Il contratto di lavoro stipulato con un giornalista non iscritto all'albo è nullo per contrarietà a norma imperativa

Il contratto di lavoro giornalistico subordinato concluso con chi non è iscritto nell'albo dei giornalisti professionisti, non è nullo per illiceità della causa o dell'oggetto, bensì per violazione di norma imperativa, con la conseguenza che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2126 del Cc, la nullità è priva di effetti per il periodo in cui il relativo rapporto ha avuto esecuzione. Tuttavia, l'equiparazione, per tale periodo, del contratto nullo al contratto validamente concluso non comporta l'automatica applicazione della disciplina del secondo al primo, neppure sotto l'aspetto retributivo, essendo in tal caso compito del giudice determinare la giusta retribuzione ai sensi degli articoli 36 della Costituzione e 2099 del Cc, valutando la qualità e quantità del lavoro prestato ed eventualmente tenendo presente il parametro costituito dalla disciplina retributiva stabilita per un contratto validamente concluso o altri criteri ritenuti più consoni alla fattispecie. (Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, sentenza del 12 novembre 2007, n. 23472)



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RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso notificato il 23.12.1997, Di. Fa.Mo., sulla premessa di avere svolto attivita' di redattore ordinario per l'azienda giornalistica " Il. Me. " SpA dal 1 aprile 1991, presso la redazione di Pescara, e di essere stata licenziata in data 17 ottobre 1997, ha chiesto accertarsi la natura subordinata del lavoro giornalistico prestato e la corrispondenza delle mansioni all'indicata qualifica, con la condanna dell'azienda al pagamento delle differenze retributive, anche, in via subordinata, ai sensi dell'articolo 2126 c.c.; dichiararsi altresi' l'illegittimita' del recesso, con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna dell'azienda al risarcimento del danno.

2. Nel contraddicono delle parti, l'adito Tribunale di Pescara, con sentenza in data 2.1.2001, ha rigettato la domanda.

3. Con la sentenza sopra specificata, la Corte di appello di L'Aquila ha giudicato parzialmente fondata l'impugnazione della Di. Fa., riformando la sentenza di primo grado con queste statuizioni: a) accertamento della natura subordinata del rapporto lavoro giornalistico protrattosi fino al 17.10.1997; b) condanna della societa' al pagamento, anche ai sensi dell'articolo 2126 c.c., delle differenze retributive maturate dal 23.12.1992 al 17.101997 e pari, con riferimento alla categoria contrattuale di praticante, a euro 44.056,33, oltre accessori; c) annullamento del licenziamento e ordine di reintegrazione nel posto di lavoro come praticante giornalista e, quindi, con le mansioni corrispondenti a quelle del giornalista professionista dalla data di superamento dell'esame.

4. Le questioni decise dai giudici dell'appello sono state le seguenti: 1) dalle deposizioni testimoniali risultava comprovato lo svolgimento delle prestazioni lavorative secondo le modalita' proprie del lavoro subordinato giornalistico; 2) l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti dall'11.4.1991 era sufficiente ad escludere la nullita' del rapporto di lavoro, anche in difetto di iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti (avvenuta di ufficio in data 25.9.1998, nell'elenco dei praticanti, con retrodatazione all'1.10.1992), ma, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2126 c.c. garantiva il diritto alla retribuzione e alla copertura previdenziale; 3) in via equitativa, le differenze retributive dovevano determinarsi sulla base dei compensi previsti dalla contrattazione collettiva per i praticanti; 4) la validita' del rapporto rendeva annullabile il licenziamento (rimasto accertato in fatto, con esclusione dell'ipotesi di mutuo dissenso prospettata dall'azienda), con il conseguente diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro; 5) l'eccezione di prescrizione, ritualmente sollevata dall'azienda, aveva prodotto l'estinzione di tutti i crediti maturati fino al 23.12.1992.

5. La cassazione della sentenza e' domandata da " Il. Me. " SpA con ricorso principale per quattro motivi, al quale resiste con controricorso Di. Fa.Mo., proponendo ricorso incidentale per tre motivi; al ricorso incidentale resiste con controricorso la ricorrente principale. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (articolo 335 c.p.c.).

