Il divieto di licenziamento attuato a causa di matrimonio opera nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni ed un anno dalla celebrazione

Il divieto di licenziamento attuato a causa di matrimonio opera, in forza della presunzione legale di cui alla Legge n. 7 del 1963, articolo 1, comma 3, allorche' il licenziamento sia stato intimato, senza che ricorressero i presupposti di una delle ipotesi di legittimo recesso datoriale, contemplate nell'ultimo comma dello stesso articolo 1, nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni ed un anno dalla celebrazione" (v, Cass. 29-7-2009 n. 17612). (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 31 agosto 2011, n. 17845)

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 31 agosto 2011, n. 17845



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele - Presidente

Dott. NOBILE Vittorio - rel. Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RI. BA. , elettivamente domiciliata in ROMA, RICASOLI 7, presso lo studio degli avvocati MUGGIA ROBERTO e MUGGIA STEFANO, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

G.A. GE. AL. 90. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 76/A, presso lo studio dell'avvocato MONTARETTO MARULLO GIANFRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza non definitiva n. 1355/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/06/2008 e avverso la sentenza non definitiva n. 1160/05 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/05/06, r.g.n. 622/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/07/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l'Avvocato MONTARETTO MARULLO GIANFRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25-11-2002/25-1-2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma rigettava la domanda, proposta da Ri.Ba. nei confronti della Ge. Al. G. A. 90. s.r.l., diretta all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes dal 1-1-1995 al 24-3-1996 con inquadramento nel 3 livello, ccnl commercio, e con condanna della societa' al pagamento della somma complessiva di lire 38.103.788 (per differenze retributive, differenze 13A e 14A, compenso per permessi ex festivita' abolite e lavoro durante le festivita', compenso per lavoro straordinario festivo, differenze di indennita' sostitutive delle ferie) nonche' all'accertamento della nullita' del licenziamento (intimato con lettera del 16-2-2000 e decorrenza dal 30-3-2000 per cessazione di attivita') Legge n. 7 del 1963, ex articolo 1 con ordine di reintegra nelle mansioni, rigettando altresi' le richieste subordinate.

La Ri. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle domande introduttive.

La societa' appellata si costituiva resistendo al gravame.

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza non definitiva depositata il 9-5-2006, in parziale riforma della pronuncia di primo grado dichiarava illegittimo il licenziamento per difetto di giustificato motivo oggettivo e disponeva con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.

In sintesi la Corte territoriale riteneva inoperante nella fattispecie il divieto di licenziamento Legge n. 7 del 1963, articolo 1 in quanto il licenziamento non era stato intimato nel periodo indicato dalla legge, bensi' antecedentemente all'inizio dello stesso, essendo del tutto irrilevante il fatto che il preavviso fosse in corso quando la richiesta di pubblicazioni era intervenuta. In particolare, poi, la Corte rilevava che per tabulas risultava dimostrata la possibilita' di riutilizzare la lavoratrice presso l'azienda, per riconoscimento dello stesso datore di lavoro.

Con ulteriore sentenza non definitiva depositata l'11 -6-2008 la Corte di merito, poi, dichiarava il diritto della Ri. alle differenze retributive, anche per 13A e 14A mensilita', in relazione al periodo gennaio 1995/dicembre 1998 e tenuto conto del 4 livello contrattuale; condannava la societa' alla riassunzione della Ri. entro tre giorni o, in mancanza, al risarcimento del danno con il pagamento di una indennita' ragguagliata a 4 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad euro 1199,96, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla maturazione del diritto ("gli interessi fino al saldo, la rivalutazione fino ad oggi"), disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in ordine alla quantificazione delle differenze spettanti tramite CTU contabile.

In sintesi la Corte di merito, esaminate le risultanze della prova testimoniale in ordine alle mansioni concretamente svolte e valutate le stesse alla luce delle declaratorie contrattuali, riteneva corretto l'inquadramento nel 4 livello contrattuale.

