Il datore di lavoro risponde dei danni cagionati a terzi dal dipendente

Ai fini della configurabilità della responsabilità indiretta del datore di lavoro ex art. 2049 c.c., non è necessario che fra le mansioni affidate e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo invece sufficiente che ricorra un semplice rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza affidata deve essere tale da determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevoli, la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dell'evento dannoso, anche se il lavoratore abbia operato oltre i limiti dell'incarico e contro la volontà del committente o abbia agito con solo, purché nell'ambito delle sue mansioni. (Corte di Cassazione, sentenza 6 marzo 2008, n. 6033)



- Leggi la sentenza integrale -

Svolgimento del processo
Con sentenza 27 maggio. 6 giugno 2003 la Corte d'Appello di Milano confermava la
decisione del locale Tribunale del 12 febbraio - 20 aprile 1998, che aveva rigettato la
domanda proposta da Romano Garavaglia contro la società cooperativa a responsabilità
limitata, Banca Popolare di Milano e contro Costante Colombo.
Con l'atto introduttivo del giudizio il Garavaglia
aveva chiesto la condanna dei due convenuti in solido al pagamento di L. 105.000.000,
quale somma corrispondente all'importo affidato in gestione finanziaria al Colombo e da
questi non restituita.
La responsabilità della Banca, ad avviso dell'attore, discendeva ex art. 2049 c.c. poiché la
condotta del Colombo era stata posta in essere nell'esercizio delle incombenze lavorative, ed
in considerazione del fatto che le mansioni dallo stesso svolte (funzionario di banca da oltre
venti anni) avevano reso possibile ed agevolato il fatto dannoso: le singole dazioni di
danaro, aveva precisato il Garavaglia, erano avvenute "anche" presso gli uffici della Banca
ove il Colombo prestava la attività lavorativa in qualità div. capo reparto titoli ed erano state
annotate in un libretto corrispondente in tutto e per tutto alla modulistica in uso presso la
Banca.
La sentenza di rigetto della domanda del primo giudice era stata integralmente confermata
dalla Corte d'Appello.
Avverso questa decisione il Garavaglia ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un
unico, articolato motivo.
Resiste la Banca con controricorso.
Il Colombo non ha svolto difese in questa sede.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in
Camera di Consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Nella adunanza in Camera di Consiglio del 24 settembre 2007, la Corte ha rimesso la causa
alla pubblica udienza.
La Banca Popolare di Milano ed il Garavaglia hanno, infine, depositato una seconda memoria
ex art. 378 c.p.c. prima della udienza pubblica di discussione.
I difensori di entrambe le parti costituite hanno partecipato alla discussione.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso, il Garavaglia deduce la violazione o falsa applicazione dell'art.
2049 codice civile, anche in relazione agli articoli 1387, 1835, 2697, 2730, 2733 e 2735
codice civile, e degli articoli 116 e 117 codice di procedura civile, nonché carenza o
contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.
I giudici di appello, deduce il ricorrente, avevano erroneamente escluso ogni responsabilità
della Banca Popolare di Milano, senza tener conto di tutto quanto avvenuto nel caso
concreto.
La giurisprudenza di questa Corte richiede, ai fini della configurabilità della responsabilità
indiretta, di cui all'art. 2049 codice civile, che tra le mansioni affidate e l'evento denunciato
sussista un nesso di causalità, sotto l'aspetto del "rapporto di occasionalità necessaria".
In altre parole, l'incombenza affidata al lavoratore deve essere tale da determinare una
situazione che renda possibile, o anche soltanto agevole, la consumazione del fatto illecito e,
quindi, la produzione del fatto dannoso, anche se il lavoratore abbia in effetti operato oltre i
limiti dell'incarico affidatogli e contro la volontà del committente, ovvero abbia agito con
dolo, purché nell'ambito delle proprie mansioni.
Orbene, tutti questi elementi erano certamente presenti nel caso di specie, nel quale il
Colombo aveva ripetutamente ricevuto il Garavaglia negli uffici della Banca, provvedendo
personalmente ad annotare ogni versamento effettuato a sue mani sull'apposito libretto in
uso presso la Banca.
Vi era dunque piena prova del fatto che il Colombo avesse approfittato della sua qualità di
vice capo ufficio del reparto titoli presso la stessa Banca Popolare di Milano per farsi
consegnare importi ingenti di denaro dal Garavaglia con la promessa di un successivo
investimento di tali somme per il tramite della Banca (degli oltre 115.000.000 di L.
consegnati dal Garavaglia al Colombo, quest'ultimo aveva provveduto a restituire, alla fine
del 1990, solo la somma di L. 10.000.000).
Tutte queste circostanze, ad avviso del ricorrente, avevano indubbia rilevanza ai fini
dell'accoglimento della domanda proposta contro la Banca Popolare di Milano.
