I praticanti avvocati non ammessi al patrocinio possono essere iscritti nell'apposito registro speciale anche se legati da un rapporto di lavoro

Le incompatibilità di cui all'articolo 3 del Rdl 27 novembre 1933 n. 1578 non si applicano ai praticanti avvocati non ammessi al patrocinio, che possono di conseguenza essere iscritti nell'apposito registro speciale anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati, e ciò vale anche per gli appartenenti all'arma dei Carabinieri. (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile Sentenza del 26 novembre 2008, n. 28170)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente

Dott. PAPA Enrico - Presidente di Sezione

Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere

Dott. MERONE Antonio - Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

Dott. TIRELLI Francesco - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Pa. Se., elettivamente domiciliato in Roma, via Pacuvio 34, presso lo studio dell'avv. ROMANELLI GUIDO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Vincenzo Coppola;

- ricorrente -

contro

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo e Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;

- intimati -

per la cassazione della decisione n. 52/2008, depositata il 9/6/2008 dal Consiglio Nazionale Forense;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2008 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Sentito l'avv. Romanelli;

Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 29/9/2008, Pa. Se. ha proposto ricorso contro la decisione in epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni consequenziale statuizione.

Nessuno degli intimati ha resistito con controricorso e la controversia e' stata decisa all'esito della pubblica udienza del 18/11/2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura della sentenza impugnata e del ricorso contro di essa proposto emerge in fatto che in data 16/10/2006, Pa. Se. ha presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo domanda d'iscrizione nel Registro Speciale dei praticanti avvocati.

Considerato che il richiedente prestava servizio come carabiniere, il Consiglio dell'Ordine l'ha dapprima iscritto con riserva di verifica dell'eventuale esistenza di una causa d'incompatibilita' e poi, decorso il primo semestre di pratica, l'ha cancellato in applicazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 3.

Il Pa. ha impugnato la relativa delibera davanti al Consiglio Nazionale Forense deducendo, per quanto ancora interessa in questa sede, la mancata concessione di un termine a difesa non inferiore a dieci giorni, l'inestensibilita' delle ipotesi d'incompatibilita' di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 3, ai praticanti non ammessi al patrocinio e, in ogni caso, l'avvenuta rimozione di qualunque occasione di sospetto mediante la richiesta di esonero dalla pratica professionale in conseguenza della partecipazione alla Scuola di specializzazione delle professioni forensi di Brescia.

Con la sentenza in epigrafe indicata, il Consiglio Nazionale Forense ha disatteso la prima doglianza sottolineando in proposito che pur non essendogli stato assegnato il termine di legge, il Pa. era ugualmente comparso davanti al Consiglio locale senza chiedere alcun rinvio ed, anzi, difendendosi compiutamente nel merito.

Cio' posto, il Consiglio Nazionale ha poi ricordato che in base al R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 3, l'iscrizione all'albo era incompatibile con qualsiasi impiego pubblico e comportava dei doveri che riguardavano tutti gli avvocati e i praticanti, a proposito dei quali il Decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 1990, articolo 1 aveva puntualizzato che il tirocinio doveva essere svolto con assiduita', diligenza, lealta' e riservatezza ed implicava il compimento delle attivita' proprie della professione indipendentemente dall'ammissione o meno alla difesa.

Tenuto conto di quanto sopra e non dimenticato che l'obbligo di denuncia che il Pa. aveva come carabiniere contrastava con i doveri di segretezza e fedelta' cui era, invece, sottoposto l'avvocato, il Consiglio Nazionale ha rigettato il gravame, aggiungendo che "l'iscrizione alla Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali del Dott. Pa. non puo' costituire espediente utile ad aggirare una situazione di incompatibilita' che, nei fatti, sussiste per le ragioni sopra esposte, fino a quando il ricorrente e' dipendente dell'Arma dei Carabinieri".

Il Pa. ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi, con il primo dei quali ha dedotto la "violazione dell'articolo 24 Cost., e del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, articolo 45", in quanto la mancata concessione di un adeguato termine a difesa costituiva causa di nullita' della deliberazione di cancellazione indipendentemente dal comportamento tenuto dall'iscritto.

Con il secondo motivo, il Pa. ha invece dedotto la "violazione e falsa applicazione del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, articoli 13 e 14, nonche' eccesso di potere; violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 3, violazione degli articoli 2, 3, 4 e 41 Cost.", in quanto le incompatibilita' previste dall'articolo 3, sopraindicato riguardavano unicamente l'"esercizio della professione" di avvocato, tant'era che per estenderle ai soli praticanti ammessi al patrocinio, il Legislatore aveva sentito la necessita' di emanare una disposizione espressa che dimostrava, a contrariis, la loro inapplicabilita' agli altri praticanti.

