Il datore di lavoro non può collocare unilateralmente il lavoratore in aspettativa non retribuita

A prescindere dalla computabilità o meno di talune assenze ai fini del computo del periodo di comporto...risulta precluso al datore di lavoro di collocare unilateralmente il dipendente in aspettativa non retribuita, essendo ciò in contrasto sia col principio della immodificabilità unilaterale delle condizioni del contratto di lavoro, con sospensione da parte del datore di lavoro dell'obbligazione retributiva sia, nel caso di specie, con la norma contrattuale collettiva di cui all'art. 18, comma 3, che espressamente prevede che l'aspettativa non retribuita può essere concessa solo su richiesta del lavoratore interessato.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 26 aprile 2011, n. 9346



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GI. AN. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 18, presso lo studio dell'avvocato ROMBOLA' ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARTINGANO FRANCESCO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

PO. IT. S.P.A.;

- intimato -

e sul ricorso n. 11646 del 2007 proposto da:

PO. IT. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa dall'avvocato MASCHERONI EMILIO, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

GI. AN. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 177/2006 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/02/2006 R.G.N. 642/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gi.An. , dipendente delle Po. It. s.p.a. presso il Centro di meccanizzazione Po. di (OMESSO) con la qualifica di operatore di gestione, adiva il locale Tribunale esponendo che: in data 21 aprile 2000 il datore di lavoro gli comunicava che aveva superato il periodo di comporto, di cui all'articolo 18 c.c.n.l., per malattia sofferta nei periodi dal 25 marzo 1999 al 6 giugno 1999, dal 27 luglio 1999 al 30 settembre 1999, il 1 ottobre 1999, il 13 ottobre 1999, dall'11 gennaio 2000 al 5 febbraio 2000, dal 15 marzo 2000 al 16 marzo 2000, per complessivi mesi tre e giorni ventuno; contestualmente veniva invitato a regolarizzare la sua posizione producendo una istanza tendente ad essere considerato in aspettativa senza diritto alla retribuzione ed all'anzianita' di servizio ai sensi dell'articolo 18, comma 3 del CCNL; che non aveva aderito a tale invito facendo rilevare che le assenze erano anche imputabili ad inidoneita' alle mansioni cui era adibito; che il datore di lavoro dava comunque corso alla sospensione dello stipendio per un periodo di mesi tre e giorni ventuno, illegittimamente sia perche' avrebbe dovuto adibire il lavoratore a mansioni compatibili con il suo stato di salute, sia perche' l'applicazione della norma contrattuale citata era subordinata alla domanda dell'interessato, nella specie mancante. Chiedeva pertanto la condanna delle Po. It. s.p.a., alla restituzione delle somme trattenute e quantificate in mesi tre e giorni ventuno di retribuzione, oltre interessi e rivalutazione, e al risarcimento del danno ex articolo 2043 e articolo 2087, del danno biologico e di tutti i danni patrimoniali subiti.

Si costituiva la societa' Po. It. chiedendo il rigetto del ricorso, assumendo di avere applicato l'articolo 18 c.c.n.l. al solo fine di evitare il licenziamento del dipendente a cui avrebbe dovuto dare corso, avendo egli superato il periodo di comporto previsto dal medesimo contratto collettivo. Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda, con sentenza del 9 maggio 2002 avverso la quale Gi. proponeva appello. Si costituiva la societa' Po. resistendo al gravame. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 177/06, accoglieva parzialmente il gravame, dichiarando il diritto del Gi. alla retribuzione per il periodo 15 aprile - 4 giugno 1999 (data quest'ultima della comunicazione dell'esito della seconda visita), condannando la societa' alla restituzione delle corrispondenti retribuzioni trattenute, con gli accessori di legge dal 25 maggio 2000.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Gi. , affidato a cinque motivi.

Resiste la societa' Po. con controricorso, contenente ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell'articolo 335 cod. proc. civ. Con primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2110 e 2727 cod. civ., (articolo 360 c.p.c., n. 3) e per insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5). Si duoleva in particolare il Gi. che la corte di merito aveva erroneamente qualificato come malattia computabile nel periodo di comporto l'assenza dal 15 ottobre 1998 al 14 aprile 1999, con valutazione meramente presuntiva e prescindendo dalla valutazione di permanente inidoneita' certificata in data 7 gennaio 1999.

Sosteneva in particolare che quest'ultima non poteva rientrare nel concetto di malattia, che presuppone un'impossibilita' solo temporanea.

2. - Con secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 18 del c.c.n.l., articolo 2094 cod. civ. e articolo 116 c.p.c., (articolo 360 c.p.c., n. 3) e per insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5).

Lamenta il Gi. che allorquando gli venne comunicato (21 aprile 2000) il superamento del periodo di comporto, con invito a presentare richiesta di aspettativa, egli aveva gia' ripreso a lavorare da ben 11 mesi. Che la societa' Po. non poteva comunque disporre la sua aspettativa, in mancanza di richiesta, come previsto dall'articolo 18 del c.c.n.l.

3. - Con terzo motivo il Gi. denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1217 cod. civ. e dell'articolo 116 c.p.c., (articolo 360 c.p.c., n. 3) e per insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5).