Tuttavia, i giudici di appello non avevano tenuto conto delle circostanze di fatto dedotte,
rifiutandosi persino di ammettere le prove testimoniali articolate su tale punto, impedendo
all'attore di fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda.
Le censure formulate dal ricorrente meritano accoglimento.
Osserva preliminarmente questa Corte che il principio sancito dall'art. 1228 c.c., secondo cui
il debitore che, nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde
anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, costituisce l'estensione alla sfera contrattuale delle
norme contenute negli articoli 2048 e 2049 c.c. (Cass. 11 maggio 1995 n. 5150; Cass. 22
gennaio 1976, n. 185).
Si tratta, anche nell'ipotesi di cui all'art. 1228 c.c., di una forma di responsabilità obiettiva,
indipendente cioè dalla colpa del soggetto responsabile (Cass. 29 agosto 1995, n. 9100).
Il dolo o la colpa vanno infatti valutati con riferimento al solo fatto dell'ausiliario e non al
comportamento del debitore.
Non ha dunque significato sostanzialmente diverso quell'orientamento dottrinale e
giurisprudenziale che parla, a questo riguardo, di presunzione assoluta di colpa (Cass. 22
marzo 1994, n. 2734).
Le moderne giustificazioni di detta responsabilità vicaria sono sostanzialmente analoghe a
quelle poste a fondamento delle teorie del rischio di impresa come principio generale,
parallelo alla colpa, dell'imputazione della responsabilità (Cass. n. 1343 del 1972).
Infatti detta responsabilità è considerata espressione di un criterio di allocazione di rischi,
per il quale i danni cagionati dal dipendente sono posti a carico dell'impresa, come
componente dei costi di questa.
Presupposti per l'applicazione dell'art. 1228 e dell'art. 2049 c.c. sono dunque:
a) l'esistenza di un danno causato dal fatto dell'ausiliario;
b) l'esistenza di un rapporto tra "ausiliario" e "debitore o committente" (definito rapporto di
preposizione);
c) la relazione tra il danno e l'esercizio delle incombenze dell'"ausiliario" (cd. occasionalità
necessaria).
Nel caso di specie, l'oggetto della censura attiene appunto all'elemento sub e), e cioè alla
ritenuta esclusione di ogni responsabilità dell'Istituto bancario, per non avere le mansioni
svolte dal Colombo "facilitato o reso possibile l'illecito, determinando in sostanza una
situazione apparente di riferibilità al datore di lavoro del comportamento tenuto dal
dipendente".
Il ricorrente invoca sostanzialmente il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a
quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte sussiste incolpevole affidamento in presenza di
elementi obiettivi atti a giustificare l'opinione del terzo in ordine alla corrispondenza tra la
situazione apparente e quella reale; tale opinione deve essere ragionevole e cioè non
determinata da un comportamento colposo del terzo medesimo il quale non attenendosi ai
dettami della legge o a quelli della normale diligenza trascuri di accertarsi della realtà
facilmente controllabile e si affidi, invece, alla mera apparenza incorrendo in errore (Cass.
civ., sez. III, 6 novembre 1998, n. 11186).
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che "In tema di fatto illecito, con
riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell'applicabilità della norma
di cui all'art. 2049 cod. civ. non è richiesto l'accertamento del nesso di causalità tra l'opera
dell'ausiliario e l'obbligo del debitore, nonché della sussistenza di un rapporto di
subordinazione tra l'autore dell'illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento
dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente.
È infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che
l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere
possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti
delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non
configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro". (Cass. 24 gennaio 2007
n. 1516; cfr. Cass. 29 settembre 2005 n. 19167, 7 gennaio 2002 n. 89, 17 maggio 2001 n.
6756, 13 novembre 2001 n. 14096, 20 marzo 1999 n. 2574, 10 dicembre 1998 n. 12417, 7
agosto 1997 n. 7331, 9 giugno 1995 n. 6506, 11 agosto 1988 n. 4927).
Con riferimento all'ipotesi in cui il datore di lavoro sia un Istituto bancario, occorre ribadire
che la responsabilità di un istituto di credito deve essere rigorosamente valutata, in quanto
connessa all'espletamento dell'attività bancaria in senso tipico, come "raccolta di risparmio
tra il pubblico e l'esercizio del credito" riservata a determinati enti, sottoposti ad un sistema
particolare di autorizzazioni, vigilanza, controllo e trasparenza (si veda d.lgs. n. 385/1993),
con riferimento alla natura (ex art. 1176, e, 2, c.c.) di tali compiti e di ogni ulteriore
comportamento in essi rientrante nell'ambito del rapporto ente-bancario cliente (Cfr. anche
Cass. 1^ giugno 2005 n. 11674).
