I lavoratori a termine hanno diritto ai permessi studio come i colleghi con contratto a tempo indeterminato

I lavoratori a termine hanno diritto ai permessi studio come i colleghi con contratto a tempo indeterminato; questo anche se il beneficio non è espressamente previsto dal contratto collettivo nazionale, ma è il risultato della contrattazione collettiva decentrata e l'applicazione di quanto disposto dalla normativa comunitaria. Risulta infatti discriminatoria, rispetto all'art. 6 del D.Lgs. 368/2001 e alla direttiva Ce/70/1999, la revoca di un beneficio frutto di accordi sovra-nazionali applicabili salvo obiettive incompatibilità relative al singolo contratto a termine. Va inoltre ricordato che l'accesso ai permessi studio prescinde dall'interesse del datore di lavoro, sia pubblico sia privato, ma deriva dai diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalla Corte dei diritti dell'Uomo.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 19 agosto 2011, n. 17401



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I lavoratori a termine hanno diritto ai permessi studio come i colleghi con contratto a tempo indeterminato; questo anche se il beneficio non è espressamente previsto dal contratto collettivo nazionale, ma è il risultato della contrattazione collettiva decentrata e l'applicazione di quanto disposto dalla normativa comunitaria. Risulta infatti discriminatoria, rispetto all'art. 6 del D.Lgs.  368/2001 e alla direttiva Ce/70/1999, la revoca di un beneficio frutto di accordi sovra-nazionali applicabili salvo obiettive incompatibilità relative al singolo contratto a termine. Va inoltre ricordato che l'accesso ai permessi studio prescinde dall'interesse del datore di lavoro, sia pubblico sia privato, ma deriva dai diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalla Corte dei diritti dell'Uomo.

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