Il dirigente che lamenti un danno biologico in conseguenza dell'illegittimo licenziamento è tenuto a provare i i fatti posti a fondamento della relativa domanda

Il dirigente che, in conseguenza della risoluzione del rapporto con il suo datore di lavoro causata dal recesso ingiustificato di quest'ultimo, rivendica il risarcimento del danno biologico riconducibile alla condotta datoriale e' tenuto a provare i fatti posti a fondamento della relativa domanda, non derivando gli effetti risarcitori automaticamente dall'accertata illegittimita' del suddetto recesso (a cui e', invece, correlato direttamente il diritto all'ottenimento dell'indennita' supplementare di preavviso), e, pertanto, deve assolvere all'onere di riscontrare il verificarsi dei comportamenti datoriali cui ha addebitato, in ragione della loro gravita', la lesione del decoro e della sua integrita' psico-fisica, che devono essere supportati dall'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo dello stesso datore di lavoro, senza che possa al riguardo operare, ai sensi dell'articolo 1229 c.c., comma 1, alcuna clausola escludente in via preventiva tale responsabilita' a carico del debitore-imprenditore, che, se prevista, sarebbe da considerarsi nulla (cfr. Cass. 27197 del 2006).

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 22 marzo 2010, n. 6847



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CO. AG. PI. S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRITANNIA 36, presso lo studio dell'avvocato TREZZA GAETANO, rappresentata e difesa dagli avvocati VALLESI GIUSEPPE, VALORI GIULIO, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

DE. FL. LU. RE. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOBBI GOFFREDO, rappresentato e difeso dall'avvocato DURANTI DANTE, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e sul ricorso 16794-2007 proposto da:

CO. AG. PI. S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRITANNIA 36, presso lo studio dell'avvocato TREZZA GAETANO, rappresentata e difesa dagli avvocati VALLESI GIUSEPPE, VALORI GIULIO, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

DE. FL. LU. RE. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOBBI GOFFREDO, rappresentato e difeso dall'avvocato DURANTI DANTE, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 399/2006 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 02/10/2006 R.G.N. 192/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/02/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l'Avvocato TREZZA GAETANO per delega VALLESI GIUSEPPE e VALORI GIULIO;

Udito l'Avvocato GOBBI GOFFREDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza non definitiva del 2 ottobre 2006 la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, dichiarava l'illegittimita' del licenziamento intimato dal Co. Ag. Pi. s.c.r.l. al dirigente De. Fl.Lu. Re. e determinava in euro 60.000 l'indennita' supplementare prevista dalla contrattazione collettiva; dichiarava, altresi', che il Consorzio aveva posto in essere un illegittimo demansionamento del predetto dirigente dal maggio 2002 sino al 31 luglio 2002; peraltro, escludeva il diritto del De. Fl. a conseguire alcun risarcimento per danno professionale ed esistenziale, riservando invece al prosieguo del giudizio l'indagine relativa al risarcimento per il danno biologico derivante dall'illegittima condotta datoriale.

2. Con successiva sentenza dell'11 aprile 2007 la stessa Corte territoriale definiva la controversia riconoscendo al De. Fl. un danno biologico liquidato in euro 6.300,00.

3. La complessiva decisione dei giudici di appello si fonda sulla considerazione che: a) il licenziamento, intervenuto, formalmente, per necessita' di riorganizzazione dell'area commerciale della cooperativa alla quale il dirigente era addetto, si rivelava pretestuoso e contrario a buona fede, essendo emerso dalle stesse determinazioni datoriali che il recesso era da ascriversi alla perdita di fiducia nei confronti del dipendente, e, inoltre, dovendosi qualificare come licenziamento ontologicamente disciplinare (secondo la relativa prospettazione del De. Fl. che, ancorche' non contenuta nel ricorso introduttivo, era stata implicitamente autorizzata dal giudice di primo grado che l'aveva disattesa nel merito), era anche illegittimo per inosservanza delle procedure di cui alla Legge n. 300 del 1970, articolo 7; b) il demansionamento risultava dalla accertata estromissione del dirigente dalla conclusione di accordi commerciali con la clientela da lui prima curata e con l'affidamento di tali incombenze ad altro dipendente del Consorzio; c) la sussistenza del danno biologico, conseguente all'illegittimo recesso e al demansionamento, era rimasta accertata in base alla c.t.u. appositamente espletata in giudizio.

