Il giudizio sulla tempestività del licenziamento per superamento del periodo di comporto non può conseguire all'applicazione di criteri temporali prestabiliti

Il giudizio sulla tempestività del licenziamento per superamento del periodo di comporto non può conseguire alla rigida e meccanica applicazione di criteri temporali prestabiliti, ma va condizionato a una compiuta considerazione di ogni significativa circostanza idonea a incidere sulla valutazione datoriale circa la sostenibilità o meno delle assenze del lavoratore in rapporto con le esigenze dell’impresa, in un’ottica delle relazioni aziendali improntata ai canoni della reciproca lealtà e della buona fede, che comprendono, tra l’altro, la possibilità, rimessa alla valutazione dello stesso imprenditore nell’ambito delle funzioni e delle garanzie di cui all’articolo 41 della Costituzione, di conservazione del posto di lavoro anche oltre il periodo di tutela predeterminato dalle parti collettive, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’impresa.

Corte di Cassazione, Sezione L civile, Sentenza 1 giugno 2015, n. 11314



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - Presidente

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8923/2012 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), gia' elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.P.A. gia' (OMISSIS) S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 538/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/09/2011 R.G.N. 822/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2015 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26/5 - 29/9/2011 la Corte d'appello di Milano - sezione lavoro ha rigettato l'appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Milano che gli aveva respinto l'impugnativa del licenziamento intimatogli il 12/4/2006 dalla (OMISSIS) s.p.a. per superamento del periodo di comporto di dodici mesi ai sensi dell'articolo 19 del c.c.n.l. dei metalmeccanici.

Nel confermare la sentenza di primo grado la Corte territoriale ha spiegato che non ricorreva nella fattispecie l'ipotesi di computo del periodo di comporto lungo di diciotto mesi prospettata dal lavoratore, il quale non aveva dimostrato che le assenze erano riconducibili a malattie diverse e nemmeno aveva formulato istanza di aspettativa, nonostante la societa' gli avesse tempestivamente comunicato il numero delle assenze raggiunto. Inoltre, il medesimo lavoratore non aveva effettuato allegazioni specifiche sulla gravosita' dell'attivita' svolta, ne' sulla sussistenza del nesso causale tra la malattia sofferta e l'attivita' lavorativa espletata, tanto piu' che la visita del medico aziendale aveva consentito di appurare la compatibilita' dell'adibizione del dipendente alle mansioni di lavoro pur dopo gli interventi sanitari da questi subiti.

Infine, solo nel giudizio di secondo grado il ricorrente aveva chiesto per la prima volta che ai fini del computo dei dodici mesi non si doveva tener conto del periodo di ricovero ospedaliero e delle giornate festive di domenica, introducendo, in tal modo una nuova prospettazione, non consentita, dei fatti. Ne' poteva aver rilievo, ai fini della tempestivita' del licenziamento, il tempo trascorso tra il momento del superamento del periodo di comporto (avvenuto nel mese di gennaio) e quello del recesso (comunicato ad aprile), ben potendo il datore di lavoro valutare gli interessi dell'azienda, oltre che quello del lavoratore al giovamento tratto dal prolungarsi de periodo di assenza.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il (OMISSIS) con sette motivi.

Resiste con controricorso la societa' (OMISSIS) s.p.a. che deposita anche memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell'articolo 2110 c.c. e dell'articolo 19 del c.c.n.l. dell'industria metalmeccanica privata in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, il ricorrente censura l'impugnata sentenza per la ritenuta inapplicabilita', nella fattispecie, dell'ipotesi del cosiddetto importo lungo.

Al riguardo il (OMISSIS) cita la summenzionata norma collettiva per la quale in caso di anzianita' di servizio superiore a sei anni il periodo di conservazione del posto di lavoro e' prolungato di altri sei mesi, per un totale di diciotto mesi (12+6), ed aggiunge che ai fini del predetto computo rileva anche la diversita' delle malattie evincibili dai certificati medici prodotti in giudizio.

A conclusione del motivo e' formulato il quesito di diritto teso ad accertare se la corretta applicazione dell'articolo 2110 c.c. e dell'articolo 19 del ccnl dell'industria metalmeccanica privata determina l'illegittimita' del licenziamento per mancato superamento del periodo di comporto.

Osserva la Corte che il motivo presenta profili di improcedibilita' e di inammissibilita'.

Un primo profilo di improcedibilita', ai sensi dell'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deriva dalla mancata produzione del testo del contratto collettivo sul quale e' basata la censura con specifico riferimento alla ventilata possibilita' di configurazione nella fattispecie degli estremi del cosiddetto comporto lungo della maggiore durata di diciotto mesi, a fronte di quello ritenuto sussistente di dodici mesi che fu di fatto superato.

Oltretutto, non puo' non rilevarsi che la produzione stessa del suddetto contratto collettivo non e' nemmeno indicata tra gli atti annoverati in calce al presente ricorso, subito dopo le conclusioni.

Si concretizza, in tal modo, una evidente causa di improcedibilita', atteso che le questioni poste non possono prescindere dalla disamina della normativa collettiva di riferimento, espressamente richiamata a sostegno del motivo in esame.

