Il lavoratore che durante il periodo di prova viene assegnato a mansioni diverse non può essere illegittimamente licenziato

L'assegnazione, durante il patto di prova, a mansioni radicalmente diverse da quelle indicate nella clausola dà direttamente luogo ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con tutte le conseguenze di caso, ivi compresa la necessita' della giusta causa per intimare il licenziamento. E' qaunto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile,con sentenza del 5 dicembre 2007, n. 25301.



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pa.Fa. aveva citato la Bu. spa davanti al Pretore di Roma, chiedendo venisse dichiarata la illegittimita' del recesso intimatogli da detta societa' durante il periodo di prova e quindi il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero la reintegra nel posto di lavoro. Nel contraddittorio con la societa', il Tribunale adito, nelle more succeduto al Pretore, rigettava la domanda, riconoscendo solo la somma di lire 409.815 a titolo di credito di lavoro.

Su impugnazione di entrambe le parti, la locale Corte d'appello, con la sentenza qui impugnata, riformando la statuizione di primo grado, dichiarava illegittimo il recesso e condannava la societa' a pagare, a titolato risarcitorio, la somma di euro 6.897,404" (detratta la somma di lire 409.815 di cui alla statuizione di primo grado).

La Corte Territoriale - premesso che nel patto di prova devono essere indicate le mansioni su cui la prova si' deve svolgere - rilevava che nella specie erano state indicate nel contratto le mansioni di guardia giurata, mentre era incontestato che di fatto il Pa. aveva svolto attivita' di autista, fattorino e cameriere, ancorche' la societa' avesse invocato a suo favore la circostanza, ex adverso dedotta, dello svolgimento anche di talune incombenze domestiche. Nel caso, come quello in esame, di adibizione a mansioni diverse da quelle pattuite, soggiungeva la Corte Territoriale, il recesso durante il patto di prova deve ritenersi illegittimo. Quanto alle conseguenze di tale illegittimita', possono darsi due diverse ipotesi: nel caso d i recesso dopo la scadenza della prova, o di recesso imputabile a motivo illecito, oppure in caso di assegnazione a mansioni radicalmente diverse, il rapporto deve considerarsi a tempo indeterminato, con tutte le conseguenze del caso, ivi compreso il diritto alla reintegra nel posto di lavoro; nel caso invece di assegnazione a mansioni non coincidenti con quelle di assunzione, il lavoratore avra' diritto, ove possibile, alla prosecuzione della prova, oppure al risarcimento del danno. Nella specie, in cui era pacifico che il lavoratore si era dimesso dal precedente posto per lavorare presso la Bu. spa, valutando il periodo medio di disoccupazione, tale danno doveva quantificarsi nella misura di cinque mensilita' di retribuzione.

Avverso detta sentenza il Pa. propone ricorso affidato ad un motivo.

Resiste la societa' con controricorso e ricorso incidentale con due motivi illustrati da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 335 cod. proc. civ..

Con l'unico motivo del ricorso principale si denunzia difetto di motivazione perche' la Corte Territoriale non avrebbe spiegato le ragioni ne' del rigetto della domanda di reintegra nel posto di lavoro, ne' del rigetto della domanda di erogazione di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della reintegra. Ed infatti, come peraltro la stessa sentenza aveva rilevato, nel caso di assegnazione a mansioni radicalmente diverse da quelle pattuite, il rapporto deve ritenersi trasformato a tempo indeterminato, con conseguente applicazione della regola per cui il recesso deve essere sorretto da giusta causa, pena, in mancanza, la reintegra nel posto di lavoro ed il pagamento, a titolo risarcitorio, di tutte le retribuzioni maturate (non avendo la societa' eccepito la mancanza del limite dimensionale).