Lamenta in particolare che la corte di merito non ritenne sussistere nella specie una valida offerta delle prestazioni lavorative, che invece poteva essere presunta quale ragionevole conseguenza dell'interesse del lavoratore alla continuita' del rapporto e della retribuzione (Cass. n. 2232 del 1997), tanto piu' che nella specie era pacifico che egli aveva offerto la sua prestazione al responsabile delle risorse umane (De. Ma. ), che tuttavia le aveva rifiutate.

4. - Con quarto motivo il Gi. censura la sentenza per omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5), consistente nell'imputabilita' del ritardo con cui venne accertato ((OMESSO)) e comunicato (4 giugno 1999) l'esito della seconda visita (che lo giudicava idoneo al lavoro). Cio' sia in relazione alla errata individuazione dell'organo sanitario competente per gli accertamenti, sia quanto alla tardiva comunicazione dell'esito degli stessi.

5. I primi quattro motivi possono essere congiuntamente esaminati, risultando fondato il secondo, con assorbimento degli altri.

Ed invero, a prescindere dalla computabilita' o meno di talune assenze ai fini del computo del periodo di comporto, ed a maggior ragione laddove per tale motivo esso non sia stato superato, risulta precluso al datore di lavoro di collocare unilateralmente il dipendente in aspettativa non retribuita, essendo cio' in contrasto sia col principio della immodificabilita' unilaterale delle condizioni del contratto di lavoro, con sospensione da parte del datore di lavoro dell'obbligazione retributiva (Cass. 16 aprile 2004 n. 7300), sia, nel caso di specie, con la norma contrattuale collettiva di cui all'articolo 18, comma 3, che espressamente prevede che l'aspettativa non retribuita puo' essere concessa solo su richiesta del lavoratore interessato.

6. - Con quinto motivo il Gi. censura la sentenza per omessa e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5), consistente nella prova del danno non patrimoniale richiesto, esclusa dalla corte di merito, ma invece da ritenersi, nella specie, in re ipsa. Il motivo e' infondato.

Come chiarito dalle sezioni unite di questa Corte, sentenza n. 6572 del 24 marzo 2006 e successiva giurisprudenza (Cass. n. 19965 del 2006, Cass. n. 13877 del 2007, 1223 cod. civ.? l'esistenza di un nesso di causalita' fra l'inadempimento e il danno ed a precisare quali, fra le molteplici forme di danno, ritenga di aver subito, fornendo, a tal proposito, ogni elemento utile per la ricostruzione della loro entita'.

Se e' pur vero che in materia ben puo' farsi ricorso alla prova presuntiva, e' altrettanto vero che a tal fine e' pur sempre necessario che, ai sensi dell'articolo 115 cod. proc. civ., all'esistenza del danno, il quale funge da presupposto indefettibile per una sua liquidazione, anche in forma equitativa.

7. - Con ricorso incidentale la societa' Po. denuncia la sentenza impugnata per violazione dell'articolo 112 e 100 del cod. proc. civ. e di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Lamenta che il giudice di appello aveva riconosciuto come non imputabile a malattia il periodo 14 aprile 1999 - 4 giugno 1999, detraendolo dal periodo di comporto malgrado l'assenza di qualsiasi contestazione al riguardo in sede di gravame, confermando inoltre la sentenza di primo grado relativamente al periodo 15 ottobre 1998 - 14 dicembre 1998 pur in assenza di specifico motivo di impugnazione.

La corte territoriale aveva inoltre violato l'articolo 100 c.p.c. per non aver ritenuto la carenza di interesse del ricorrente alla giuridica valutazione del periodo 14 aprile 1999 - 4 giugno 1999, in quanto successivo allo scadere del periodo di comporto.

Ed infatti, le assenze successive al 25 marzo 1999 non potevano essere detratte dal comporto perche' successive alla scadenza del medesimo, non sussistendo cosi' alcun interesse del lavoratore al riguardo. Il ricorso incidentale risulta assorbito.

Premesso che la Corte di merito non ha ritenuto che le assenze successive al 25 marzo 1999 dovessero essere detratte dal comporto, bensi' retribuite essendo ascrivibile la mancata prestazione lavorativa (e la relativa retribuzione) alla societa' Po. , il motivo risulta assorbito per le considerazioni svolte al punto 5, mirando comunque all'accertamento della legittimita' della sospensione unilaterale del rapporto, e di fatto della sola retribuzione, da parte della societa' Po. .

8. - Il secondo motivo del ricorso principale deve essere quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo' essere decisa nel merito ai sensi dell'articolo 384 cod. proc. civ. Alla enunciazione del principio indicato al punto 5) consegue l'accoglimento della domanda di condanna delle Po. It. s.p.a., alla restituzione delle somme trattenute e pacificamente quantificate in mesi tre e giorni ventuno di retribuzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT dal momento della ritenuta sino all'effettiva restituzione. La parziale reciproca soccombenza consiglia la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE

riunisce i ricorsi. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il quinto motivo e dichiara assorbiti gli altri. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie la domanda di Gi.An. inerente la restituzione delle somme relative alla retribuzione per tre mesi e ventuno giorni, oltre accessori di legge.

Compensa le spese dell'intero giudizio.
 

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