Il contratto collettivo che, nel disciplinare gli aumenti retributivi periodici può escludere l'utile computo del periodo di formazione e lavoro

Non si pone in contrasto con la norma imperativa di cui al comma 5 dell'articolo 3 del Dl 726/1984, convertito dalla legge 863/1984 - secondo la quale il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato - il contratto collettivo che, nel disciplinare gli aumenti retributivi periodici, esclude l'utile computo del periodo di formazione e lavoro, posto che la disposizione non nega l'anzianità di servizio stabilita dalla legge, ma si limita a prevedere una decurtazione retributiva per i dipendenti che hanno dato un apporto ridotto alla produttività aziendale a causa della specificità del rapporto di formazione e lavoro (principio enunciato in relazione al Ccnl per i dipendenti delle ferrovie statali del 7 luglio 1995). (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 28 luglio 2009, n. 17498)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. ROSELLI Federico - Consigliere

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 27718/2006 proposto da:

RE. FE. IT. - Societa' per Azioni (gia' FE. DE. ST. S. So. di. Tr. e. Se. per Azioni), in persona del legale rappresentante pro' tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'Avvocato MARESCA ARTURO che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

SC. SE. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato MAGRO RENATO, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETROFORTE GINO giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 308/2 005 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 17/10/2005 R.G.N. 1921/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2 009 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l'Avvocato GIANNI' GAETANO per delega MARESCA ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

Con ricorso al Pretore, giudice del lavoro, di Bari, depositato in data 13.8.1991, Sc. Se. , premesso di essere stata assunta in data 30.10.1987 dalla Fe. de. St. s.p.a. con contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, con conseguente trasformazione alla scadenza del contratto di formazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato, lamentava di non aver percepito lo scatto biennale di anzianita' maturato nel periodo di durata del contratto formativo. Chiedeva quindi che venisse accertato il diritto di essa ricorrente a vedersi riconosciuta l'anzianita' di servizio maturata nel periodo in questione valida a tutti gli effetti contrattuali, con condanna della societa' datoriale al pagamento degli importi dovutile a tale titolo.

Con sentenza in data 30.1.1996 il Pretore adito accoglieva la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello la societa' Fe. de. St. s.p.a. lamentandone la erroneita' sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

Il Tribunale di Bari, con sentenza in data 17.9.1996, dichiarava improcedibile il gravame per mancata notifica del ricorso in appello.

A seguito di ricorso per cassazione, proposto in via principale dalla societa' datoriale ed in via incidentale dalla lavoratrice, questa Corte, con sentenza n. 2288 del 2.12.1998, in accoglimento del ricorso principale e ritenuto assorbito quello incidentale, cassava la sentenza impugnata rinviando al Tribunale di Trani.

Procedutosi alla riassunzione del ricorso da parte della Sc. ed alla costituzione in giudizio della societa' Fe. de. St. s.p.a., con sentenza in data 7.4.2005 il Tribunale di Trani rigettava l'appello proposto dalla societa'.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Re. Fe. It. s.p.a., gia' Fe. de. St. s.p.a., con due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la lavoratrice intimata.

La Re. Fe. It. s.p.a. ha presentato memoria ex articolo 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Col primo motivo di gravame la societa' ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della Legge 19 dicembre 1984, n. 863, articolo 3; dell'articolo 12 disp. gen.; dell'articolo 39 Cost..

In particolare rileva la ricorrente che il Tribunale aveva fondato la propria statuizione su una non corretta interpretazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 863 del 1984, articolo 3, commi 5 e 12; ed invero il Tribunale, in violazione del dettato di cui all'articolo 12 disp. gen., e disattendendo altresi' l'accordo sindacale del 7.7.1995 il quale prevedeva che il periodo di formazione e lavoro sarebbe stato computato nell'anzianita' di servizio ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati dagli Accordi interconfederali e dal contratto collettivo di settore con esclusione degli aumenti periodici di anzianita', aveva ritenuto, andando oltre la portata delle suddette disposizioni normative e contrattuali, l'estensione al lavoratore in formazione dei benefici contrattuali legati agli aumenti periodici di anzianita'.

Ha rilevato altresi' che ben potevano le parti collettive, in applicazione del principio di liberta' negoziale, pur in presenza della riconosciuta computabilita' del periodo di formazione e lavoro nell'anzianita' di servizio, limitare le ricadute economiche di tale estensione escludendo gli aumenti periodici di anzianita'.

