Il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento deve essere ammesso al passivo per la percentuale di trattamento di fine rapporto percepito dal coniuge fallito

Nella pendenza del processo di divorzio tra coniugi, uno dei quali sia stato dichiarato fallito, l'altro coniuge, cui sia stato riconosciuto in via provvisoria in sede di udienza presidenziale un contributo mensile, deve essere ammesso al passivo per la percentuale di trattamento di fine rapporto percepito dal coniuge fallito (anche al fine di assicurargli l'effettività della soddisfazione) in via chirografaria e con riserva, atteso che è un credito, rispettivamente, non alimentare e condizionale, che si costituisce e diviene esigibile soltanto dopo essere stato concretamente quantificato dal tribunale fallimentare. (Tribunale Milano Civile, Decreto del 5 febbraio 2008)



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Decreto

a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 17/1/2008 osserva quanto segue:
(A) coniuge separato dal fallito (B), premesso che pende il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che, in tale ambito, le è stato provvisoriamente riconosciuto il diritto ad un assegno mensile di euro 1.000,00, ha domandato di essere ammessa al passivo del fallimento (B) in via privilegiata «per euro 3.000,00 per i ratei di mantenimento non corrisposti per i mesi di novembre e dicembre 2006 e gennaio 2007, con ordine al curatore di provvedere al pagamento dell'assegno mensile di mantenimento», nonché , «in via condizionata privilegiata... per euro 200.000,00 o nella diversa misura che verrà stabilita in sede di divorzio, quale 40% dell'indennità di fine rapporto percepita dalla (K) e da accertare con autonomo giudizio di accertamento nei confronti della (K)». In subordine, l'istante ha domandato, nell'istanza di ammissione al passivo, che le sia riconosciuto «un assegno alimentare quale moglie separata priva di reddito pensionistico».
Il giudice delegato ha respinto tali domande, evidenziando, con riferimento all'indennità di fine rapporto, che il relativo diritto compete solo al coniuge divorziato e che tale non è ancora la (A) e, con riferimento all'assegno mensile preteso in relazione a periodi successivi alla dichiarazione di fallimento, che il debito non è opponibile alla massa.
(A) ha proposto opposizione allo stato passivo, insistendo nelle domande formulate.
Il ricorso è stato ritualmente notificato al tutore provvisorio del fallito (B) nei cui confronti pende giudizio di interdizione ed al curatore del fallimento, dott. (C), entrambi non costituiti in giudizio.
L'opposizione è fondata, sia pure in parte.
L'art. 12-bis della legge n. 898/1970 prevede che «il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, anche se l'identità viene a maturare dopo la sentenza». La giurisprudenza di legittimità nell'interpretare tale norma, ha persuasivamente chiarito che l'espressione «titolare di assegno ai sensi dell'art. 5» usata dal legislatore, non può essere intesa in senso letterale ostandovi, dal punto di vista sistematico, il successivo riferimento all'attribuzione del diritto alla quota del trattamento di fine rapporto anche se esso «viene a maturare dopo la sentenza».
Infatti, tale ultima statuizione implica, necessariamente, che quel diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio, quando ancora non possono esservi soggetti titolari dell'assegno divorzile, ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato, avendo tali sentenze effetto costitutivo.
Si è dunque affermato che il diritto alla quota sorge «quando l'indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio e, quindi, anche prima della sentenza di divorzio, implicando ogni diversa interpretazione profili di incostituzionalità della norma» (si vedano, Cass. 29 settembre 2005, n. 19046; 18 dicembre 2003, n. 19427; 17 dicembre 2003, n. 19309; 7 giugno 1999, n. 5553).
La Suprema Corte tuttavia ha anche autorevolmente precisato che tale diritto viene costituito in concreto e diviene esigibile solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi, sicché «ove l'indennità di fine rapporto sia percepita dall'avente diritto dopo la domanda - singola o congiunta - di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno, deve ritenersi riconnessa dall'art. 12-bis l'attribuzione del diritto alla quota dell'indennità su detta, la quale potrà essere liquidata con la stessa sentenza di divorzio, ovvero in un distinto, successivo procedimento» (v. Cass. n. 24057/2006, citata anche dall'opponente).
