Il controllo sui dipendenti per mezzo di agenzia investigativa è lecito

Le disposizioni dello Statuto dei lavoratori, nel limitare i controlli ammissibili da parte del datore di lavoro, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative - purché non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro ed ai suoi collaboratori, restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione degli illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che gli illeciti siano in esecuzione. Nel caso di specie, il controllo dell'agenzia si era mantenuto nei limiti, non investendo dunque la normale attività lavorativa, ma unicamente le prestazioni del dipendente integranti violazioni di obblighi extracontrattuali penalmente rilevanti.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 8 giugno 2011, n. 12489



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Le disposizioni dello Statuto dei lavoratori, nel limitare i controlli ammissibili da parte del datore di lavoro, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative - purché non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro ed ai suoi collaboratori, restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione degli illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che gli illeciti siano in esecuzione. Nel caso di specie, il controllo dell'agenzia si era mantenuto nei limiti, non investendo dunque la normale attività lavorativa, ma unicamente le prestazioni del dipendente integranti violazioni di obblighi extracontrattuali penalmente rilevanti.

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