La Corte territoriale, inoltre, riteneva non provato il lavoro domenicale e inapplicabile la tutela reale, trattandosi di unita' produttiva autonoma, con meno di 15 dipendenti occupati.

Per la cassazione di entrambe tali sentenze non definitive la Ri. ha proposto ricorso con sette motivi.

La Ge. Al. G. 90. s.r.l. ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'articolo 2112 c.c., avendo il datore di lavoro in sostanza inteso frazionare illegittimamente il rapporto di lavoro, attraverso una "simulata riassunzione", "senza concedere l'orario continuativo e non spezzato, cosi' come richiesto dalla ricorrente" e non essendo, peraltro, corrispondente al vero "la dedotta cessazione dell'attivita' in quanto la stessa e' proseguita con altra societa' per di piu' gestita dalla cognata dell'amministratore dell'attuale societa'", il tutto come specificato nell'atto di appello.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, lamenta omessa pronuncia al riguardo da parte della Corte d'Appello.

Entrambi i motivi non meritano accoglimento.

Come si evince dalla stessa esposizione della ricorrente e risulta confermato dalla lettura del ricorso di primo grado e dell'atto di appello (il cui esame diretto e' ammesso a seguito della denuncia di error in procedendo contenuta nel primo motivo) la Ri. ha lamentato la "nullita' del licenziamento per violazione dell'articolo 2112 c.c.", allegando anche nuove circostanze di fatto, per la prima volta con l'appello, laddove in primo grado aveva semplicemente affermato che la societa' aveva inteso "illegittimamente frazionare il rapporto di lavoro".

Legittimamente, quindi, la Corte d'Appello ha preso in esame soltanto la domanda come svolta nel ricorso introduttivo di primo grado, le cui conclusioni sono riportate dettagliatamente nella sentenza impugnata n. 1160/2005.

Peraltro, con riferimento al secondo motivo, inammissibilmente e contraddittoriamente la ricorrente denuncia una omessa pronuncia sotto il profilo della denuncia di un vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5).

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione della 418 c.p.c., lamenta che la Corte d'Appello avrebbe in sostanza implicitamente onerato il lavoratore di provare il requisito dimensionale per l'applicazione della tutela reale, laddove l'onere della prova era interamente a carico del datore di lavoro.

La ricorrente deduce inoltre che la Corte territoriale ha ritenuto l'unita' produttiva di (OMESSO) autonoma, "nonostante sul punto parte convenuta nulla avesse eccepito alle deduzioni di parte ricorrente", applicando, peraltro, criteri diversi da quelli dettati dalla giurisprudenza di legittimita'.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, inoltre, motivazione carente e contraddittoria in ordine alla sussistenza dell'unita' produttiva di (OMESSO) come autonoma.

Anche tali motivi, connessi fra loro, risultano infondati.

Innanzitutto il Collegio osserva che la Corte di merito non ha affatto addossato sul lavoratore l'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti per l'applicabilita' della tutela reale e neppure e' andata in contrasto con il principio affermato al riguardo da questa Corte (v. Cass. 19275/2006, Cass. n. 6344/2009).

La Corte territoriale, infatti, all'esito dell'ordine di esibizione imposto alla societa', esaminati i libri e le buste paga prodotti, ha ritenuto altresi' "pacifico" che presso il negozio di mobili di (OMESSO) erano occupati meno di 15 dipendenti.

Circa, poi, la autonomia di tale unita' produttiva, la Corte, parimenti, ha fondato la propria decisione sulla base della valutazione degli elementi di fatto emersi, verificandone la sussistenza, senza addossare in alcun modo l'onere probatorio (contrario) sul lavoratore.

Peraltro la applicabilita' dell'articolo 18 S.L. nella fattispecie era stata espressamente contestata dalla societa' fin dalla memoria di costituzione di primo grado (richiamata nel controricorso).