Con il primo motivo del ricorso incidentale si censura la sentenza per violazione dell'articolo 2096 cod. civ., Legge n. 608 del 1966, articolo 10, articolo 2697 cod. civ., articoli 112, 113, 115, 116, 416 e 436 cod. proc. civ., e per difetto di motivazione, non essendo stato dimostrato in causa che le mansioni svolte erano diverse da quelle di guardia giurata determinate nel patto di prova; ne', contrariamente a quanto affermato in sentenza, questa circostanza potrebbe considerarsi non contestata, dal momento che in comparsa di costituzione essa societa' lo aveva espressamente negato, avendo affermato che il lavoro svolto era proprio quello indicato nel patto, e cioe' quello di addetto alla sicurezza della famiglia Bu. , come peraltro ammesso nello stesso ricorso introduttivo, in cui il lavoratore aveva dichiarato di avere svolto mansioni di' autista, accompagnando l'amministratore delegato e la sua famiglia, compiti tutti rientranti nel concetto di sicurezza aziendale. Inoltre la Corte non avrebbe spiegato le ragioni per cui le mansioni ulteriori, eventualmente attribuite al Pa. , avrebbero sostanzialmente mutato l'oggetto della prestazione lavorativa ed avrebbero quindi inciso sul giudizio espresso dalla societa' per cui il medesimo non aveva i requisiti necessari a svolgere i compiti di guardia giurata.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere attribuito al lavoratore il risarcimento del danno con valutazione equitativa, senza pero' che nessuna domanda in tal senso fosse stata spiegata dalla controparte, la quale aveva chiesto solo la reintegra nel posto di lavoro e le retribuzioni ai sensi della Legge n. 300 del 1970, articolo 18.

Il primo motivo del ricorso incidentale merita accoglimento, con conseguente assorbimento del secondo, nonche' dell'unico motivo del ricorso principale. La Corte Territoriale infatti - dopo avere proceduto alla descrizione delle due diverse ipotesi di assegnazione, durante il patto di prova, a mansioni diverse da quelle indicate nella clausola: mansioni radicalmente diverse che danno direttamente luogo ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con tutte le conseguenze di caso, ivi compresa la necessita' della giusta causa per intimare il licenziamento, e mansioni semplicemente non coincidenti con quelle pattuite, che danno luogo alla prosecuzione della prova o al risarcimento del danno - non ha spiegato i motivi per cui, nel caso in esame, si verserebbe nell'ultima ipotesi descritte di non coincidenza tra le mansioni pattuite e quelle in concreto svolte. In particolare non si chiariscono in sentenza le ragioni per cui le mansioni di fatto assegnate durante la prova, autista in citta' e fuori citta' del Bu. e dei familiari, siano da ritenersi non coincidenti con quelle concordate, che pacificamente erano quelle di addetto alla sicurezza della famiglia Bu. . Ed infatti il trasporto in auto del Bu. e della famiglia, non vale a negare, quanto meno in via teorica ed in assenza di motivi ostativi in sentenza non indicati, che al medesimo si associassero, caratterizzandolo, le mansioni di vigilanza e di protezione che sulle medesime persone erano state pattuite. In altri termini, lo svolgimento delle mansioni di autista non escludeva quelle di guardia giurata addetta alla protezione e sicurezza della famiglia. E' ben vero che in sentenza si indicano come di fatto assegnate anche mansioni diverse, come quelle di fattorino e cameriere sicuramente estranee ai pattuiti compiti di sicurezza. Tuttavia risulta nella medesima pronunzia, come peraltro dedotto nel ricorso introduttivo, che erano state concordate, in aggiunta, anche alcune incombenze domestiche e non risulta dalla motivazione che queste ultime, in concreto, fossero state assegnate in misura cosi' preponderante da alterare l'equilibrio contrattuale complessivo (che vedeva come incombenza principale quella di guardia giurata) e quindi tale da incidere sul complessivo giudizio di inidoneita' formulato dal datore di lavoro al termine della prova.

La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo,accoltoci difetto di motivazione, che determina l'assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale e dell'unico motivo di quello principale; e la causa va rinviata ad altro Giudice, che si designa nella medesima Corte d'appello di Roma in diversa composizione, la quale decidera' anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo e l'unico motivo del ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

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