Il diritto alla retribuzione del lavoratore in malattia non cessa anche se il datore di lavoro si trova nell'impossibilità di ricevere la prestazione per causa a lui non imputabile

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro si trovi nell'impossibilità di ricevere la prestazione per causa a lui non imputabile (nella specie, per l'adesione ad uno sciopero da parte della stragrande maggioranza del personale dipendente e la conseguente inutilizzabilità del personale residuo non scioperante), il diritto alla retribuzione non viene meno per quei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia già sospeso per malattia ai sensi dell'art. 2110 c.c., atteso che la speciale disciplina dettata per ragioni di carattere sociale dall'art. 2110 c.c. investe in via esclusiva il rapporto tra datore di lavoro e singolo lavoratore, e su di essa non possono pertanto incidere le ragioni che, nel medesimo periodo di sospensione del rapporto, rendano impossibile la prestazione di altri dipendenti in servizio, senza che, peraltro, possa in tal modo configurarsi una violazione del principio di parità di trattamento, posto che detto principio non può essere validamente invocato al fine di eliminare un regime differenziale voluto a tutela di particolari condizioni già ritenute meritevoli di un trattamento privilegiato.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 31 maggio 2010, n. 13256



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GE. SP. S.R.L., gia' Cr. Sp. s.r.l. (di seguito anche la "Societa'"), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUATTRO FONTANE 20 - STUDIO LEGALE GIANNI ORIGONI GRIPPO E PARTNERS, presso lo studio dell'avvocato FUSILLO MATTEO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CO. LU. , DE. MA. MI. , DI. VI. ZE. , PA. RO. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato ANDRONI AMOS, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALEMME MARIANNA, D'ADAMO PIETRO, giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 282/2005 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 30/06/2006 r.g.n. 150/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2010 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;

udito l'Avvocato FUSILLO MATTEO;

udito l'Avvocato SERGIO VACIRCA per delega AMOS ANDREONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso e in subordine rimessione atti alle Sezioni Unite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi in data 20 febbraio 2002 al giudice del lavoro di Larino, Co.Lu. , De. Ma.Mi. , Di. Vi. Ze. e Pa.Ro. esponevano che tutti dipendenti della Wi. Sp. It. S.p.A., con sede in (OMESSO), nei giorni (OMESSO) (il Co. L. ), (OMESSO) (il De. Ma. ) (OMESSO) (il Di. Vi. Z. ) e il (OMESSO) (il Pa. R. ) si erano assentati dal lavoro per malattia, in concomitanza di scioperi indetti in quei giorni dalle Organizzazioni Sindacali.

Aggiungevano che il datore di lavoro, senza tenere in alcun conto il motivo effettivo della mancata prestazione lavorativa da parte loro, aveva operato le trattenute sulla retribuzione, considerandoli assenti per adesione agli anzidetti scioperi.

Tanto premesso chiedevano che la suindicata societa' fosse condannata a restituire loro le somme indebitamente trattenute (lire 126.537 per il Co. , lire 142.601 per il De. Ma. , lire 391.543 per il Di. Vi. e lire 139.858 per il Pa. ), oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria fino al saldo ed alla rifusione delle spese del giudizio.

La Wi. Sp. It. S.p.A., ritualmente costituitasi nei distinti procedimenti attivati dai ricorrenti, chiedeva il rigetto delle domande, sostenendo che, nei giorni indicati dagli istanti, vi erano stati degli scioperi aziendali con totale astensione dei dipendenti dal lavoro; che, in occasione di tali scioperi, era stata registrata, anche per razione di picchettaggio posta in essere dagli organizzatori nei pressi degli accessi allo stabilimento, una totale paralisi dell'attivita' dell'azienda; che la tensione verificatasi aveva determinato anche l'intervento della polizia, allo scopo di scongiurare eventuali disordini; che, nella riscontrabile totale impossibilita' di utilizzazione del personale dipendente, si era realizzato un caso tipico di sospensione del rapporto lavorativo per assoluta ed incolpevole impossibilita', per il datore di lavoro, di ricevere la prestazione; che, pertanto, ai ricorrenti non spettava la retribuzione, anche se assenti per malattia, atteso che, nel momento in cui si era verificato tale loro impedimento, il rapporto di lavoro era gia' sospeso per effetto dello sciopero ne' la malattia dei predetti poteva dar luogo ad una nuova sospensione oppure modificare il titolo legittimante tale sospensione.

