Il danno da demansionamento deve essere riconosciuto e risarcito anche nell'ipotesi in cui sia stato necessario per evitare il licenziamento conseguente a ristrutturazione

in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non puo' prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico e' subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrita' psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalita' nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravita', conoscibilita' all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'articolo 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove".
Ne deriva che il danno da demansionamento deve essere riconosciuto e risarcito anche nell'ipotesi in cui sia stato necessario per evitare il licenziamento conseguente a ristrutturazione. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile Sentenza del 5 ottobre 2009, n. 21223)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10337/2006 proposto da:

ST MI. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato ANTONINI MARIO, rappresentata e difesa dagli avvocati LEONARDI Antonio, ANDRONICO FRANCESCO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

VI. SA. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BERTOLONE BIAGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato RIZZO Antonio, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 745/2005 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 18/10/2005 R.G.N. 697/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/09/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento della impugnazione avanzata da Vi. Sa. , condannava la societa' in epigrafe, di cui il Vi. era dipendente, al risarcimento del danno conseguente all'accertato illegittimo demansionamento dal (OMESSO) livello B-CS CCNL di categoria (meccanico di sala) a mansioni di (OMESSO) livello (trasportatore di acidi con carrello a spinta) dal luglio 1995 in poi.

I giudici di secondo grado, per quello che interessa in questa sede, premesso che il Vi. , nel ricorso di primo grado, aveva fatto riferimento, ai fini del risarcimento del danno, alla lesione professionale, al mancato accrescimento delle sue capacita' professionali, all'ostacolo alla progressione di carriera ed alla lesione morale subita, ritenevano provato il danno per effetto "dell'impoverimento conseguente al demansionamento di ben cinque livelli, come accertato con effetto di giudicato dallo stesso Tribunale, e ben puo' liquidarsi ... equitativamente tenendo conto della lunga durata della dequalificazione dal 1995 ad oggi e della notevole differenza tra le mansioni assegnate e quelle d'inquadramento".

Avverso tale sentenza la societa' in epigrafe ricorreva in cassazione sulla base di un solo motivo, illustrato da memoria.

Parte intimata resisteva con controricorso e depositava memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo d'impugnazione la societa' in epigrafe deduce violazione degli articoli 2103, 2697 e 1226 c.c., nonche' omessa, insufficiente motivazione.

Sostiene che la domanda del Vi. , in punto di risarcimento del danno e' priva di qualsivoglia elemento di specificazione ed assolutamente carente di qualsivoglia indicazione anche meramente indiziaria che in qualche modo asseveri l'esistenza di un danno.

Critica il ricorso al principio dell'automatismo e ribadisce il difetto di qualsiasi allegazione.

Allega che il demansionamento e' stato necessario per evitare il licenziamento conseguente a ristrutturazione che ha visto contrarsi drasticamente le mansioni svolte dal Vi. .

La censura e' infondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 6572/06, nel comporre il contrasto sorto in senso alla sezione lavoro della Cassazione, hanno sancito che "in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non puo' prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico e' subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrita' psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalita' nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravita', conoscibilita' all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'articolo 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove".

A tale principio la Corte territoriale si e' sostanzialmente adeguata in quanto, sul presupposto dell'accertato, con effetto di giudicato, demansionamento dal (OMESSO) livello B-CS CCNL di categoria (meccanico di sala) a mansioni di (OMESSO) livello (trasportatore di acidi con carrello a spinta), tenendo conto delle specifiche allegazioni, di cui al ricorso di primo grado, del Vi. - relativamente alla lesione professionale, al mancato accrescimento delle sue capacita' professionali, all'ostacolo alla progressione di carriera ed alla lesione morale subita - ha ritenuto con ragionamento presuntivo, immune da vizi logici, provato il danno per effetto dell'impoverimento conseguente al demansionamento di ben cinque livelli e della lunga durata della dequalificazione "dal 1995 ad oggi".

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio di legittimita' seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita' liquidate in euro 21,00 oltre euro 3.000,00 per onorari, e oltre spese generali IVA e CPA.

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