Con il terzo motivo, il Pa. ha inoltre dedotto "la violazione e falsa applicazione del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, articolo 14, comma 3, nonche' della Legge n. 127 del 1997, articolo 17 comma 114, e del Decreto Ministeriale n. 475 del 2001 articolo 1. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", perche' il Consiglio Nazionale non avrebbe potuto liquidare come un mero espediente la sua richiesta di avvalersi dell'esonero dall'attivita' di studio e dalle udienze, in quanto con essa era stata comunque fugata qualsiasi perplessita' e, quindi, anche quella specificamente legata al suo lavoro di carabiniere. Con il quarto motivo, il Pa. ha infine dedotto "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", in quanto il Consiglio Nazionale non si era minimamente pronunciato sull'ulteriore obiezione di assoluta disparita' di trattamento che il Consiglio locale aveva posto in essere decidendo il suo caso in maniera totalmente difforme da quanto aveva fatto in una vicenda simile, in cui un agente di P.S. era stato regolarmente ammesso allo svolgimento della pratica ed al successivo esame di abilitazione.

Cosi' riassunte le doglianze del Pa., osserva il Collegio che il problema posto con il primo motivo e' gia' venuto all'esame delle Sezioni Unite, che con sentenza n. 831/1971 l'hanno risolto nel senso di attribuire efficacia sanante al comportamento del professionista, che pur avendo ricevuto un termine inferiore a dieci giorni, si astenga dall'eccepirlo davanti al Consiglio dell'Ordine.

Trattandosi di affermazione che il Collegio condivide e ribadisce, il primo motivo del ricorso va rigettato con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "mirando a consentire la preparazione di un'adeguata difesa, la concessione di un termine inferiore a quello previsto dal Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, articolo 45, integra una nullita' sanabile dal comportamento dell'interessato che comparendo davanti al Consiglio dell'Ordine, non se ne dolga ma si limiti ad esporre le proprie ragioni nel merito".

Passando adesso all'esame del secondo motivo, giova premettere che al pari del Consiglio locale, anche quello nazionale non si e' spinto affatto a sostenere che la qualita' di carabiniere costituiva una causa d'incompatibilita' ulteriore rispetto a quelle previste dal R.D.L. n. 1578 del 1993, articolo 3, ma si e' limitato ad osservare che il lavoro svolto dal Pa. (ed i doveri da esso derivanti) rappresentavano la riprova evidente della sua inconciliabilita' con lo svolgimento della pratica professionale. L'attivita' di agente di P.G. del Pa. non ha costituito, cioe', un distinto motivo di rigetto del gravame, ma un semplice argomento di supporto dell'unica ratio decidendi che, come gia' detto, e' consistita unicamente nel fatto che l'interessato era un dipendente pubblico e, come tale, insuscettibile d'iscrizione ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1993, articolo 3.

Questo, e non altro, essendo stato il contenuto della decisione del CNF, occorre accertare se la normativa di settore estende davvero le cause d'incompatibilita' pure ai praticanti non ammessi al patrocinio.

A questo proposito, non va dimenticato devesi rilevare che dovendo contribuire a dare concreta attuazione al diritto di difesa, l'avvocato ha bisogno di poter espletare il proprio mandato in piena indipendenza di giudizio e d'iniziativa e, cioe', al riparo da condizionamenti giuridici o di fatto che potrebbero influenzarlo in senso difforme dall'interesse del cliente (v., in tal senso, anche Corte cost. 2001/189).

A tal fine, e salvo alcune eccezioni che qui non rilevano, il R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 3, stabilisce, fra l'altro, che l'esercizio della professione di avvocato e' "incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, del gran magistero degli ordini cavaliereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione od istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

E' infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario".

Sia il tenore letterale delle parole usate che lo scopo da esse perseguito dimostrano che trattasi di norma collegata all'esercizio concreto della professione, di cui vuole garantire l'autonomia, come del resto ultimamente riaffermato da queste stesse Sezioni Unite con sentenza n. 19496/2008 e, soprattutto confermato dal Regio Decreto n. 37 del 1934, articoli 1 e 13, i quali riconoscono l'applicabilita' del R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 3, solo con riferimento ai praticanti ammessi al patrocinio.

Tenuto allora conto delle surricordate finalita' della norma nonche' del fatto che, secondo i principi, l'esplicita previsione della incompatibilita' soltanto per i praticanti ammessi al patrocinio equivale ad indiretta, ma indubbia esclusione della sua applicabilita' nei confronti dei praticanti che non svolgono attivita' difensiva, puo' senz'altro concludersi nel senso che nel sistema inizialmente tracciato dal Legislatore quest'ultimi potevano svolgere lei pratica pure nella ipotesi in cui si fossero trovati in una delle condizioni previste dal R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 3.

Cio' posto, rimane da chiedersi se tale sistema non sia stato per caso innovato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 1990, articolo 1 che come ricordato dal Consiglio nazionale ha tenuto a puntualizzare che la pratica legale "comporta il compimento delle attivita' proprie della professione".

La risposta al quesito, pero', non puo' essere che negativa ove si consideri che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 1990 non ha parificato affatto le due categorie di praticanti, ma le ha mantenute distinte preoccupandosi, per di piu', di chiarire che i cambiamenti da esso apportati comportavano unicamente la sostituzione del Regio Decreto n. 37 del 1934, articoli 5, 6, 7, 9 e 71, ma non degli articoli 1 e 13, che, come si e' visto, estendono le incompatibilita' previste per gli avvocati ai soli praticanti ammessi al patrocinio.

