Il lavoratore che ha lavorato ininterrottamente e con stabile inserimento nell'organizzazione aziendale è subordinato

Si configura la sussistenza di un rapporto dipendente, anche se alla base c'è un accordo di prestazioni autonome, quando il lavoratore ha lavorato ininterrottamente e con stabile inserimento nell'organizzazione aziendale. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 27 gennaio 2009, n. 1897)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERCURIO Ettore - Presidente

Dott. ROSELLI Federico - Consigliere

Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso n. 15475/2005 proposto da:

PO. IT. S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Prof. Ca. En. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 25/b, presso lo studio dell'Avv. PESSI Roberto, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

PE. LU. , elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei Prati degli Strozzi n. 26, presso lo studio dell'Avv. Filippo Bauzulli. rappresentato e difeso dall'Avv. FORTUNATO Loris del foro di Lecce come da procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza n. 1208/04 della Corte di Appello di Lecce del 1.06.2004/11.06.2004 (R.G. n. 2291 dell'anno 2003).

Udita la relazione della causa svelta nella Pubblica udienza del 3.12.2008 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l'Avv. Marco Rigi Luperti, per delega Avv. Roberto Pessi, per la ricorrente S.p.A. Po. It. e l'Avv. Filippo Bauzelli, per delega Avv. Loris Davide Fortunato, per il controricorrente Pe. ;

sentito il P.M., in persona del Sosto Proc. Gen. Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 22.02.2000, Pe.Lu. esponeva:

- di avere svolto il normale servizio presso l'Ufficio postale di (OMESSO) fin dal (OMESSO) in qualita' di incaricato del recapito telegrammi ed espressi, raccomandate ed atti giudiziari;

- di avere percepito la retribuzione stabilita del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1816 del 1960, ex articolo 47, ossia in base alle prestazioni fornite;

- di avere intrattenuto con le Po. it. un rapporto stabile e continuativo con inserimento sistematico nell'organizzazione dell'Ente Po. .

- che il rapporto, per come si era svolto, rientrava nella previsione di cui all'articolo 2094 cod. civ..

Tutto cio' premesso, chiedeva il riconoscimento dell'esistenza di un corso un rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dall'anzidetta data del (OMESSO) con diritto all'inquadramento nell'Area di Base e al conseguente trattamento economico e giuridico.

A seguito di licenziamento verbale intervenuto nel frattempo ((OMESSO)) il Pe. impugnava tale provvedimento espulsiva, che veniva sospeso a seguito di ordinanza cautelare.

Il giudizio di merito, susseguente alla fase cautelare, veniva riassunto dallo stesso Pe. con ricorso 9.08.2000, che ribadiva la richiesta di riconoscimento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato dal (OMESSO) al (OMESSO) e delle differenze retributive ex articolo 2126 cod. civ., nonche' la richiesta di inquadramento nell'Area di Base con la qualifica di fattorino ai sensi del CCNL del 1994 con il relativo trattamento economico e giuridico.

Con lo stesso ricorso il Pe. chiedeva declaratoria di nullita' del licenziamento, con condanna della societa' al risarcimento del danno ed accessori.

Le Po. It. contestavano le pretese del Pe. con riferimento ad entrambi i giudizi, eccependo, in ogni caso, la prescrizione quinquennale.

Riuniti i due giudizi, all'esito dell'istruzione ed escussi i testi ammessi, il Tribunale del Lavoro di Lecce con sentenza del 27.03.2003 cosi' provvedeva: accoglieva le domande e, per l'effetto, dichiarava intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato dal (OMESSO); dichiarava il diritto del Pe. ad essere inquadrato nell'Area di Base con la qualifica di fattorino dal (OMESSO) (data di trasformazione dell'Ente Po. ); condannava le Po. It. al pagamento, in favore del Pe. , delle differenze retributive derivanti dall'applicazione del CCNL di categoria dal (OMESSO) (con prescrizione dei crediti relativi al periodo precedente), oltre interessi e rivalutazione, nonche' alla regolarizzazione della sua posizione assicurativa e previdenziale;

dichiarava l'illegittimita' del licenziamento intimato verbalmente il (OMESSO) e, per l'effetto, ordinava alla parte resistente di reintegrare il Pe. nel posto di lavoro precedentemente occupato, condannando la societa' al pagamento delle retribuzioni mensili dalla data del licenziamento sino alla data di effettiva reintegra, oltre accessori, nonche' alla rifusione delle spese processuali.

