Il divieto di licenziare le lavoratrici che si sposano vale per l'intero anno dalla data delle nozze anche nel caso in cui l'azienda dalla quale dipendono entri in fase di riorganizzazione, esternalizzando alcuni servizi, compresi quelli di chi si è appena sposata

Il divieto di licenziare le lavoratrici che si sposano vale per l'intero anno dalla data delle nozze anche nel caso in cui l'azienda dalla quale dipendono entri in fase di riorganizzazione, esternalizzando alcuni servizi, compresi quelli di chi si è appena sposata. L’art. 1 della L. n. 7 del 1963 dispone, infatti, “del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa del matrimonio”, specificando al c. 3: “si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio..., a un anno dopo la celebrazione, sia stato disposto per causa di matrimonio”. Il termine “disposto” non lascia adito a dubbi: la presunzione di nullità riguarda ogni recesso che sia stato deciso nell’arco temporale indicato per legge, indipendentemente dal momento in cui la decisione di recesso sia stata attuata. Una diversa interpretazione porterebbe del resto a soluzioni in contrasto non solo con la formulazione letterale della norma, ma anche con la ratio della disciplina, finendo con il consentire abusi e l’aggiramento della normativa in parola.

Corte di Cassazione, civile, Sentenza 2 dicembre 2013, n. 27055

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