I lavoratori turnisti a ciclo continuo hanno diritto alla maggiorazione della retribuzione anche per le domeniche non lavorate e i periodi di ferie

I lavoratori turnisti a ciclo continuo hanno diritto alla maggiorazione della retribuzione anche per le domeniche non lavorate e i periodi di ferie. In assenza di regole pattizie sul punto, si devono infatti applicare i principi in tema di modalità di determinazione degli istituti retributivi indiretti, con la conseguenza che la maggiorazioni costituiscono una componente non accidentale della retribuzione su cui calcolare, quindi, l'indennità in caso di assenza dal lavoro.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 2 maggio 2011, n. 9612



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

Dott. MELIADO' Giuseppe - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17041/2008 proposto da:

AL. TR. S.p.A., in persona del suo procuratore Dott. Pe. An. , elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Gentile Da Fabriano n. 3, presso lo studio dell'Avv. PETRACCA Nicola che la rappresentata e difende, unitamente e disgiuntamente, con l'Avv. Alessandra Cardini del foro di Milano come da procura a margine del ricorso ed ora dom. in Via E. Quirino Visconti n. 20;

- ricorrente -

contro

TE. EN. - SL. SA. BE. ;

- intimati -

nonche' sul ricorso n. 18110/2008 proposto da:

TE. EN. e SL. SA. BE. , elettivamente domiciliati in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difese) dall'Avv. Gianni Lanzinger del foro di Bolzano come da procura a margine del controricorso;

- controricorrenti - ricorrenti incidentale -

contro

AL. TR. S.p.A., in persona del in persona del suo procuratore Dott. Pe. An. ;

- intimata -

per la cassazione della sentenza n. 20/08 della Corte di Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano del 27.02.2008/10.03.2008 nella causa iscritta al n. 57 R.G. dell'anno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dell'8.03.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l'Avv. Nicola Petracca per la ricorrente principale Al. Tr. S.r.l. e l'Avv. Gianni Lanzinger per il ricorrente incidentale Te. ;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e con assorbimento del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano con sentenza n. 20 del 2008, a conferma della decisione di primo grado del Tribunale di Bolzano n. 220/2007, ha riconosciuto a favore degli appellati TE.EN. e SL. SA. BE. la maggiorazione media di turno in percentuale pari al 50% (in riferimento alle assenze dominicali) ed in percentuale pari al 60% (in riferimento alle assenze festive) dal novembre 1999 e per il seguito, limitatamente alle assenze giustificate da malattia - infortunio e ferie; ha condannato la societa' appellante AL. TR. S.p.A. al pagamento delle differenze rispetto alle maggiorazioni gia' attribuite nella misura del 15%, previa identificazione delle singole causali dei giorni lavorativi di assenza tra quelli allegati dall'appellante, oltre accessori.

In particolare la Corte ha osservato che non esiste alcuna espressa regola pattizia e di efficacia aziendale applicabile al rapporto di lavoro in controversia, giacche' le maggiorazioni orarie di turno del personale turnista a ciclo continuo, di cui all'Allegato 2 dell'Accordo (OMESSO), non sono riferite alle situazioni di assenza, ma soltanto alle prestazioni effettivamente rese.

La Corte ha ritenuto poi non sussistente vizio di "ultrapetizione", rilevando che il primo giudice aveva posto a fondamento della propria decisione le allegazioni di parte ricorrente e aveva argomentato con richiamo degli originari accordi aziendali e dei principi generali che presiedono alla determinazione di ciascun singolo componente della retribuzione.

La stessa Corte ha escluso l'esistenza di un uso o prassi aziendale ai fini dell'interpretazione delle disposizioni collettive con riferimento all'indennita' in questione in occasione delle giornate di assenza retribuite La S.p.A. Al. Tr. ricorre per cassazione con cinque motivi.

Il lavoratore resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex articolo 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni riguardanti la stessa sentenza.

2. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., per essere stata emessa la sentenza di appello sulla base di diversi presupposti di fatto e di una diversa causa pretendi rispetto a quelli posti a fondamento delle domande dell'originario ricorrente, ed, in particolare, per essere state richiamate disposizioni contrattuali e norme di legge, laddove le domande avanzate in giudizio si fondavano su disposizioni contenute in accordi aziendali. In tal senso e' formulato il quesito di diritto (cfr pag. 8 del ricorso).

Il motivo e' infondato.

Non e' ravvisabile il dedotto vizio di ultrapetizione, in quanto il giudice di appello non ha oltrepassato i limiti segnati dalla domanda del ricorrente, il quale ha fondato le proprie richieste non soltanto sugli accordi aziendali, ma ha anche argomentato sulla incidenza della maggiorazione di turno in questione sulla determinazione della paga base in relazione alle assenze retribuite.

3. Con il secondo motivo del ricorso principale la ricorrente, nel dedurre violazione della Legge n. 41 del 1986, articolo 31, comma 6 e della Legge n. 153 del 1969, articolo 12, sostiene che la decisione del giudice di appello si fonda su disposizioni normative, che introducono il principio di omnicomprensivita' della retribuzione per periodi di assenza per malattia e riguardano unicamente la determinazione della retribuzione ai fini fiscali e contributivi.

I rilievi sono formulati con riferimento da parte della ricorrente alla sentenza di primo grado, che ha richiamato la decisione n. 52 del 2006 della stessa Corte territoriale, per giustificare l'attribuzione della maggiorazione di turno in questione, e cio' in relazione al principio di omnicomprensivita', desumibile dalle anzidette disposizioni normative e dall'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione. In considerazione del fatto che la sentenza impugnata n. 20 del 2008 ha essa stessa richiamato la precedente decisione della stessa Corte, puo' ritenersi che le censure svolte investano anche la decisione impugnata. Cio' premesso, vanno tuttavia considerate infondate le censure anzidette, perche' il richiamo a principi di carattere generale, al fine di verificare l'incidenza -nel caso di specie - dell'indennita' di turno in questione nella ipotesi di assenze retribuite, non comporta una violazione delle norme di diritto richiamate.