2. La controricorrente e ricorrente incidentale ha domandato, con la memoria, l'assegnazione della causa alle Sezioni unite della Corte in relazione, in particolare, alle questione degli effetti dell'iscrizione all'albo quale giornalista pubblicista ed al potere del giudice di ritenere illegittimo l'effetto retroattivo dell'iscrizione come giornalista professionista, a norma dell'articolo 374 c.p.c., comma 2.

2.1. L'istanza va disattesa perche', come sara' esposto in prosieguo, sulla questione indicata la giurisprudenza della Corte, soprattutto con le decisioni piu' recenti, esprime orientamenti univoci.

3. Le censure alla sentenza impugnata contenute nei quattro motivi del ricorso principale sono le seguenti: 1) violazione di norme di diritto e vizi di motivazione nell'accertamento degli indici della subordinazione (la presenza assidua in redazione non equivaleva alla continuita' giuridica del rapporto, necessitante della permanenza dell'obbligo e della messa a disposizione delle prestazioni; gli incarichi venivano conferiti di volta in volta e non era riscontrabile alcun assoggettamento alle direttive del capo servizio); 2) violazione di norme di diritto per avere la sentenza trascurato la volonta' espressa dalle parti di considerare autonomo il rapporto, senza accertare comportamenti in contrasto con tale qualificazione, con particolare riguardo all'inesistenza dell'assoggettamento alle disposizioni del caposervizio; 3) vizio di motivazione in relazione alla deduzione secondo cui la redazione di Pescara aveva gestito di sua iniziativa, violando le indicazioni aziendali, i collaboratori, con la conseguenza che il preteso rapporto di lavoro subordinato non poteva ritenersi costituito con la societa'; 4) violazione di norme di diritto perche' si era in presenza di fattispecie di nullita' del rapporto di lavoro, rilevando solo l'iscrizione all'albo quale giornalista professionista (avvenuta nel 1998, dopo la cessazione del rapporto), cui non possono essere riconosciuti effetti retroattivi (illegittimita' della delibera dell'ordine professionale per questa parte) e consequenziale erroneita' dell'annullamento del licenziamento e dell'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro.

4. I tre motivi del ricorso incidentale investono i seguenti punti del decisimi della Corte di L'Aquila: 1) in ordine al computo delle differenze retributive sulla base dei compensi previsti dalla contrattazione collettiva per i praticanti giornalisti, si denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, siccome era rimasto accertato in fatto lo svolgimento delle mansioni di redattore, caratterizzate dall'assegnazione ad un determinato settore di cronaca (amministrativa e politica) ed alla cura dell'intera pagina di cronaca "Pescara Giorno & Notte"; 2) omessa pronuncia sul risarcimento del danno conseguente all'illegittimita' del licenziamento, domandato con il ricorso introduttivo del giudizio e con l'atto di appello; 3) violazione di norme di diritto perche' la sentenza impugnata erroneamente aveva ritenuto che la prescrizione quinquennale potesse decorrere in costanza di rapporto qualificato dal datore di lavoro come di collaborazione autonoma e, quindi, privo del requisito della stabilita'.

5. Va esaminato per primo, per il suo carattere potenzialmente assorbente, il terzo motivo del ricorso principale, secondo il quale la sentenza impugnata aveva omesso di considerare che le modalita' concrete di gestione dei rapporti con i lavoratori qualificati collaboratori autonomi, non potevano essere imputati all'azienda e che, di conseguenza, il preteso rapporto di lavoro subordinato si era costituito, in ipotesi, con le persone fisiche responsabili della redazione.

5.1. Il motivo e' inammissibile.

La sentenza impugnata non si e' occupata della questione della legittimazione passiva (sostanziale) della societa'. La ricorrente principale avrebbe dovuto assolvere all'onere di specificare quali fatti rilevanti per la decisione (specifiche direttive impartite e violazione ad opera di soggetti identificati; soprattutto, l'impossibilita' di conoscere fatti e comportamenti in atto nella redazione di Pescara, idonea ad escludere qualsiasi forma di implicita accettazione) fossero stati ritualmente prospettati nel giudizio di primo grado ed in quello di appello e non esaminati (vedi Cass. 12255/2003).

6.1 primi due motivi del ricorso principale, che vanno esaminati congiuntamente per la connessione tra le argomentazioni, non sono fondati.