Tanto premesso in linea generale, occorre precisare che nel caso di specie, i giudici di
appello si sono rifiutati di ammettere le prove testimoniali dedotte (già proposte in primo
grado e puntualmente trascritte nell'appello e nel ricorso per cassazione) le quali tendevano
a dimostrare che i vari versamenti di danaro erano stati in prevalenza effettuati dal
Garavaglia negli uffici di Milano della Banca Popolare di Milano, a mani del Colombo, che vi
prestava attività lavorativa in qualità di vice capo ufficio del reparto titoli, da diversi anni.
La Corte territoriale ha ritenuto che le prove dedotte dall'appellante riguardassero
circostanze da un lato pacifiche e, dall'altro, non rilevanti ai fini della dimostrazione di un
nesso di occasionalità necessaria.
Le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di appello non sono state adeguatamente
motivate.
In realtà, le circostanze di fatto dedotte nei capitoli di prova tendevano a confermare la tesi
prospettata dall'attore e cioè che in più di una occasione il Colombo aveva assicurato al
Garavaglia che le somme affidategli, tutte puntualmente annotate su un apposito libretto, in
uso presso la stessa Banca, sarebbero state investite in operazioni di borsa, per il tramite
del suo datore di lavoro.
Tali circostanze sono state - senza adeguata motivazione - ritenute superflue dalla Corte
d'appello, la quale, al contrario, ha rilevato come alcune consegne di danaro fossero
avvenute nelle rispettive abitazioni del Colombo o del Garavaglia ed ha sottolineato che i
rapporti intercorrenti tra gli stessi non potevano essere riferiti in alcun modo alla Banca, in
considerazione del lungo rapporto di conoscenza esistente tra i due soggetti, entrambi
originari di Boffalora.
Il Garavaglia, ha ricordato infine la Corte territoriale, non aveva neppure un conto corrente
acceso presso la Banca e tale circostanza confermava che i rapporti intercorsi non
coinvolgevano in alcun modo l'Istituto bancario.
Le argomentazioni svolte dai giudici di appello si pongono in contrasto con il consolidato
orientamento giurisprudenziale di questa Corte. Inoltre, nella prospettiva della responsabilità
indiretta ex art. 2049 c.c., l'assenza di un rapporto contrattuale diretto tra attore e
preponente (convenuto) non può escludere di per sé la sussistenza del nesso di occasionalità
necessaria nei riguardi di un comportamento posto in essere dall'ausiliario o dipendente del
preponente.
In tema di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, l'art. 1228 cod. civ. -
disposizione con cui e' stata estesa all'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli artt.
2048 e 2049 cod. civ. - postula, per la sua concreta applicabilità, l'esistenza di un danno
causato dal fatto dell'ausiliario, l'esistenza di un rapporto tra ausiliario e committente (cd.
rapporto di preposizione), l'esistenza, infine, di una relazione di causalità (Cass. 17 maggio
2001 n. 6756).
Senza adeguata motivazione, i giudici di appello hanno ritenuto che l'attività lavorativa del
Colombo potesse assumere solo il rilievo di una competenza sfruttata dal Garavaglia,
escludendo invece che la stessa avesse fondato o motivato la fiducia del Colombo, che -
secondo l'opinione degli stessi giudici - doveva invece essere ricondotta esclusivamente "al
risalente rapporto di conoscenza e di collaborazione in altri settori" (pag. 6 della sentenza
impugnata).
Come già rilevato, in realtà, la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta non
ha consentito al Garavaglia di provare le circostanze dedotte a sostegno del nesso di
occasionalità necessaria.
Si richiama la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4 marzo 2000 n. 2446, 22
luglio 2004 n. 13730) secondo la quale "la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si
traduce in un vizio di motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione ai sensi dell'art.
360 n. 5 c.p.c., quando il vizio stesso emerga - come appunto nella specie - dal
ragionamento posto a base della decisione (che risulti, perciò, incompleto ed illogico) ed il
ricorrente indichi specificamente le circostanze di fatto oggetto della prova ed il nesso di
causalità tra l'asserita omissione e la decisione, al fine di consentire al giudice di legittimità il
controllo sulla decisività della prova non ammessa" (cfr. Cass. 22 luglio 1992 n. 8831, 19
giugno 1995 n. 6927).
Secondo il ricorrente, le argomentazioni formulate dalla Corte territoriale si porrebbero in
aperto contrasto con le motivazioni adottate dal datore di lavoro per giustificare il
licenziamento in tronco del Colombo, accusato di avere violato lo specifico obbligo di fedeltà
di cui all'art. 2051 codice civile, trattando affari in concorrenza con il proprio datore di lavoro
ed "utilizzando i tempi e le strutture della banca per fare i propri affari in concorrenza".