4. Il Consorzio Agrario ha proposto distinti ricorsi per cassazione avverso le due predette sentenze, deducendo quattro motivi di impugnazione in relazione alla decisione non definitiva e un unico motivo in relazione alla decisione definitiva. Il De. Fl. ha resistito ad entrambi i ricorsi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, i due ricorsi (n. 32099/06 e n. 16794/07) vanno riuniti, in quanto proposti avverso sentenze pronunciate nella stessa controversia (cfr. Cass. n. 13800 del 2003; n. 9377 del 2001).

2. Il ricorso avverso la sentenza non definitiva si articola in quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 414, 416, 420 e 437 c.p.c., si lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto implicitamente autorizzata dal giudice di primo grado la modifica della domanda originaria e abbia cosi', erroneamente, ritenuto ammissibile la nuova causa petendi fondata sulla natura disciplinare del licenziamento.

2.2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione della disciplina legale e contrattuale relativa al licenziamento dei dirigenti, il Consorzio ricorrente si duole che la sentenza impugnata - pure riconoscendo la sussistenza delle esigenze aziendali che avevano originato il recesso datoriale - abbia erroneamente valorizzato supposte e concorrenti ragioni, meramente incidentali, quale il venir meno della fiducia della cooperativa verso il proprio dirigente.

2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di procedimento e di motivazione, nonche' violazione e falsa applicazione degli articoli 2103 e 2697 c.c.. Si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto il demansionamento del De. Fl. in base a circostanze non provate e puntualmente contestate e, peraltro, senza consentire al convenuto Consorzio di dimostrarne la insussistenza.

2.4. Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 2087 e 2103 c.c. e degli articoli 2 e 42 Cost., nonche' vizio di motivazione, si lamenta che la sentenza impugnata non abbia considerato che le dirette iniziative della direzione del Consorzio nel settore della commercializzazione di determinati macchinari fossero determinate dall'inerzia del De. Fl. , e non da intenti di demansionamento del medesimo.

3. Con l'unico motivo del ricorso proposto contro la sentenza definitiva si deduce che - alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza - l'inosservanza della procedura di cui alla Legge n. 300 del 1970, articolo 7, non puo' comunque comportare risarcimenti ulteriori, quale il danno biologico, rispetto alla indennita' supplementare riconosciuta dalla contrattazione collettiva.

4. I primi due motivi del ricorso n. 32099/06, da esaminare congiuntamente, non sono fondati.

La valutazione della Corte di merito in ordine alla pretestuosita' dei motivi organizzativi, addotti formalmente per il licenziamento, si fonda su una ricostruzione analitica degli stessi atti posti in essere dal Consorzio, dai quali e' stata desunta, puntualmente, la sussistenza delle effettive ragioni del recesso, rinvenibili in una documentata situazione di contrasto fra la direzione del Consorzio e il dirigente e, in particolare, nella perdita di fiducia nei confronti di quest'ultimo che aveva comportato, fra l'altro, l'assunzione da parte della stessa direzione di iniziative imprenditoriali proprie del settore della commercializzazione, curato dal De. Fl. . Cio' vale ad escludere le censure mosse dal Consorzio circa una asserita marginalita' di tali effettive ragioni di recesso, essendosene ravvisata, al contrario, la centralita' e decisivita' nell'ambito di un comportamento datoriale ritenuto incoerente e, altresi', contrario alla buona fede, in applicazione del principio generale per cui l'ingiustificatezza del recesso datoriale puo' evincersi da una incompleta o inveritiera comunicazione dei motivi di licenziamento ovvero da un'infondata contestazione degli addebiti, potendo tali condotte rendere almeno piu' disagevole la verifica che il recesso sia eziologicamente riconducibile a condotte discriminatorie, ovvero prive di adeguatezza sociale (cfr. Cass. n. 27197 del 2006); ne', d'altra parte, sono qui ammissibili diverse valutazioni basate su differenti ricostruzioni "storielle", contrapposte, in via di mero fatto, a quelle operate dal giudice di merito.

La ingiustificatezza del recesso - conseguente alla predetta pretestuosita' dei motivi - priva di ogni rilievo le censure relative alla ammissibilita', o meno, della mutatio libelli, con cui e' stata inserita nella controversia la "ulteriore" questione della inosservanza della procedura prescritta per il licenziamento disciplinare; ed invero la illegittimita' del recesso datoriale, da cui consegue l'obbligo di corrispondere la indennita' supplementare, consegue ex se all'accertamento di insussistenza dei motivi, che costituisce, nella sentenza impugnata, autonoma ratio decidendi idonea a sorreggere la decisione.