6.1. Va premesso che la giurisprudenza della Corte ha affermato che il vincolo di dipendenza, caratteristico del rapporto di lavoro subordinato, deve essere ravvisato nella permanente disponibilita' del lavoratore ad eseguire le istruzioni del datore di lavoro. In particolare, con riferimento alle ipotesi di subordinazione cosiddetta attenuata, quale si configura quella del professionista giornalista, deve distinguersi tra i casi riconducibili al lavoro subordinato, in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l'altra in funzione di richieste variabili, e quelle riconducibili al lavoro autonomo, in cui invece e' configurabile una fornitura scaglionata nel tempo, ma predeterminata, di piu' opere e servizi in base ad un unico contratto, restando l'accertamento in fatto degli indici rilevatori dell'uno o dell'altro rapporto riservata al giudice del merito, censurabile in cassazione soltanto per vizi della motivazione, (cfr. Cass. 8260/1995, cui adda, piu' di recente, Cass. 16997/2002, 4797/2004, 7016/2005).

6.2. Cio' premesso in via generale, va esaminata per prima la censura concernente l'omessa considerazione della circostanza che le parti avevano qualificato di natura autonoma il rapporto di lavoro.

Sul rilievo del nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto e', in primo luogo, principio risalente e indiscusso che la volonta' negoziale non ha il potere di qualificare giuridicamente i rapporti posti in essere, trattandosi di compito riservato al giudice; nondimeno, con specifico riguardo al contratto di lavoro, poiche' ogni attivita' umana economicamente valutabile puo' costituire oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo, le parti possono esprimere la volonta' di stipulare un contratto di lavoro autonomo, mediante pattuizioni che precisino le modalita' di attuazione del rapporto in modo che siano giuridicamente compatibili con l'autonomia e, in questo caso, la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione sara' consentito solo ove le pattuizioni iniziali non siano state rispettate in sede di esecuzione, esprimendo, quindi, le parti la volonta' di modificarle (cfr. Cass. 8574/1999, 4533/2000, 13778/2001, 17549/2003).

Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente si limita ad affermare che il rapporto di lavoro era stato qualificato come autonomo, ma non che fossero comprovate pattuizioni tali da esprimere, conformemente a legge, l'intento di costituire un rapporto di lavoro autonomo. Ne discende che non puo' essere imputato al giudice del merito di aver trascurato un elemento del tutto privo di rilievo: il fatto, cioe', che al rapporto fosse stato attribuito, puramente e semplicemente, un determinato nomen iuris.

6.3. Quanto alle critiche mosse all'accertamento di fatto degli indici della subordinazione, e' sufficiente rilevare che la sentenza impugnata ha ritenuto provato che la presenza in redazione della Di. Fa., per un orario prolungato fino a sera tardi, era quotidiana e non si discostava dalle modalita' di quella resa dai dipendenti inquadrati come redattori ordinari e che, al pari di essi, utilizzava le attrezzature aziendali (ancorche' non fosse in possesso di una sua chiave di accesso ai collegamenti informatici); che riceveva quotidiane direttive ad opera del capo servizio (curando determinati settori dell'informazione) e partecipava alle riunioni di redazione; che nel piano ferie si teneva presente anche la sua disponibilita'; che formalmente non doveva giustificare le assenze, ma aveva l'obbligo di preavvisare, essendole stato fatto presente che, in caso contrario, avrebbe provocato notevoli disservizi.

Le censure della ricorrente principale, quindi, nella parte in cui assumono che tali circostanze non erano sufficienti a dimostrare l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'attivita' dell'impresa editoriale ed il vincolo di subordinazione, senza denunciare l'omessa considerazione di elementi di valutazione di segno opposto, contestano un giudizio di fatto ragionevolmente desunto dalle circostanze accertate e, in particolare, dalla quotidiana presenza nella redazione, dall'utilizzazione delle strutture aziendali, dalla continuita' delle prestazioni e, principalmente, dalla soggezione alle specifiche direttive e disposizioni impartite dall'azienda, in linea con i contenuti precettivi dell'articolo 2094 c.c..

7. E', invece, fondata la censura contenuta nel quarto motivo del ricorso principale.

Accertata la sussistenza di fattispecie contrattuale di lavoro subordinato ed il tipo di mansioni svolte, la sentenza doveva limitarsi a riconoscere il diritto alle differenze retributive, ai sensi dell'articolo 2126 c.c., comma 1, siccome il contratto risultava affetto da nullita' per violazione di norma imperativa e, di conseguenza, non era configurabile un negozio di licenziamento (inconcepibile in presenza di contratto nullo), con gli effetti che la legge collega al recesso ingiustificato (vedi, tra le decisioni piu' recenti, Cass. 3299/2006, 27608/2006).