4. Con il terzo motivo la ricorrente principale lamenta violazione dell'articolo 112 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS.

La censura e' priva di pregio e va disattesa.

La domanda del lavoratore e' volta ad ottenere, nel caso di specie, la condanna del datore di lavoro alla maggiorazione retributiva per "media turno" per le assenze retribuite, sicche' l'INPS non puo' essere considerato un litisconsorte necessario, non vertendosi in tema di pagamento di indennita' di malattia.

5. Con il quarto motivo la ricorrente principale deduce violazione dell'articolo 14 del CCNL industria metalmeccanica dell'8 giugno 1999.

La ricorrente osserva che il giudice di appello ha fatto malgoverno della richiamata disposizione collettiva relativa alle ferie, essendo insito nel concetto di ferie il fatto che il dipendente, in tale periodo, sia esonerato dal prestare la propria attivita' lavorativa presso il datore di lavoro e che pertanto nemmeno in ipotesi possa dimostrare che nel periodo di ferie avrebbe dovuto lavorare, tanto piu' in giornate domenicali o festive.

Non si comprende, aggiunge la ricorrente, su che base la societa' sarebbe tenuta a corrispondere al dipendente una maggiorazione di turno, se nemmeno in ipotesi lo stesso poteva essere chiamato a prestare attivita' lavorativa per il proprio datore di lavoro.

La conclusione sul punto e' che la maggiorazione di turno non puo' essere considerata un compenso abituale ovvero non accidentale e quindi tale da incidere sulla retribuzione di fatto per il periodo feriale.

Nella delineata situazione non avrebbe alcuna giustificazione, ad avviso della ricorrente, l'attribuzione della percentuale del 50% per le assenze dominicali e del 60% per le assenze festive, non menzionate dall'articolo 14 del CCNL.

Gli esposti rilievi non colgono nel segno e non meritano pertanto di essere condivisi.

Risultano invero spiegate nella sentenza impugnata, anche con il richiamo alla precedente decisione n. 52 del 2006 della stessa Corte, le ragioni poste alla base dell'interpretazione degli accordi 25.10.1998 e 18.07.1997, secondo cui i testi contrattuali non legittimano una diversa disciplina positiva dell'indennita' di turno a seconda che la prestazione sia effettivamente resa o che si tratti di assenza retribuita.

Il giudice di appello ha fornito peraltro adeguata e logica motivazione circa l'attribuzione della maggiorazione di turno variamente articolata (50% per le assenze domenicali, 60% per quelle festive, 15 % per malattia, infortuni e ferie), osservando che dette indennita' vanno computate come sarebbero state percepite in ipotesi di effettiva erogazione della prestazione, dal che l'inammissibilita' di trattamenti deteriori rapportati alla percentuale del 15%.

6. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia contraddittorieta' nella motivazione della sentenza impugnata, per avere ritenuto, da un lato, l'inesistenza delle regole pattizie e, dall'altro lato, per avere accolto le domande del lavorate improprio con riferimento a tali regole.

La stessa ricorrente contesta inoltre alla sentenza impugnata un vizio logico per avere ritenuto che la maggiorazione di turno debba spettare per le ipotesi di assenza retribuita nella misura del 50% per le assenze domenicali come se i dipendenti fossero stati di turno le domeniche e i giorni di festa ancorche' malati o in ferie.

Anche questo motivo e' infondato e non merita di essere condiviso.

La decisione in esame della Corte territoriale si e' richiamata, come gia' detto in precedenza, alla pronuncia della stessa Corte n. 52 del 2006, riguardante fattispecie analoga. Orbene il ragionamento seguito, per implicito contenuto anche nella sentenza impugnata, non puo' considerarsi contraddittorio, in quanto, constatata l'assenza di regole pattizie sul punto delle assenze retribuite, e' stato ritenuto, facendosi ricorso a principi desumibili dalle della Legge n. 41 del 1986, articolo 31, comma 6 e della Legge n. 153 del 1969, articolo 12 e all'orientamento di questa Corte in tema modalita' di determinazione degli istituti retributivi indiretti, che le maggiorazioni di cui e' causa (variamente calcolate) costituissero una componente non accidentale della retribuzione, su cui calcolare l'indennita' spettante in caso di assenza per malattia, infortunio o ferie.

7. Da parte sua i lavoratori con il ricorso incidentale censurano la sentenza impugnata con un motivo.

Con tale motivo i ricorrenti incidentali, nel dedurre insufficiente motivazione in punto di inesistenza di regole pattizie e di efficacia aziendale sulla rivendicata indennita' di turno, sostengono che il giudice di appello non ha correttamente interpretato l'Allegato 2 dell'Accordo (OMESSO), che si riferisce alla disciplina delle nuove maggiorazioni orarie medie di turno dovute in caso di assenza retribuita, con elevazione, mediante assorbimento delle quote fisse, per i giorni feriali al 15%, per le domeniche al 50% e per le festivita' al 60%.

Il motivo, proposto in via condizionata, puo' ritenersi assorbito per effetto ed in conseguenza del rigetto del ricorso principale.

8. In conclusione, disposta la riunione dei ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale.

Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio di cassazione in considerazione della complessita' delle questioni esaminate e della loro non immediata e facile risoluzione, richiedente necessari approfondimenti di disposizioni normative e collettive.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Compensa le spese.

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