Al riguardo l'orientamento espresso dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 20075 del 23/9/2010 e' ormai consolidato e, comunque, il ricorrente non dichiara di aver prodotto in questa sede, ancorche' nei fascicoli di parte del giudizio di merito, il suddetto contratto collettivo, la cui disamina e' indispensabile ai fini della verifica della fondatezza delle relative censure. Si e', infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 15495 del 2/7/2009) che "l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda - imposto, a pena di improcedibilita', dall'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 - non puo' dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell'ordinamento e con i criteri di fondo dell'intervento legislativo di cui al citato Decreto Legislativo n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall'articolo 1362 c.c. e segg. e, in ispecie, con la regola prevista dall'articolo 1363 c.c., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l'interpretazione esaustiva della questione che interessa".

Una ulteriore causa di improcedibilita' discende dalla mancata produzione nel presente giudizio dei certificati medici che avrebbero attestato la diversita' delle malattie che avrebbero concorso, secondo la tesi di parte ricorrente, a configurare l'auspicata ipotesi del comporto lungo.

La causa di inammissibilita' risiede, invece, nella formulazione del quesito di diritto che e' posto in termini astratti inidonei a far comprendere il vizio logico-giuridico in cui sarebbe incorso il giudicante nella interpretazione della normativa collettiva di riferimento, al punto che in maniera apodittica si afferma che la corretta applicazione delle richiamate norme avrebbe comportato di per se' l'illegittimita' dell'impugnato licenziamento.

Si e', infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 7197 del 25/3/2009) che "il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, cosi' da consentire al giudice di legittimita' di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che e' inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia".

2. Col secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del diritto a fruire dell'aspettativa non retribuita, in base all'articolo 19 del vigente c.c.n.l. del settore dell'industria metalmeccanica privata, e dei principi di correttezza e buona fede, ai sensi dgli articoli 1175 e 1375 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

In particolare il ricorrente si duole dell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata con la quale si e' evidenziato che l'azienda non era tenuta a far usufruire al lavoratore l'aspettativa non retribuita, mentre a suo giudizio l'omessa comunicazione di una tale possibilita' da parte della datrice di lavoro comportava l'illegittimita' del licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Il motivo e' infondato.

Invero, non solo il ricorrente non produce il contratto collettivo sul quale fonda la doglianza in esame, ma deduce una violazione, in realta', insussistente.

Si e', infatti, affermato (Cass. sez. lav. n. 13396 13/9/2002) che "il lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto non puo' lamentare che il datore di lavoro non l'abbia messo in grado di avvalersi del diritto, previsto dal contratto collettivo, di fruire di un periodo di aspettativa al termine del comporto, dal momento che il datore di lavoro non e' tenuto a sollecitare il ricorso all'aspettativa e, d'altra parte, la normativa legale e contrattuale deve essere nota ad entrambe le parti del rapporto".

Piu' di recente si e' ribadito (Cass. sez. lav. n. 12563 4/6/2014) che "nel rapporto di lavoro i principi di correttezza e buone fede rilevano, come norme di relazione con funzione di fonti integrative del contratto (articolo 1374 c.c.), ove ineriscano a comportamenti dovuti in relazione ad obblighi di prestazione imposti al datore di lavoro dal contratto collettivo o da altro atto di autonomia privata; ne consegue che, in assenza di qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro non ha l'onere di avvertire preventivamente il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto per malattia al fine di permettere al lavoratore di esercitare eventualmente la facolta', prevista dal contratto collettivo, di chiedere tempestivamente un periodo di aspettativa".

3. Col terzo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione del diritto alla tutela della salute e del comportamento aziendale, il ricorrente impugna la motivazione della sentenza laddove e' affermato che l'azienda non aveva violato l'articolo 2087 c.c., per avergli fatto svolgere mansioni pesanti e contrarie al suo stato di salute.

Il motivo e' infondato.

Invero, con motivazione di fatto adeguata ed esente da rilievi di tipo logico-giuridico, la Corte territoriale ha spiegato che mancavano al riguardo allegazioni specifiche sulla gravosita' dell'attivita' sul tornio, nonche' sul nesso causale dell'attivita' con la malattia e sulla segnalazione tempestiva di tale incompatibilita' al datore di lavoro, posto che i certificati medici erano del 26/5 e del 21/6/2005; inoltre, mancavano i documenti sanitari sulla incompatibilita' della predetta attivita' con la malattia. La Corte di merito ha, inoltre, chiarito che la societa' aveva fatto eseguire in data 21/2/2006 la visita del medico aziendale, il quale aveva ritenuto compatibile l'adibizione del lavoratore alle mansioni, dopo le operazioni subite.

4. Col quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del principio di tempestivita' del recesso sostenendo che la societa' era a conoscenza, sin dal mese di gennaio del 2006, della circostanza del superamento del periodo di comporto, e che cio' nonostante aveva prolungato il rapporto di lavoro fino al mese di aprile del 2006, allorquando lo aveva immediatamente risolto, per cui male aveva fatto la Corte di merito a non tener conto di tale situazione che incideva negativamente sulla legittimita' del licenziamento.