7.1. I fatti relativi all'iscrizione all'albo della Di. Fa. sono stati pacificamente accertati: iscrizione nell'elenco dei pubblicisti dall'11.4.1991; iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti in data 25.9.1998, con retrodatazione dell'iscrizione nell'elenco dei praticanti alla data dell'1.10.1992.

Ai sensi della lire 3 febbraio 1963, n. 69, articolo 45 - Ordinamento della professione di giornalista - nessuno puo' assumere il titolo ne' esercitare la professione di giornalista, se non e' iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione e' punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato piu' grave. Da tempo risalente la giurisprudenza della Corte ritiene che la violazione di questa norma imperativa non comporta nullita' del contratto per illiceita' della causa o dell'oggetto, e che, quindi, si ha la produzione degli effetti ai sensi dell'articolo 2126 c.c. per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, restando, naturalmente, escluso che tra gli effetti fatti salvi dalla suddetta norma rientri il diritto di continuare a rendere la prestazione o di pretenderne l'esecuzione, atteso che la nullita' impedisce di attribuire alla decisione di una delle parti di cessare dall'esecuzione sia la natura di recesso (il negozio sarebbe privo di causa e di oggetto), sia gli effetti della mora e dell'inadempimento (adde, alle decisioni gia' richiamate, Cass. 7016/2005, 3576/2004).

7.2. La tesi enunciata dalla sentenza impugnata, secondo cui sarebbe sufficiente l'iscrizione all'albo, con inserimento nell'elenco dei pubblicisti, per escludere la violazione della norma imperativa sopra richiamata, e' destituita di fondamento giuridico.

La Legge n. 69 del 1963 all'articolo 26, istituisce l'albo dei giornalisti ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti, l'altro dei pubblicisti. Il richiamato articolo 45 proibisce, appunto, l'esercizio della "professione" di giornalista ai non iscritti all'albo professionale, e l'iscrizione non puo' che riferirsi all'elenco dei giornalisti professionisti. D'altra parte, il regime giuridico dei "pubblicisti" - che sono coloro che svolgono l'attivita' giornalistica non come professione, cioe' senza essere caratterizzati nel mercato del lavoro da un determinato status - e' profondamente diverso da quello dei professionisti: ai sensi della Legge n. 69 del 1963 articolo 35 l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti dipende, non dal livello qualitativo degli articoli scritti, ma dal concorso di requisiti e condizioni previsti dalla norma indicata, mentre all'organo professionale non spetta alcuna valutazione discrezionale, neppure tecnica, sull'istanza dell'aspirante, ma il mero riscontro della sussistenza dei richiesti presupposti, essendo da escludere che detta iscrizione abbia la funzione di garantire il buon livello qualitativo della stampa, anche alla stregua delle sentenze della Corte costituzionale n. 11 e 98 del 1968 e n. 424 del 1989 (vedi Cass. 360/2002).

Sulla questione, del resto, la giurisprudenza della Corte si e' espressa in modo univoco, nel ritenere che l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti non e' idonea alla costituzione di un regolare rapporto di praticantato giornalistico, finalizzato alla iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti, e, pertanto, non puo' sopperire alla mancanza di una regolare iscrizione nei registro dei praticanti di cui all'articolo 33 della citata legge. Ne consegue che l'attivita' di praticantato giornalistico o di giornalista professionista espletata di fatto da soggetto non iscritto nell'elenco dei professionisti e' sanzionata con la nullita' del contratto (Cass. 6070/1986, 7461/2002, 7016/2005, 27608/2006, cit).

Nessun rilievo, infine, puo' essere accordato ai richiami, contenuti nel controricorso e, soprattutto, nella memoria, alle previsioni della contrattazione collettiva secondo cui anche i pubblicisti possono prestare attivita' di lavoro subordinato in via esclusiva, con equiparazione ai redattori: anche in disparte la considerazione che la contrattazione collettiva non puo' modificare la legge, va rilevato che la questione, concernente il significato e la portata di clausole contrattuali collettive, e' inammissibile in questa sede per non essere stata sottoposta al vaglio del giudice del merito.

