Il Comune ha l'obbligo di informare preventivamente le organizzazioni sindacali e di promuovere la concertazione (e cioè la trattativa) sui criteri generali per la distribuzione dell'orario di lavoro, ma, nel caso di mancato accordo, non ha l'obbligo

Tenuto conto delle previsioni della normativa contrattuale nazionale di settore, cui solo spetta la determinazione dell'ambito della contrattazione sindacale, (e cioè di concludere l'accordo), di tal che, senza porre in essere comportamento antisindacale, può legittimamente ed autonomamente deliberare sull'orario di lavoro. (Tribunale Torre Annunziata Sezione Lavoro Civile,Decreto del 29 luglio 2008, n. 3357)

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