Orbene, nella fattispecie in esame, è certo che pende il giudizio di divorzio e che il (B) receduto fin dal 10/12/2004 dal rapporto di agenzia intercorso con la (K), ha maturato nei confronti della stessa, in dipendenza della cessazione del rapporto, un credito di circa euro 700.000,00, la cui definitiva quantificazione sembrerebbe rimessa alla risoluzione delle contestazioni sollevate dalla preponente, di cui ha riferito il curatore.
Non può dirsi, invece, alla stregua dei principi enunciati, che la (A) sia già titolare di assegno divorzile, giacché il contributo di mille euro mensili di cui la stessa riferisce è stato posto a carico del fallito all'udienza presidenziale solo in via provvisoria.
Con la conseguenza che il concreto riconoscimento del credito e la sua liquidazione sono subordinati al definitivo riconoscimento dell'assegno nell'ambito del giudizio promosso per far cessare gli effetti civili del matrimonio.
Si tratta, dunque, ad avviso del collegio, di una situazione riconducibile a quella disciplinata dall'art. 55, u.c., l.fall., atteso che si è già verificato il presupposto cui la legge subordina il sorgere del diritto dell'ex coniuge a pretendere una quota dell'indennità di fine rapporto, ma non sussistono ancora le condizioni per la attribuzione in concreto di tale diritto.
Ciò giustifica l'ammissione del relativo credito al passivo fallimentare con riserva, come previsto dagli artt. 55 e 96 l.fall., apparendo tale soluzione l'unica che consente di preservare le ragioni della (A) e di evitare che una eventuale decisione favorevole del giudice del divorzio, ove dovesse intervenire successivamente alla ripartizione dell'attivo fallimentare, possa risultare inutiliter data.
Tuttavia, diversamente da quanto sostiene l'opponente, la concreta quantificazione del credito non si sottrae alle regole sull'accertamento del passivo, sicché compete, ai sensi dell'art. 52, 2° comma, l.fall., non già al giudice del divorzio, ma a questo tribunale.
Vi è incertezza, però, sull'effettivo ammontare dell'indennità spettante al fallito, in quanto la raccomandata inviata dalla (K) in data 13/1/2005 non specifica se l'intero importo ivi indicato, dovuto al fallito dalla compagnia, sia riferibile alla maturata indennità di fine rapporto ed in quanto le c.d. quietanze prodotte dall'opponente mancano di data e, soprattutto, di sottoscrizione.
Del resto, anche la (A) nella domanda di ammissione al passivo fa riferimento ad un'azione già autorizzata dal giudice tutelare nei confronti della (K) proprio per l'accertamento del credito.
Allo stato, dunque, non è possibile determinare la quota di indennità «riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio», così come prevede l'ultimo comma del citato art. 12-bis della legge sul divorzio.
La conseguenza è che l'ammontare esatto della quota dovrà essere stabilito non solo se e quando alla (A) sarà definitivamente riconosciuto l'assegno di divorzio, ma anche previo accertamento, da parte del giudice delegato, dell'esatto ammontare della somma liquidata al (B) in dipendenza della cessazione del rapporto e degli anni durante i quali il fallito, in costanza di matrimonio, ha lavorato per la (K).
Detta ammissione, infine, non può che avvenire al chirografo, non avendo il credito natura alimentare e non essendo stata fornita da parte dell'opponente alcuna precisazione in ordine alla fonte ed alla natura dell'invocata prelazione.
L'opposizione va invece respinta con riferimento alla pretesa dell'opponente di porre a carico della massa l'obbligo di pagamento dell'assegno mensile provvisoriamente attribuitole in relazione ai mesi successivi alla dichiarazione di fallimento, trattandosi di debito non opponibile alla procedura, in applicazione della regola della cristallizzazione del patrimonio del fallito al momento della dichiarazione di fallimento.
Infatti, è solo per completezza d'esposizione che si osserva come il provvedimento del giudice delegato, nella parte in cui ha accolto la domanda ed ammesso il credito al passivo, non necessiti di alcuna conferma in questa sede.
Quanto alle spese di lite, la novità della questione ed il tenore della decisione, che vede l'opposizione accolta solo in parte, giustificano il rigetto della domanda di (A) di ottenerne la rifusione dalla curatela contumace.


P.Q.M.


Il tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione, ammette (A) al passivo del fallimento (B) subordinatamente al riconoscimento alla stessa dell'assegno di divorzio con sentenza passata in giudicato, in via chirografaria ed in misura pari al 40% dell'indennità di fine rapporto percepita da (B) e riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio; rigetta le altre domande.


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