7.3. Ne' potrebbe giovare alla Di. Fa. il fatto che il Consiglio dell'Ordine si sia avvalso della possibilita', ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 articolo 46 comma 2, come sostituito con il Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1993, n. 384, articolo 3, di sostituirsi al direttore dell'organo di informazione, e quindi di accertare e dichiarare la sussistenza dello svolgimento della pratica giornalistica (ancorche' esercitata abusivamente, al di fuori, cioe', degli schemi del procedimento legale tipico di cui agli articoli 33 e 34 della legge, e per un tempo superiore al limite dei tre anni), determinando la data dell'effettivo inizio del tirocinio. E' fin troppo evidente come l'iscrizione retroattiva non potrebbe convalidare un contratto che all'epoca della sua stipulazione era nullo per difetto di un requisito essenziale. L'iscrizione nell'albo dei praticanti, richiesta dalla citata Legge n. 69 del 1963 articolo 33 per "coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica", deve precedere la stipulazione di un valido contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento della pratica, cosi' come l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti deve sussistere all'atto della stipulazione del contratto di lavoro subordinato con il quale vengano affidate mansioni di redazione tipiche del giornalista professionista, pena la nullita' del contratto (e salvi gli effetti di cui all'articolo 2126 c.c.). L' articolo 1423 c.c. dispone, che il contratto nullo non puo' essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.

Invero, come risulta ormai definitivamente chiarito dagli sviluppi piu' recenti della giurisprudenza, non e' in questione la validita' dell'iscrizione retroattiva ed il potere di disapplicare il provvedimento dell'organo professionale, siccome il provvedimento del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, che iscriva un soggetto nell'albo dei praticanti con effetto retroattivo, ed attesti lo svolgimento della pratica per un periodo superiore a quello massimo di iscrizione nel registro (tre anni), comporta che il periodo di praticantato riconosciuto, utile ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione quale giornalista professionista e a tutti gli altri effetti, anche previdenziali eventualmente previsti dalla legge, non vale, pero', a convalidare un rapporto di lavoro nullo.

La questione, infatti, e' stata definitivamente chiarita dalla Corte costituzionale con la sentenza 8 febbraio 1991, n. 71, che ha giudicato infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' delle norme che escludono che un terzo, il quale risenta, nell'ambito del particolare rapporto di cui e' parte, gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'iscrizione all'albo, possa avvalersi di rimedi giurisdizionali per farne valere l'illegittimita'. L'infondatezza della questione e' stata motivata con il rilievo che i terzi sono portatori di interessi del tutto estranei a quelli perseguiti dall'ordinamento professionale e che non sono le norme che disciplinano l'iscrizione a stabilire gli effetti che all'iscrizione stessa si collegano. Se cosi' fosse, ha sottolineato la Corte, ed il terzo non potesse in alcun modo reagire, vi sarebbe realmente violazione degli articoli 24 e 113 Cost.. Invece, ha concluso il giudice delle leggi, e' la disciplina concreta del rapporto in contestazione ad attribuire determinati effetti all'iscrizione ed e' il giudice del rapporto che deve verificare se nel caso concreto questi effetti si devono ritenere prodotti.

Nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale si sono innestati gli orientamenti della Corte, sostanzialmente conformi quanto al risultato di escludere che le determinazioni assunte dall'organo professionale siano di per se' idonee a modificare la disciplina dei rapporti con i terzi (cfr. Cass. Su. 1421/1991, Cass. 3716/1997, 13778/2001).

Ed appunto, nel caso di specie, si e' constatato come il provvedimento dell'organo professionale di iscrizione retroattiva non possa incidere, in mancanza di specifiche disposizioni di legge, sulla disciplina dei contratti di lavoro, in presenza di nullita' per violazione di norma imperativa (in senso conforme in vicenda analoga, Cass. 27606/2006, cit).

8. L'accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, quanto alle censure concernenti la nullita' del rapporto di lavoro e l'inesistenza del diritto della Di. Fa. a continuarne l'esecuzione, comporta l'assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale (relativo all'omessa statuizione sul risarcimento del danno conseguente a licenziamento illegittimo).