Dovendo essere percio' apprezzata alla luce della perdurante vigenza delle predette disposizioni, con le quali va necessariamente armonizzata, la precisazione contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 1990, articolo 1 finisce col perdere ogni capacita' espansiva del R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 3, che, peraltro, data pure la difficolta' di derivare da generiche disposizioni l'introduzione (implicita) di limitazioni o doveri prima inesistenti, non avrebbe potuto esserle riconosciuta nemmeno in caso di sua lettura separata dal contesto che, giova ribadirlo, non ricollega l'incompatibilita' al mero compimento di atti tipici della professione, bensi' all'assunzione ed allo svolgimento del mandato difensivo, che i praticanti non ammessi al patrocinio non ricevono.

Il Consiglio Nazionale ha tuttavia dubitato della logicita' dell'anzidetta interpretazione, sottolineando che il riconoscimento del diritto del Pa. all'iscrizione condurrebbe al paradosso di un praticante che in tale qualita' potrebbe venire a conoscenza di fatti che sempre come praticante dovrebbe tenere riservati, mentre come carabiniere avrebbe l'obbligo di denunciare.

Il rilievo e' certamente suggestivo, ma non insuperabile perche' anche a prescindere da quanto gia' osservato dalla succitata Corte Cost. 2001/189 in ordine al "conflitto di appartenenze" introdotto dalla Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 56 e 56 bis, si tratterebbe pur sempre di una mera eventualita' comunque scongiurabile mediante l'adozione di opportuni accorgimenti di fatto fra cui, per esempio, quello di circoscrivere la pratica a determinati settori o a casi preventivamente valutati dall'affidatario.

Il pericolo prospettato dal Consiglio Nazionale sembra, cioe', idoneo a dimostrare soltanto la possibilita' di (seppur non trascurabili) problemi pratici, ma non l'esistenza di una vera e propria preclusione di carattere generale ed astratto che, oltretutto, non riguarderebbe tutti i dipendenti pubblici e privati, ma soltanto una ristretta cerchia di persone, per cui non potrebbe essere valorizzata ne' per inferirne l'incompatibilita' dei soli agenti ed ufficiali di PG (dato che il R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 3, contiene una previsione di carattere generale, non limitata ad una ristretta categoria di soggetti) ne', meno che mai alla totalita' dei lavoratori, dato che cosi' facendo si arriverebbe alla conseguenza (questa si' sproporzionata ed illogica) di "colpire" un'intera classe per rimediare ad un inconveniente proprio di una minima parte di essa.

Anche per tali motivi, dunque, la soluzione del Consiglio nazionale suscita forti perplessita' che aumentano ancora di piu' ove si consideri che precludendo, a chi ne avrebbe i mezzi, la possibilita' di migliorare soltanto perche' si e' trovato nella condizione di aver dovuto accettare un lavoro insoddisfacente o non piu' adeguato, introduce uno sbarramento non esattamente in linea con i valori fondamentali dell'ordinamento.

Ne' varrebbe in contrario replicare che, pertanto, l'estensione della incompatibilita' ai praticanti non comporterebbe alcun sostanziale sbarramento, ma una semplice anticipazione di quanto sarebbe, dopo, inevitabile, visto che per iscriversi all'albo ed esercitare la professione, il praticante che abbia superato l'esame deve necessariamente dimettersi dal lavoro pubblico o privato eventualmente svolto.

L'obiezione non potrebbe essere infatti condivisa non soltanto per la gravita' del rischio che si chiederebbe di correre all'interessato (chiamato a rinunciare ad un lavoro certo e remunerato per svolgere un lungo apprendistato, non sempre adeguatamente retribuito, e sostenere infine una prova che potrebbe anche non superare), ma anche per la non infrequente possibilita' che taluno decida di affrontare la pratica e l'esame di avvocato non in vista di un immediato cambio di attivita', ma per precostituirsi il titolo necessario al suo futuro esercizio, magari dopo il raggiungimento di una sufficiente anzianita' contributiva (e cio' senza tenere conto delle possibilita' offerte dalla surricordata Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 56 e 56 bis, che ha rimosso le incompatibilita' fra impiego pubblico part-time e professioni intellettuali).

Il secondo motivo del ricorso dev'essere pertanto accolto, con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "trattandosi di preclusioni volte a garantire l'autonomo ed indipendente svolgimento del mandato professionale, le incompatibilita' di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 3, non si applicano ai praticanti non ammessi al patrocinio, che possono di conseguenza essere iscritti nell'apposito Registro Speciale anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati".

Ne deriva l'assorbimento del terzo e del quarto motivo e la cassazione della decisione impugnata senza rinvio degli atti al giudice a quo, perche' non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo' essere decisa nel merito mediante l'annullamento della delibera del Consiglio dell'Ordine di Bergamo di cancellazione del Pa. dal Registro Speciale dei praticanti avvocati.

Avuto riguardo alla novita' della questione, stimasi equo compensare fra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbiti il terzo e il quarto, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, annulla la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo di cancellazione del Pa. dal Registro Speciale dei praticanti avvocati, compensando le spese dell'intero giudizio fra le parti.

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