità fisica e psichica, coperto dalla garanzia dell'art. 32 Cost.), sia il
c.d. danno esistenziale (o danno conseguente alla lesione di altri beni non
patrimoniali di rango costituzionale).
Merita di essere precisato che la categoria del danno esistenziale è stata
enucleata dalla giurisprudenza civile (specialmente negli anni 1986 - 1994)
mediante un fenomeno di dilatazione della categoria del danno biologico.
La successiva produzione giurisprudenziale, tuttavia, riconducendo il
danno biologico nei confini della "patologia", determinò la necessità di definire,
expressis verbis, una nuova categoria di danno idonea a ricomprendere tutte le
ipotesi di lesione arrecata ai diritti della personalità (cfr., in particolare, le
decisioni di merito Trib. Torino 8 agosto 1995, Trib. Verona 26 febbraio 1996).
Il suggello alla produzione giurisprudenziale (ed alla sottesa elaborazione
della dottrina) in esame è stato posto dalla Corte di cassazione, sez. I, sentenza n.
7713 del 7 giugno 2000, secondo cui la lesione dei diritti fondamentali della
persona, collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti,
va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno evento)
indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa
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comportare (danno conseguenza), come posto in luce dalla Corte costituzionale
con la nota sentenza n. 184 del 1986.
La Corte di Cassazione ha osservato che la vigente Costituzione,
garantendo principalmente e primariamente valori personali impone una lettura
costituzionalmente orientata del paradigma aquiliano (che non si sottrarrebbe
altrimenti ad esiti di incostituzionalità ), in correlazione agli articoli della Carta
che tutelano i predetti valori, nel senso appunto che quella norma sia idonea a
compensare il sacrificio che gli stessi valori subiscono a causa dell'illecito,
attraverso il risarcimento del danno (che) è sanzione esecutiva del precetto
primario ed è la minima delle sanzioni che l'ordinamento appresta per la tutela di
un interesse.
Il danno esistenziale consiste, pertanto, nei riflessi esistenziali negativi
(perdita di compiacimento o di benessere per il danneggiato) che ogni violazione
di un diritto della personalità produce.
A differenza del danno biologico, tale voce di danno sussiste
indipendentemente da una patologia (lesione fisica o psichica) suscettibile di
accertamento e valutazione medico-legale; diversamente dal danno patrimoniale,
prescinde da una diminuzione della capacità reddituale; rispetto al danno morale,
inteso come turbamento dello stato d'animo della vittima, non consiste in una
sofferenza od in un dolore, ma in un peggioramento della qualità di vita derivante
dalla lesione del valore costituzionale "uomo".
Il Collegio reputa in concreto sussistenti i presupposti per il risarcimento
del danno esistenziale cagionato all'appellante.
Nella fattispecie che ci occupa è evidente la violazione di una posizione
tutelata dall'ordinamento (che l'illecita condotta dell'amministrazione ha leso,
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ostacolando le attività realizzatrici della persona umana libera dall'impegno e dal
logorio dell'attività lavorativa).
In effetti, nel caso di specie, si è verificata una lesione del diritto
fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore,
determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione
dell'interessato, trattandosi di pregiudizio del valore superiore della
professionalità, direttamente collegato a un diritto fondamentale del lavoratore e
costituente sostanzialmente un bene a carattere immateriale (cfr., per il principio,
Cass., sez. lav., 2 gennaio 2002, n. 10).
Tanto detto sulla ricorrenza del danno ingiusto sub specie eventi, sul piano
della prova, è jus receptum l'affermazione secondo la quale l'immaterialità dei
pregiudizi in questione (lesione di valori inerenti alla persona) rende ammissibile
il ricorso alla prova per presunzioni, sulla scorta di valutazioni prognostiche anche
basate su fatti notori o massime di comune esperienza.
Nel caso in esame, il fatto della protrazione di un'attività lavorativa
inferiore, per dignità e qualità professionale, a quella alla fine attribuita dopo
un’estenuante iter legale, consente di risalire al fatto ulteriore del peggioramento
della qualità dell'esistenza.
L' Amministrazione, invero, ha ricostruito la carriera del ricorrente, ma in
ritardo, con un provvedimento assunto il 15 marzo 2005, e cioè dopo il suo
collocamento a riposo.
Il deducente, al contrario, fin dal 1997 ha saputo di essere collocato al
primo posto della graduatoria del concorso per il posto di Direttore dell’Istituto
Sperimentale per l'Enologia di Asti, ma ha potuto assumere il servizio presso
quell'Istituto soltanto nel giugno de1 2004.
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In questa situazione, è evidente non solo l'illegittimità dell'operato
dell’Amministrazione, ma anche la grave colpa nella quale la medesima è incorsa
reiterando provvedimenti illegittimi.
E' evidente che il ricorrente, Direttore della sezione operativa periferica di
Torino dell'Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante, nel diventare
direttore dell'Istituto Sperimentale dell'Enologia di Asti avrebbe compiuto una
consistente progressione di carriera, passando dalla direzione di una sezione
periferica alla direzione dell'intero Istituto.
Ciò avrebbe comportato l'acquisizione di una ben diversa posizione di
ruolo (a sensi dell'art. 51 del d.p.r. prima citato il ruolo dei direttori e il ruolo dei
direttori di sezione è distinto) e l'acquisizione di un trattamento economico
articolato in termini molto più convenienti (lo stipendio del Direttore, disciplinato
all'art. 57, è ben superiore allo stipendio del Direttore di sezione, disciplinato
nell'art. 60).
La diversa posizione fra le due figure è rilevante dal punto di vista
organizzativo ma anche dal punto di vista della ricerca, in quanto gli Istituti in
questione avevano una espressa funzione di ricerca (tanto che ai medesimi
potevano essere preposti dei professori ordinari dell'Università).
E' evidente, perciò, che il ricorrente era particolarmente interessato a
diventare Direttore dell'Istituto Sperimentale dell'Enologia di Asti, che ha come
bacino di riferimento il settore dell'Enologia, in Italia, notoriamente ben superiore
ad esempio all'Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante, che si occupa,
in sostanza, della ricerca in ordine ai fertilizzanti.
E' evidente, perciò, la lesione alla sua professionalità che configura danno
esistenziale, nel senso sopra precisato.
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Non è, invece, prospettabile un autonomo danno all'immagine, diverso da
quello sopra evidenziato quale danno esistenziale, in quanto nel caso di specie, il
danno esistenziale lamentato è riferito ex se a valori essenziali della persona, quali
l'onore, la reputazione e la propria immagine, derivanti da un pregiudizio del bene
professionalità costituzionalmente tutelato.
Lo stesso può dirsi con riferimento al danno prospettato sub c) (danno cd.
professionale specifico).
Non può, invece, essere riconosciuto, difettandovene un esplicita e
circostanziata prova degli elementi costituitivi atti anche alla sua quantificazione
il danno patrimoniale così come rubricato sub e)., nel cui ambito è richiesto anche
il risarcimento dei danni derivanti dalla lite il cui paradigma risarcitorio è,
tuttavia, previsto, con diversi presupposti, qui non integrati, nell’art. 96 c.p.c.
Pertanto, è risarcibile il danno esistenziale (comprensivo, come detto, delle
voci dedotte dal ricorrente sub a), b), c) e d) che è, quindi, suscettibile di
liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., alla luce della gravità e della
durata della lesione e della rilevanza delle conseguenze sopra descritte, nella
misura di euro 10.000.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - I sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, condanna
l’Amministrazione convenuta a corrispondere al ricorrente il risarcimento del
danno quantificato in euro 10.000.
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro
1.500,00, oltre accessori di legge.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

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