9. Il primo motivo del ricorso incidentale non e' fondato.

La giurisprudenza della Corte, nell'affermare il principio secondo il quale il contratto di lavoro giornalistico subordinato concluso con chi non e' iscritto nell'albo dei giornalisti professionisti, non e' nullo per illiceita' della causa o dell'oggetto, bensi' per violazione di norma imperativa, con la conseguenza che, ai sensi dell'articolo 2126 c.c., comma 1, la nullita' e' priva di effetti per il periodo in cui il relativo rapporto ha avuto esecuzione, ha tuttavia precisato che l'equiparazione, per tale periodo, del contratto nullo a quello validamente concluso non comporta l'automatica applicazione della disciplina del secondo al primo, neppure sotto l'aspetto retribuivo, essendo in tal caso compito del giudice determinare la giusta retribuzione ai sensi degli articolo 2099 c.c. e articolo 36 Cost., valutando la qualita' e quantita' del lavoro prestato ed eventualmente tenendo presente il parametro costituito dalla disciplina retributiva stabilita per un contratto validamente concluso o altri criteri ritenuti piu' consoni alla fattispecie (vedi Cass. 213/1987, 4941/2004).

9.1. Nel caso di specie, il giudice del merito, nella determinazione in via equitativa del compenso, ha ritenuto di utilizzare il paramento della retribuzione prevista per il praticante giornalista, tenuto conto delle accertate modalita' di esecuzione della prestazione, dell'iscrizione come praticante e del superamento dell'esame dopo la cessazione del rapporto.

La statuizione non e' efficacemente censurata, siccome si insiste sulla riconducibilita' delle mansioni svolte alla qualifica di redattore ordinario, ma non si specificano elementi di manifesta illogicita' della valutazione equitativa, ne' di violazione del precetto inderogabile di cui all'articolo 36 Cost..

10. E' fondato il terzo motivo del ricorso incidentale relativo alla prescrizione dei crediti retributivi maturati nel quinquennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale.

10.1. Ai sensi dell'articolo 2948 c.c., n. 4 (nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966), la prescrizione quinquennale resta sospesa durante l'esecuzione di rapporto di lavoro non assistito dalla garanzia della stabilita'. Questa regola viene estesa, dalla giurisprudenza consolidata della Corte, alle ipotesi di rapporto di lavoro che sarebbe assistito dalla suddetta garanzia in base alla legge, non che non lo e' ai sensi del nomen iuris adottato dalle parti, dovendosi aver riguardo non alla corretta qualificazione giuridica, ma alla situazione psicologica di metus del lavoratore in concreto (vedi, tra le numerose, Cass. 23227/2004).

10.2. Ma, con riguardo al caso di specie, assoggettato alla normativa di cui all'articolo 2126 c.c., non vi e' neppure bisogno di ricorrere alla lettura estensiva della norma sopra ricordata, siccome la situazione di stabilita' e' radicalmente esclusa dalla possibilita' di determinare, in qualsiasi momento e senza manifestazioni negoziali, la cessazione dell'esecuzione. Sarebbe, invero, formalistica e non conforme all'articolo 36 Cost. un'interpretazione che differenziasse la situazione di metus del lavoratore di fronte al potere di recesso rispetto a quella dalla prestazione di fatto, incompatibile si' con il licenziamento, ma comportante la piu' assoluta liberta' del datore di lavoro di rifiutare la prestazione. In questi sensi, del resto, la giurisprudenza della Corte si e' gia' espressa (Cass. S.u. 3098/1985; Cass. 4674/1988).

11. Conclusivamente, vanno rigettati i primi tre motivi del ricorso principale ed accolto il quarto motivo dello stesso ricorso, con assorbimento dei secondo motivo del ricorso incidentale; va rigettato il primo motivo del ricorso incidentale e accolto il terzo motivo dello stesso ricorso.

L'accoglimento dei motivi indicati determina la cassazione in parte qua della sentenza, con rinvio ad altra Corte di appello, che si designa in quella di Ancona, perche' nel nuovo giudizio si provveda: a) alla decisione sulla domanda di impugnazione del licenziamento, in applicazione del principio di diritto enunciato nei diversi punti del n. 7 della motivazione; b) alla liquidazione degli ulteriori crediti della Di. Fa., erroneamente dichiarati estinti per prescrizione, secondo il principio di diritto di cui al n. 10.

Il giudice del rinvio provvedera' anche a regolare le spese del giudizio di cassazione (articolo 385 c.p.c., comma 3).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta i primi due motivi del ricorso principale, dichiara inammissibile il terzo ed accoglie il quarto motivo dello stesso ricorso.

Rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il secondo ed accoglie il terzo motivo dello stesso ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per la regolazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Ancona.

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