Il Tribunale di Larino, con sentenza del 24 settembre 2002, accoglieva le domande, ritenendo che in tali casi il datore di lavoro fosse ugualmente obbligato a corrispondere la prestazione ai lavoratori assenti per malattia.

Avverso tale decisione proponeva appello la Cr. Sp. s.r.l.. (gia' Wi. Sp. It. S.p.A), cui resistevano i lavoratori chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 20 - 25 luglio 2005, l'adita Corte di Appello di Campobasso rigettava il gravame.

A sostegno della decisione osservava che i lavoratori, impossibilitati per la precarieta' delle loro condizioni fisiche a svolgere attivita' lavorativa, qualora non abbiano manifestato la loro adesione allo sciopero, non debbano essere privati della retribuzione, in applicazione del disposto dell'articolo 1463 c.c..

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la GE. Sp. s.r.l. gia' Cr. Sp. s.r.l., con un unico motivo.

Resistono i lavoratori con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico mezzo d'impugnazione la societa' ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1174, 1205, 1256, 1346, 1463 e 2110 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3)sostiene l'erroneita' della pronuncia impugnata, richiamando la giurisprudenza, per lungo tempo, maggioritaria di questa Corte (tra le tante, Cass. 7 febbraio 1991 n. 1256), alla cui stregua, nell'ipotesi in cui la prestazione di lavoro, da parte della generalita' dei dipendenti di un'impresa, sia mancata per causa non imputabile al datore di lavoro, il diritto alla retribuzione viene meno, ai sensi dell'articolo 2110 c.c.. Cio' in quanto il rischio addossato al datore di lavoro da tale norma - che mira a realizzare la parita' di trattamento fra il lavoratore sano e quello infermo - non puo' essere estesa a situazioni di forza maggiore, diverse dagli eventi eccezionalmente contemplati dalla norma stessa, le quali, paralizzando, con l'inattivita' dell'impresa, i rapporti di lavoro relativi alla generalita' dei dipendenti, non possono non investire anche i rapporti sospesi per malattia, tanto piu' che, diversamente opinando, si riserverebbe ai lavoratori ammalati un trattamento addirittura privilegiato rispetto a quello dei lavoratori in attivita' di servizio. Il motivo e' privo di fondamento.

Come sottolinea la societa' ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte ha, in effetti, ripetutamente disatteso la tesi sostenuta nella impugnata decisione, affermando che, nell'ipotesi in cui la prestazione di lavoro, da parte della generalita' dei dipendenti di un'impresa, sia mancata per causa non imputabile al datore di lavoro, il diritto alla retribuzione viene meno, ai sensi dell'articolo 1463 c.c..

In questa prospettiva come ancora correttamente osservato dal Giudice a qua, nessuna valenza, in senso contrario, puo' assumere la coincidenza tra l'insorgenza della malattia dei lavoratori e le giornate delle astensioni dal lavoro degli altri dipendenti per sciopero, atteso che non puo' parlarsi, come pretenderebbe la societa' ricorrente, di unicita' di sospensione del rapporto di lavoro sia per i lavoratori "sani" che per quelli "malati", e cio' perche' la non collegabilita' tra i diversi rapporti dei predetti comporta che la sospensione per effetto della malattia del lavoratore non si aggiunge a quella concernente i rapporti dei lavoratori "sani", tanto da determinare un mutamento del titolo legittimante la sospensione stessa, bensi' si concretizza in modo autonomo e distinto, come se l'impedimento a rendere la prestazione lavorativa per effetto della malattia fosse insorto in un giorno di normale espletamento dell'attivita' aziendale. Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in euro 10,00 oltre euro 3.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA.

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