Il motivo e' infondato.

Invero, "la tempestivita' del recesso conseguente al superamento del periodo di comporto deve essere considerata in relazione all'esigenza di un ragionevole "spatium deliberandi" che va riconosciuto al datore di lavoro perche' egli possa convenientemente valutare nel suo complesso la sequenza di episodi morbosi del lavoratore in rapporto agli interessi dell'azienda. Ne consegue che il giudizio sulla tempestivita', o meno, del recesso non puo' conseguire alla rigida e meccanica applicazione di criteri temporali prestabiliti, ma va condizionato, invece, ad una compiuta considerazione di ogni significativa circostanza idonea a incidere sulla valutazione datoriale circa la sostenibilita', o meno, delle assenze del lavoratore in rapporto con le esigenze dell'impresa, in un'ottica delle relazioni aziendali improntata ai canoni della reciproca lealta' e della buona fede, che comprendono, fra l'altro, la possibilita', rimessa alla valutazione dello stesso imprenditore nell'ambito delle funzioni e delle garanzie di cui all'articolo 41 Cost., di conservazione del posto di lavoro anche oltre il periodo di tutela predeterminato dalle parti collettive, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'impresa" (Cass. sez. lav. n. 23920 del 25/11/2010).

Orbene, a tal riguardo la Corte territoriale ha posto in evidenza, con congrua ed adeguata motivazione immune da rilievi di legittimita', che dopo che il comporto era stato superato a gennaio il dipendente era stato assente, pressoche' ininterrottamente, godendo delle ferie, dei permessi e della cassa integrazione guadagni, per cui non sussisteva un obbligo della datrice di lavoro di procedere immediatamente al licenziamento, potendosi riconoscerle uno spatium deliberano ragionevole affinche' potesse convenientemente valutare nel suo complesso la sequenza degli episodi morbosi del lavoratore in rapporto agli interessi dell'azienda e a quello del medesimo lavoratore a trarre giovamento dal prolungamento del periodo di riposo.

5. Col quinto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del principio di comunicazione analitica ex articoli 1175 e 1375 c.c. e del principio di difesa delle assenze in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, in quanto assume che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto che non sussisteva un obbligo per l'azienda di comunicare la somma analitica delle assenze cumulate dal lavoratore per malattia, mentre a suo giudizio una tale comunicazione gli avrebbe consentito di impugnare compiutamente il recesso.

Il motivo e' infondato.

Si e', infatti, affermato (Cass. Sez. lav. n. 23920 del 25/11/2010) che "il licenziamento per superamento del periodo di comporto e' assimilabile non al licenziamento disciplinare, ma a quello per giustificato motivo oggettivo. Ne consegue che il datore di lavoro, non ha l'onere di indicare le singole giornate di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni piu' complessive come la determinazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato".

6. Col sesto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2110 c.c. e dell'articolo 19 del vigente c.c.n.l. del settore dell'industria metalmeccanica privata, in quanto si sostiene che, ai fini del computo del periodo di comporto breve, non si e' tenuto conto delle assenze per ferie, delle giornate di domenica e delle festivita', con conseguente illegittimita' del licenziamento intimato proprio per il superamento di detto periodo.

Il motivo presenta sia un profilo di improcedibilita', per la mancata produzione del contratto collettivo, che di infondatezza, non avendo il ricorrente censurato la parte della motivazione in cui e' posto in evidenza che solo nel giudizio d'appello egli aveva eccepito che ai fini del computo dei dodici mesi dovevano escludersi il periodo di ricovero ospedaliero e le giornate di domenica, dopo che il primo giudice aveva accertato il superamento del periodo di comporto in mancanza di specifica contestazione al riguardo da parte del lavoratore. Infatti, il giudice di secondo grado poneva in rilievo che si trattava di una nuova prospettazione dei fatti che per consentire alla controparte ed al giudice di primo grado una verifica analitica presupponeva specifiche deduzioni con riferimento alla documentazione prodotta.

7. Col settimo motivo, dedotto per contraddittorieta' ed insufficienza della motivazione, il ricorrente contesta il responso del medico aziendale in merito al fatto che egli era stato adibito a lavori confacenti al suo stato di salute ed assume che doveva essere ammesso a provare con altri medici quanto da lui sostenuto.

Il motivo e' infondato in quanto attraverso tale tipo di censura viene sostanzialmente posto in atto un tentativo di rivisitazione del merito istruttorio gia' adeguatamente scrutinato dai giudici d'appello e come tale inammissibile nella presente sede di legittimita'.

Orbene, non va dimenticato che "in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimita' non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi' la sola facolta' di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formate, delle argomentazioni svolte dal giudice dei merito, a quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilita' e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita' dei fatti ad essi sottesi, dando, cosi', liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, e' necessario un rapporto di causalita' fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, i mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita', l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento e' fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base (Cass. Sez. 3 n. 9368 del 21/4/2006; in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 15355 del 9/8/04).

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimita' seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di euro 3500,00 per compensi professionali e di euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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