Al riguardo come e' stato affermato da questa Corte e va qui ribadito "agli effetti della tutela reintegratoria del lavoratore ingiustamente licenziato, per unita' produttiva deve intendersi non ogni sede, stabilimento, filiale o reparto dell'impresa, ma soltanto la piu' consistente e vasta entita' aziendale che eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune, si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attivita' produttiva aziendale" con la conseguenza che "deve escludersi la configurabilita' di un'unita' produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attivita' produttiva della stessa" (v. Cass. 4-10-2004 n. 19837).

Orbene, applicando appieno tali criteri, la Corte territoriale ha rilevato che "nella fattispecie in esame il mobilificio di (OMESSO) e' una articolazione caratterizzata dalla realizzazione di un compiuto ciclo dell'attivita' produttiva, con autonoma possibilita' di autodeterminazione e sicuramente non risulta integrare funzioni meramente strumentali ed ausiliarie dei fini produttivi dell'impresa, in una struttura piu' ampia, potendosi ritenere del tutto autonoma, sia dal punto di vista economico, produttivo e spaziale, rispetto al supermercato pure gestito dalla societa' appellata".

Tale valutazione di merito, conforme al diritto e sostenuta da adeguata motivazione, resiste, quindi, alle censure della ricorrente.

Con il quinto motivo, denunciando violazione dell'articolo 2118 c.c. e Legge n. 7 del 1963, articolo 1 la ricorrente in sostanza sostiene che, in caso di pubblicazioni del matrimonio avvenute durante il preavviso di licenziamento, poiche' il preavviso deve essere considerato a tutti gli effetti come periodo lavorato, il suddetto licenziamento dovrebbe essere considerato come nullo, in quanto poteva essere revocato.

Con il sesto motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione al riguardo, non avendo la Corte territoriale considerato ne' l'efficacia reale del preavviso ne' il fatto che il licenziamento puo' essere revocato nel momento in cui si venga a conoscenza di una determinata circostanza.

Con il settimo "motivo" la ricorrente, in subordine, solleva al riguardo eccezione di incostituzionalita' con riferimento agli articoli 3 e 31 Cost..

Anche tali motivi non meritano accoglimento.

Come e' stato affermato da questa Corte e va qui ribadito "la tutela accordata dalla Cass. 10-1-2005 n. 270).

In sostanza il divieto di licenziamento attuato a causa di matrimonio opera, in forza della presunzione legale di cui alla Cass. 29-7-2009 n. 17612).

Cosi' essendo oggettivamente determinato dalla legge il periodo di riferimento della presunzione legale, soltanto il licenziamento "intimato" in tale periodo incorre nel relativo divieto.

Non puo', quindi, assumere rilevanza la richiesta di pubblicazioni successiva al licenziamento, seppure intervenuta nel periodo di preavviso.

Ne' al riguardo puo' invocarsi la efficacia reale del preavviso, che concerne il perdurare degli obblighi e dei diritti del rapporto di lavoro, ma non incide sulla determinazione del periodo previsto per la presunzione legale de qua, fondata su elementi oggettivi e certi.

Un eventuale spostamento della decorrenza del periodo stesso sarebbe, del resto, contrario sia alla lettera che alla rado della norma speciale.

Infine manifestamente infondata appare l'eccezione di incostituzionalita' avanzata dalla ricorrente, peraltro in modo assolutamente generico e astratto, giacche' neppure e' dato di comprendere sotto quali profili concreti venga ipotizzata una violazione dei principi di uguaglianza e di tutela della famiglia. Del resto la legittimita' costituzionale della norma in esame e' stata affermata dal Giudice delle leggi in considerazione non solo della tutela del diritto individuale e dell'interesse pubblico, bensi' anche della "considerazione del limite ben definito di durata entro cui e' contenuto il divieto di licenziamento" (v. C. Cost. n. 46/1993 e n. 27/1969).

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in favore della societa'.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla controricorrente le spese liquidate in euro 20,00 oltre euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.

 

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