I lavoratori part-time godono di ferie ridotte rispetto ai lavoratori a tempo pieno

A mente del Decreto Legislativo n. 61 del 2000, articolo 10, (salve le eccezioni ivi contemplate, che qui non rilevano), anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il rapporto lavorativo del dipendente pubblico si qualifica a tempo parziale orizzontale nei casi in cui, a seguito del contratto individuale del dipendente, la riduzione dell'orario rispetto al tempo pieno si riflette su alcuni o su tutti i giorni lavorativi, dato questo che ne segna la distinzione dal part-time verticale, che ricorre negli altri casi, in cui invece la riduzione dell'orario lavorativo si articola su alcuni soltanto dei giorni della settimana, del mese e dell'anno, determinando una modifica nell'ordine e nella successione della giornate lavorative (cfr, Cass., n. 7313/2008, in motivazione). Ne consegue che il numero delle giornate di ferie fruibili dai lavoratori interessati deve essere proporzionalmente ridotto rispetto a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, secondo il disposto dell’art. 3 CCNL ("i lavoratori in part-time verticale hanno diritto ad un numero di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate") del comparto ministeri (in senso sostanzialmente conforme, cfr. Cass., n. 1424/2014).

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 3 luglio 2014, n. 15216



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - Presidente

Dott. VENUTI Pietro - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere

Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1065/2008 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ope legis, in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 289/2007 della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, depositata il 13/07/2007 R.G.N. 134/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2014 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), dipendenti dell'Avvocatura dello Stato di Venezia con rapporto di lavoro part-time, articolato nella prestazione di 30 ore lavorative distribuite su cinque giorni settimanali (salvo il (OMISSIS) per il periodo successivo al 1.1.2001, essendo da tale data transitato al tempo pieno), assumendo che detto rapporto di lavoro doveva essere qualificato come part-time orizzontale (nonostante la diversa qualificazione datane dall'Amministrazione), con conseguente diritto ad un numero di giornate feriali pari a quelle godute dai lavoratori a tempo pieno, convennero in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, onde ottenere il riconoscimento di tale loro diritto e la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive e contributive.

Radicatosi il contraddittorio, il Giudice adito accolse la domanda.

Con sentenza dell'8.5-13.7.2007 la Corte d'Appello di Venezia, rigettando il gravame dell'Amministrazione, confermo' la pronuncia di prime cure.

A sostegno del decisum la Corte territoriale, richiamando e facendo propria la motivazione adottata dal primo Giudice, ritenne quanto segue:

- ai fini de quibus occorreva fare riferimento all'orario ordinario di lavoro individuato dalla Legge n. 724 del 1994, posto che era stato sulla base di tale orario che le parti sociali avevano determinato il numero delle ferie fruibili dai dipendenti del comparto;

- non era corretto, per distinguere tra part-time orizzontale e verticale, riferirsi all'orario di lavoro ordinario determinato dal CCNL integrativo per l'Avvocatura dello Stato, che non aveva dettato alcuna disciplina specifica in materia di ferie;

- i dipendenti dell'Avvocatura dello Stato a tempo pieno fruivano dello stesso numero di giorni di ferie degli altri dipendenti del comparto, indipendentemente dall'essere impiegati su cinque o sei giornate lavorative;

- anche i lavoratori originari ricorrenti avevano quindi diritto a fruire delle ferie in numero uguale ai dipendenti a tempo pieno, per complessivi n. 32 giorni annuali.

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo e illustrato con memoria.

Gli intimati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo la ricorrente, denunciando violazione di norme di legge e di CCNL (articolo360 c.p.c., comma 1, n. 3), deduce che, per calcolare i giorni di ferie spettanti a lavoratori in part-time verticale, come nei casi di specie, occorre effettuare la proporzione rispetto al numero di giornate annuali lavorate (su sei giorni alla settimana) dai dipendenti a tempo pieno.

2. Osserva il Collegio che il Decreto Legislativo n. 61 del 2000, articolo 1, comma 1, (emanato in attuazione della direttiva 97/81/CE), come integrato dal Decreto Legislativo n. 100 del 2001, dispone testualmente che "il rapporto di lavoro subordinato puo' avvenire a tempo pieno o a tempo parziale", e, al comma 2, aggiunge che "Ai fini del presente decreto legislativo si intende:

- a) per per tempo pieno l'orario normale di lavoro di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, articolo 3, comma 1, o l'eventuale orario normale fissato dai contratti collettivi di comparto (lettera sostituita dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 46, comma 1, lettera c);

- b) per tempo parziale l'orario di lavoro fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);

- c) per rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale quello in cui la riduzione dell'orario rispetto al tempo pieno e' prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;

- d) per rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale quello in relazione al quale risulta previsto che l'attivita' sia svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno".