5. Non fondati sono anche i restanti motivi del medesimo ricorso.

L'accertamento del demansionamento operato dal Consorzio e' fondato, nella decisione della Corte d'appello, su circostanze concorrenti e specifiche, che hanno evidenziato il graduale "svuotamento" del ruolo del De. Fl. mediante la sua sostituzione con altri dipendenti in rilevanti iniziative e, fra l'altro, mediante il trasferimento degli uffici del servizio di cui egli era dirigente: tutte circostanze che la sentenza impugnata ha ritenuto come ammesse dal Consorzio, in assenza di specifiche contestazioni, secondo una valutazione che appare corretta anche alla stregua delle osservazioni riproposte in questa sede, inerenti a circostanze - quali alcuni contrasti fra nuova direzione del Consorzio e De. Fl. circa la gestione aziendale e la proposta di quest'ultimo di un "gemellaggio" con altro consorzio - del tutto generiche e, peraltro, per niente contrastanti con quelle riferite dal dipendente e valorizzate dalla Corte territoriale, e comunque inidonee a inficiare la complessiva valutazione di merito riguardo all'operata privazione del dipendente dei suoi compiti dirigenziali. Quanto alla giustificazione delle iniziative della direzione, siccome dirette a supportare una asserita inerzia del dirigente, le censure del Consorzio si risolvono in deduzioni di fatto - gia' oggetto di esame da parte del giudice di merito - qui inammissibilmente ribadite mediante la mera contrapposizione di una diversa valutazione, la quale, peraltro, non toglie decisivita' alla principale argomentazione dei giudici d'appello secondo cui ogni contrasto sulla gestione e sui comportamenti del dirigente doveva essere risolto - nell'ambito dei poteri di iniziativa e di organizzazione riservati alla direzione del Consorzio - mediante determinazioni precise e chiare, e non mediante comportamenti intesi allo "svuotamento" sostanziale dei compiti del dipendente "all'insaputa" del medesimo.

6. Le censure contenute nel secondo ricorso - limitate al riconoscimento del danno biologico come conseguenza del licenziamento - sono parimenti infondate.

Come questa Corte ha precisato, il dirigente che, in conseguenza della risoluzione del rapporto con il suo datore di lavoro causata dal recesso ingiustificato di quest'ultimo, rivendica il risarcimento del danno biologico riconducibile alla condotta datoriale e' tenuto a provare i fatti posti a fondamento della relativa domanda, non derivando gli effetti risarcitori automaticamente dall'accertata illegittimita' del suddetto recesso (a cui e', invece, correlato direttamente il diritto all'ottenimento dell'indennita' supplementare di preavviso), e, pertanto, deve assolvere all'onere di riscontrare il verificarsi dei comportamenti datoriali cui ha addebitato, in ragione della loro gravita', la lesione del decoro e della sua integrita' psico-fisica, che devono essere supportati dall'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo dello stesso datore di lavoro, senza che possa al riguardo operare, ai sensi dell'articolo 1229 c.c., comma 1, alcuna clausola escludente in via preventiva tale responsabilita' a carico del debitore-imprenditore, che, se prevista, sarebbe da considerarsi nulla (cfr. Cass. 27197 del 2006).

Nella specie, la prova e l'entita' del danno biologico sono scaturiti da un puntuale accertamento che e' rimasto privo di adeguate censure in questa sede, fondandosi il motivo di ricorso, esclusivamente, sulla enunciazione di una asserita inammissibilita' del danno biologico, in aggiunta all'indennita' supplementare, che e' esclusa esplicitamente dalla richiamata giurisprudenza (e non trova supporto nella sentenza delle Sezioni unite n. 7880 del 2007, indicata dal ricorrente, che si limita ad equiparare gli effetti del licenziamento disciplinare irrogato in violazione delle garanzia procedimentali a quelli del licenziamento ingiustificato "non potendosi per motivi, oltre che giuridici, logico-sistematici assegnare all'inosservanza delle garanzie procedimentali effetti differenti da quelli che la stessa contrattazione fa scaturire dall'accertamento della sussistenza dell'illecito disciplinare o di fatti in altro modo giustificativi del recesso").

7. In conclusione, i ricorsi, come sopra riuniti, devono essere respinti. Il Consorzio ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', con liquidazione come in dispositivo, stante la sua prevalente soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi nn. 32099/06 e 16794/07 e li rigetta. Condanna il Consorzio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 41,00 per esborsi e in euro quattromila per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
 

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