Ed ha infine evidenziato che erroneamente il Tribunale non aveva tenuto in alcuna considerazione il diverso contenuto professionale delle mansioni espletate dalla dipendente nel corso del periodo di formazione rispetto a quello proprio delle mansioni svolte dagli altri dipendenti gia' formati, obliterando altresi' che gli aumenti periodici di anzianita' erano legati alla crescita del rendimento che consegue al protrarsi nel tempo dell'attivita' lavorativa, essendo volti a retribuire la maggiore esperienza del lavoratore.

Col secondo motivo di gravame la societa' ricorrente lamenta contraddittoria motivazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva la ricorrente che contraddittoriamente il Tribunale, sebbene avesse rilevato che i vantaggi di natura contrattuale erano riconosciuti alla generalita' dei dipendenti proprio in ragione del protrarsi "del tempo di prestazione del lavoro subordinato", aveva equiparato la posizione del lavoratore in formazione, e quindi in fase di apprendimento, a quella propria della generalita' dei lavoratori subordinati.

Ritiene il Collegio di dover procedere ad una trattazione unitaria dei suddetti motivi di gravame, stante la evidente connessione ed interdipendenza esistente fra gli stessi.

Il ricorso e' fondato.

Non si ritiene invero di poter dare continuita' all'indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla controricorrente a conforto della tesi dalla stessa sostenuta (di cui sono espressione, tra le altre, Cass. sez. lav., 18.8.2000 n. 10961; Cass. sez. lav., 6.10.2000 n. 13309; Cass. Sez. lav., 14.3.2003 n. 3781; Cass. sez. lav., 27.6.2007 n. 14812; Cass. sez. lav., 20.11.2007 n. 24033; Cass. sez. lav., 15.5.2008 n. 12321) secondo cui la norma in questione si riferirebbe non soltanto agli effetti ricollegati ai decorso del tempo direttamente dalla legge, ma anche a quelli derivanti dalla contrattazione collettiva (e quindi dalla disciplina di istituti meramente contrattuali, come quella concernente gli scatti di anzianita'), dato che la distinzione tra istituti di origine legale e trattamenti di fonte convenzionale non troverebbe fondamento nella tassativa formulazione del testo normativo, la cui portata non potrebbe ritenersi derogabile neanche ad opera di specifiche previsioni della contrattazione collettiva. In particolare tale giurisprudenza aveva rilevato che il testo normativo in questione poneva un limite anche alla contrattazione collettiva, dal momento che non si vedeva come, una volta ritenuta la sua natura imperativa ed inderogabile, potrebbe soddisfare la regola del computo del periodo di formazione nell'anzianita' di servizio un accordo collettivo che ne escludesse la valutazione ai fini del conseguimento dei vantaggi riconosciuti alla generalita' dei dipendenti in funzione del decorso del tempo di prestazione del lavoro subordinato (in tal senso, Cass. sez. lav., 15.5.2008 n. 12321); ed aveva evidenziato come la contraria interpretazione fosse viziata da una palese petizione di principio in quanto assumeva come dato incontroverso proprio cio' che voleva dimostrare, ovvero la liceita' di una contrattazione collettiva che disattendeva il precetto normativo (in tal senso, Cass. sez. lav., 18.8.2000 n. 10961).

Rileva per contro il Collegio che siffatto orientamento si appalesa in realta' non coerente con i principi generali enucleabili dalla stessa giurisprudenza di legittimita' in tema di riconoscimento legale di anzianita' di servizio convenzionale e di rapporti tra autonomia collettiva e legge.

Ed invero, sul tema specifico del contratto di formazione e lavoro, la giurisprudenza della Corte ritiene pacificamente che l'autonomia contrattuale collettiva, in considerazione della specificita' del rapporto (causa giuridica mista, di scambio tra lavoro retribuito ed addestramento preordinato alla piena immissione nel mondo del lavoro), non solo possa legittimamente escludere per questa categoria di lavoratori particolari elementi retributivi (Cass. sez. lav., 28.7.1995 n. 8270; Cass. sez. lav., 29.1.1998 n. 887; Cass. sez. lav., 15.5.2008 n. 12321), ma anche, al fine di incentivare la stabilizzazione del rapporto, prevedere che a tali lavoratori sia corrisposta una retribuzione inferiore a quella degli altri dipendenti per un certo periodo di tempo successivo alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Cass. sez. lav., 14.8.2004 n. 15878; Cass. sez. lav., 12.4.2006 n. 85379).