I giudici di appello avevano escluso il carattere confessorio di tali dichiarazioni, ritenendo
che da tali elementi non potesse trarsi alcuna ammissione di corresponsabilità della Banca,
poiché la semplice allegazione - non provata - del fatto che il Colombo aveva dichiarato che
avrebbe investito le somme per il tramite della Banca non poteva dirsi sufficiente a fondare
la responsabilità di questa ultima.
Con motivazione apodittica, secondo lo stesso ricorrente, i giudici di appello avrebbero
affermato che la contestazione disciplinare inviata al dipendente il 30 novembre 1994, con la
specifica accusa di avere utilizzato "i tempi e le strutture della banca per fare i propri affari
in concorrenza con quelli della banca datrice di lavoro" non potesse implicare in alcun modo
la affermazione di una concreta agevolazione dell'illecito comportamento del dipendente per
effetto delle mansioni affidategli (pag. 7 della sentenzia impugnata).
Anche queste censure, ad avviso del Collegio, sono fondate.
Inspiegabilmente, la Corte territoriale ha ritenuto non utile, o comunque non necessaria, ai
fini dell'accertamento dell'invocato nesso di "occasionalità necessaria" la circostanza dedotta
nel capitolo 5 riportato nel ricorso (a pag. 5): "vero che Costante Colombo è stato impiegato
presso l'Ufficio Borsa della Bpm ed ha riferito a Romano Garavaglia che le somme affidategli
sarebbero state investite in operazioni di borsa, per il tramite dell'Istituto, suo datore di
lavoro".
Tale circostanza, invece, avrebbe potuto rivestire carattere decisivo ai fini della indagine
sulla occasionalità necessaria.
Tale capitolo, tra l'altro, era strettamente collegato a quelli (pure indicati nello stesso ricorso
ai nn. 1, 2, 3 e 4) secondo i quali le operazioni effettuate dal Colombo erano da questi
annotate su un libretto in uso presso la Bpm (n. 1), le somme versate dal Colombo erano
puntualmente registrate sul libretto, con la indicazione degli importi versati e delle date di
ogni operazione (n. 2), i versamenti erano effettuati in contanti a mani dello stesso Colombo
e negli uffici della Banca presso la quale prestava attività lavorativa (n. 3), ed ogni
annotazione era effettuata personalmente dal Colombo sul libretto intestato alla Banca (n.
4).
La Corte territoriale ha richiamato la pregressa conoscenza esistente tra il Colombo e il
Garavaglia e la mancanza di "ogni rapporto bancario" tra quest'ultimo e la Banca Popolare di
Milano, per escludere qualsiasi rilevanza agli altri elementi dedotti dall'attuale ricorrente e
per affermare la esistenza del nesso di occasionalità necessaria: versamenti effettuati
nell'ufficio del Colombo, presso la Banca, durante l'orario di lavoro, utilizzando modulistica
propria della Banca, nella rassicurazione che "le somme affidate (al Colombo) sarebbero
state investite in operazioni di borsa per il tramite dell'Istituto datore di lavoro" (pag. 5 del
ricorso per cassazione).
In tal modo, i giudici di appello hanno dimostrato di non tener conto di quanto affermato da
questa Corte - nelle decisioni sopra richiamate - e cioè che "ai fini della configurabilità della
responsabilità indiretta del datore di lavoro ex art. 2049 c.c., non è necessario che fra le
mansioni affidate e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo invece sufficiente che
ricorra un semplice rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza affidata
deve essere tale da determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto
agevoli, la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dell'evento dannoso,
anche se il lavoratore abbia operato oltre i limiti dell'incarico e contro la volontà del
committente o abbia agito con solo, purché nell'ambito delle sue mansioni" (Cass. 7 gennaio
2002 n. 89).
La motivazione svolta dalla Corte territoriale appare inoltre contraddittoria nella parte in cui
la stessa, da un lato, ha riconosciuto che almeno una parte dei versamenti in danaro erano
avvenuti proprio nell'ufficio del Colombo e durante l'orario di lavoro e, dall'altro, ha poi
escluso qualsiasi rilevanza a tale circostanza con il rilievo che questi versamenti non erano
stati effettuati "mai allo sportello".
Come risulta pacificamente acquisito, il Colombo, infatti, non prestava la propria attività allo
sportello e dunque il criterio di indagine decisivo, al fine di verificare la sussistenza del nesso
di occasionalità necessaria, era proprio quello di accertare se le mansioni di vice capo ufficio
reparto titoli avessero in qualche modo facilitato ovvero reso possibile l'illecito, mediante
l'esecuzione dei versamenti (annotati sul libretto) nell'ufficio del Colombo, e durante l'orario
di lavoro osservato da questo.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio
ad altro giudice che procederà a nuovo esame, attenendosi al principio di diritto sopra
enunciato. Lo stesso giudice provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.

INDICE
DELLA GUIDA IN Lavoro

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3784 UTENTI