Il condono del datore di lavoro, in caso di busta paga infedele, cancella l'ingiunzione

La regolarizzazione contributiva determina l'estinzione delle obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonche' con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 22 luglio 2008, n. 20190)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. PICONE Pasquale - Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERONA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

MA. SE. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI MILLE 41, presso lo studio dell'avvocato ROMANO MARIA VIRGINIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI BELLAZZI, MARIA ADELAIDE CACCIALI, GIAMPAOLO BORGOGNA, NICOLA MARAGNA, GIOVANNI ZOPPI, CRISTIAN BAU, LUIGI MEDURI giusta delega in atti e procura speciale atto notar THOMAS WEGER di Bolzano del 30/05/08, rep. n. 61633;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 953/03 del Tribunale di VERONA, depositata il 01/04/03 R.G.N. 5044/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/08 dal Consigliere Dott. Giuseppe NAPOLETANO;

udito l'Avvocato LUIGI MEDURI (con procura);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Verona con sentenza n. 953/03 accoglieva l'opposizione avanzata dalla societa' in epigrafe avverso le ordinanze ingiunzioni emesse dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Verona con le quali venivano irrogate sanzioni in relazione alla mancata osservanza di disposizioni relative a lavoro a tempo determinato del personale dipendente e alla consegna di prospetti paga e mod. 01/M con indicazione di retribuzione diversa da quella effettivamente corrisposta.

Il Tribunale di Verona poneva a base della decisione impugnata, per quello che in questa sede interessa, il rilievo che la societa' aveva provveduto a regolarizzare ex Decreto Legge n. 166 del 1996 entro il 30/6/96 la propria posizione contributiva mediante il versamento dei contributi omessi e conseguentemente, a norma dell'articolo 3 del citato Decreto Legge, dovevano considerarsi estinte le obbligazioni relative alle ordinanze ingiunzioni impugnate essendo le stesse connesse con la denuncia ed il versamento dei premi.

Avverso tale sentenza la Direzione Provinciale del Lavoro di Verona proponeva ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo di censura.

Parte intimata resisteva al gravame depositando anche memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico mezzo di censura la Direzione in epigrafe denunciando violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legge n. 166 del 1996 e difetto di motivazione, allega che la norma invocata non e' applicabile alla fattispecie in esame posto che le ordinanze ingiunzioni opposte hanno ad oggetto sanzioni amministrative rispettivamente: Legge n. 863 del 1984 ex articolo 5, comma 4, per esecuzione di lavoro supplementare oltre i limiti delle pattuizioni da parte di 10 dipendenti; Decreto Legge 352 del 1978 ex art 4, comma 5, per aver consegnato ai predetti lavoratori copia delle denuncie delle retribuzioni con dati inferirlo agli importi effettivi; Legge n. 4 del 1953 ex articolo 1 per la consegna agli stessi di prospetti paga con indicazioni di retribuzioni diverse da quelle corrisposte. Infatti, sostiene parte ricorrente, il condono di cui trattasi non estende i suoi effetti alle sanzioni in questione non trattandosi ne' di sanzioni per omesso pagamento di contributi, ne' di violazioni della normativa su collocamento, bensi' di violazioni di normativa con sua autonoma finalita'.

Il ricorso e' infondato.

Sancisce il Decreto Legge n. 166 del 1996, articolo 3 comma 4 che "La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonche' con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338, articolo 6, commi 9 e 10, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389".

Dalla lettura sistematica di questa disposizione deriva che la regolarizzazione contributiva determina l'estinzione delle obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonche' con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi.

Resta quindi, esclusa la predetta estinzione per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio che non siano connessi alle violazioni delle norme sul collocamento nonche' alla denuncia o al versamento dei contributi o dei premi medesimi.

Nella specie si tratta di sanzioni amministrative connesse al versamento dei contributi o dei premi medesimi.

Si tratta infatti di violazioni riguardanti rispettivamente: il divieto della Legge n. 863 del 1984 ex articolo 5 comma 4, di prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato; il divieto Decreto Legge n. 352 del 1978 ex articolo 4, comma 5, di fornire dati inesatti al lavoratore nelle denunce delle retribuzione; l'obbligo, Legge n. 4 del 1953 ex articolo 1 di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga, violazioni quindi, all'evidenza, connesse con il mancato pagamento dei contributi afferenti rispettivamente la prestazione di lavoro supplementare e l'esatta retribuzione corrisposta ai lavoratori.

Violazioni, quindi, che attengono al versamento dei contributi o dei premi medesimi.

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va pertanto rigettato.

Avuto riguardo ai profili sostanziali della controversia stimasi compensare le spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimita'.

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