Tale ultima affermazione trova in realta' fondamento in regole e principi generalmente condivisi: a) fuori dall'area delle ipotesi tassative delle discriminazioni retributive vietate (articolo 37 Cost.), nel rapporto di lavoro subordinato di diritto privato non opera il principio della parita' di trattamento, ne' e' possibile alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia collettiva (Cass. SS.UU., 17.5.1996 n. 4570); b) la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall'articolo 36 Cost., non comporta il riferimento a tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del detto minimo costituzionale, minimo che, quanto al rispetto della proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione, va riferito non gia' alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalita' di questa (Corte Cost. 22.11.2002 n. 470; Cass. sez. lav., 13.11.2002 n. 15896); c) nei rapporti di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalita' e sufficienza, cosicche', ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza di una determinata retribuzione, non puo' farsi riferimento ad una singola disposizione de contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti, l'eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro di cui all'articolo 36 Cost., che e' "esterno" rispetto al contratto, ne' puo' assumere rilievo ai fini di tale accertamento, come gia' detto, l'eventuale disparita' di trattamento fra lavoratori nella medesima posizione, soprattutto quando il trattamento differenziato trovi il suo fondamento in un dato oggettivo di carattere temporale, cosicche' l'attribuzione di un determinato beneficio ad un lavoratore non puo' costituire titolo per attribuire ad altro lavoratore, che si trovi nella medesima posizione, il diritto allo stesso beneficio.

E' agevole, alla stregua di quanto sopra, constatare la manifesta irragionevolezza di un risultato interpretativo che, da una parte, riconosce all'autonomia contrattuale il potere di stabilire una decurtazione retributiva fra i lavoratori neo - assunti a tempo indeterminato a seguito di trasformazione del contratto di formazione e lavoro; dall'altra, nega tale potere per la sola ragione che la decurtazione di retribuzione scaturisce da un intervento sull'istituto dell'aumento periodico del corrispettivo della prestazione lavorativa, ovvero su altri istituti richiamanti a vario titolo l'anzianita' di servizio.

Si impone, di conseguenza, una lettura rispettosa del canone costituzionale di ragionevolezza del disposto del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, articolo 3, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863, articolo 1, ("il periodo di formazione e lavoro e' computato nell'anzianita' di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro", con la precisazione di cui al successivo comma 12, che, a tali effetti, la trasformazione deve avvenire nei dodici mesi successivi al periodo di formazione), secondo i principi in precedenza enunciati in base ai quali, se il lavoratore deve considerarsi assunto alla data di stipulazione del contratto di formazione e lavoro per tutti gli effetti che la legge o il contratto collegano a tale evento, cio' tuttavia non esclude il potere dell'autonomia collettiva di differenziare, ai fini di determinati istituti negoziali, retributivi e non, il periodo della formazione e lavoro rispetto a quello di lavoro ordinario.

Si perviene in tal modo ad una soluzione rispettosa altresi' del principio di rilevanza costituzionale (articolo 39 Cost.) in base al quale al legislatore e' consentito di condizionare il libero esplicarsi della volonta' negoziale delle parti sindacali nei limiti della necessita' di tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti (Corte Cost. 24 3.1988 n.330; 18.10.1996 n. 3459).

In conclusione il ricorso va accolto, con cassazione della impugnata sentenza; e, decidendo la causa nel merito stante la non necessita' di ulteriori accertamenti di fatto, vanno rigettate le domande proposte dalla dipendente con il ricorso introduttivo del giudizio, sulla base del seguente principio di diritto: "Non si pone in contrasto con la norma imperativa di cui al Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, articolo 3, comma 5, convenuto in Legge 19 dicembre 1984, n. 863 - secondo cui il periodo di formazione e lavoro e' computato nell'anzianita' di servizio in caso di trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato - il contratto collettivo (nella specie, CCNL dei dipendenti delle ferrovie statali 7.7.1995) che, nel disciplinare gli aumenti retributivi periodici, esclude l'utile computo del periodo di formazione e lavoro, posto che la disposizione non nega l'anzianita' di servizio stabilita dalla legge, ma si limita a prevedere una decurtazione retributiva per i dipendenti che hanno dato un apporto ridotto alla produttivita' aziendale a causa della specificita' del rapporto di formazione e lavoro".

La peculiarita' della materia ed il precedente diverso orientamento giurisprudenziale forniscono evidenti giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande della ricorrente; compensa le spese dell'intero giudizio.

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