Pertanto, stante l'applicabilita' delle suddette disposizioni, a mente del Decreto Legislativo n. 61 del 2000, articolo 10, (salve le eccezioni ivi contemplate, che qui non rilevano), anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il rapporto lavorativo del dipendente pubblico si qualifica a tempo parziale orizzontale nei casi in cui, a seguito del contratto individuale del dipendente, la riduzione dell'orario rispetto al tempo pieno si riflette su alcuni o su tutti i giorni lavorativi, dato questo che ne segna la distinzione dal part-time verticale, che ricorre negli altri casi, in cui invece la riduzione dell'orario lavorativo si articola su alcuni soltanto dei giorni della settimana, del mese e dell'anno, determinando una modifica nell'ordine e nella successione della giornate lavorative (cfr, Cass., n. 7313/2008, in motivazione).

L'articolo 3 CCNL comparto ministeri del 18.2.1999, stabilisce che "i lavoratori in part-time verticale hanno diritto ad un numero di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate".

Ai fini de quibus assume pertanto rilievo determinante stabilire come sia articolato l'orario di lavoro "normale" del personale dell'Avvocatura di Stato di Venezia, costituendo tale indagine il presupposto ineludibile per valutare se ci si trovi di fronte, o meno, nei casi all'esame, a prestazioni lavorative in regime di part-time verticale.

3. La Legge n. 724 del 1999, articolo 22, prevede che:

"L'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 1, comma 2, e successive modificazioni ed integrazioni, si articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane (...). Sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuita' e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, quelle delle istituzioni scolastiche, nonche' quelle derivanti dalla necessita' di assicurare comunque la funzionalita' delle strutture di altri uffici pubblici con un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi" (comma 1);

"Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1, l'orario settimanale di lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, e' funzionale all'orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma 1" (comma 2).

In via generale, l'articolo 19 CCNL di comparto del 1995 prevede l'orario ordinario di lavoro in 36 ore settimanali articolate su cinque giorni, qualora non vi ostino "le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuita', che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici".

Quindi, in sostanza, viene fatta salva, nella ricorrenza delle indicate condizioni, una diversa modulazione dell'orario normale di lavoro. Il contratto integrativo per l'Avvocatura dello Stato, pur prevedendo l'utilizzabilita', in forma combinata, dell'articolazione dell'orario settimanale ordinario su cinque o sei giorni (articolo 11), nonche' la possibilita' di articolare l'orario di lavoro anche su cinque giornate lavorative, con recupero del sesto giorno non lavorato con prestazioni lavorative pomeridiane (articolo 13), stabilisce appunto, all'articolo 12, che "... in ragione della peculiarita' dei servizi istituzionali ... si ritiene necessario confermare, di norma, l'orario ordinario antimeridiano su sei giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00".

A Venezia, con accordo locale, come accertato dai Giudici del merito, era stata in effetti stabilita la possibilita' per i dipendenti a tempo pieno di fruire di articolazioni dell'orario lavorativo su cinque giorni settimanali, attraverso la turnazione dei lavoratori per la copertura del servizio al sabato, con successivo riposo da fruirsi nella settimana successiva.

Tale possibilita', proprio perche' tale e alla luce dell'inequivoco tenore del ricordato accordo integrativo per l'Avvocatura dello Stato ("di norma...su sei giorni"), si pone come situazione derogatoria rispetto all'orario "normale", articolato appunto in sei giornate lavorative settimanali.

Ne consegue che il rapporto dei lavoratori in parola, configuratosi nella prestazione di un numero di ore lavorative inferiori a quelle ordinarie, distribuite su soltanto cinque giornate lavorative settimanali, va qualificato non gia' come part-time orizzontale, bensi' verticale; con l'ulteriore conseguenza che il numero di giornate di ferie fruibili dai lavoratori interessati, in base al disposto del ricordato articolo 3 CCNL comparto ministeri del 1999, deve essere proporzionalmente ridotto rispetto a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno (in senso sostanzialmente conforme, cfr. Cass., n. 1424/2014).

Non essendosi la Corte territoriale conformata a tale principio, il motivo svolto risulta fondato.

4. In definitiva il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia puo' essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda.

La particolare complessita' ermeneutica della normativa di riferimento, testimoniata dal difforme esito dei giudizi di merito, consiglia la compensazione delle spese per l'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; spese dell'intero processo compensate.

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