Tale decisione, a seguito dell'appello delle Po. It. , e' stata confermata dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 1208 del 2004.

Il giudice di appello in particolare ha osservato che nella specie, pur essendo stato conferito al Pe. l'incarico della Legge n. 370 del 1974, ex articolo 12, in base ad un accordo di prestazione di lavoro autonomo, lo stesso lavoratore in realta' era stato incaricato di provvedere al recapito della corrispondenza speciale ed era stato incardinato nell'organizzazione dell'Ufficio postale con stabile inserimento per oltre otto anni e con osservanza del normale orario di lavoro, dal che la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, confermato anche dalle dichiarazioni dei testi escussi.

La Corte Territoriale ha ritenuto che comunque alla fattispecie non potesse trovare applicazione la Legge n. 370 del 1974, articolo 12, giacche' il Pe. non poteva dirsi, stante l'ininterrotto periodo di lavoro di otto anni e mezzo, "incaricato di volta in volta".

Le Po. It. ricorrono contro la sentenza di appello con unico motivo, illustrato con memoria ex articolo 378 c.p.c.. Il Pe. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo la ricorrente societa' denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell'articolo 2094 cod. civ., in tema di configurabilita' di un rapporto di lavoro subordinato, nonche' vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Osserva in particolare, ribadendo l'assunto difensivo svolto nella fase di merito, che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto che tra il lavoratore e l'ente postale fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato, non considerando che tale rapporto era sorto ai sensi della Legge n. 370 del 1974, articolo 12, in presenza di esigenze contingenti, in relazione alle quali Direttore dell'Ufficio Postale di volta in volta aveva affidato singoli incarichi con istruzioni circa il luogo di espletamento del servizio e delle zone di recapito e consegna di telegrammi ed espressi, con erogazione di un compenso sulla base dei pezzi recapitati.

In questa situazione, ad avviso della ricorrente, il giudice di appello, in assenza di precisi indici di subordinazione ed essendosi in presenza di elementi compatibili con l'uno e l'altro tipo di rapporto (autonomo o subordinato), avrebbe dovuto tenere conto della volonta' delle parti, da intendersi nel senso di instaurare un rapporto di lavoro autonomo.

La ricorrente sostiene, infine, che la sentenza di appello dall'erroneo accertamento della sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro in causa ha tratto la conseguenza della nullita' dell'intimato licenziamento, da ritenersi al contrario pienamente legittimo in presenza di un rapporto di lavoro autonomo.

2. Le esposte censure sono infondate e vanno disattese.

La corte salentina ha affrontato con ampia disamina tutte le problematiche sollevate dalle Po. It. . in primo luogo quella relativa alla natura del rapporto di lavoro in relazione alla Legge n. 370 del 1974, articolo 12, ritenendone l'inapppicabilita' al caso di specie, essendo stata svolta l'attivita' dal Pe. per oltre otto anni e quindi non "di volta in volta", come prevede la richiamata norma.

La stessa Corte ha, poi, verificato con indagine di fatto l'esistenza degli elementi della subordinazione sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi e motivato la positiva conclusione in tal senso, ponendo in rilievo che il Pe. svolse da solo una imponente mole di lavoro per molti anni (alle operazioni di consegna occorreva aggiungere anche le operazioni di preparazione e registrazione prima e le operazioni di deposito in ufficio poi), il tutto in maniera continuativa nell'ambito della organizzazione produttiva dell'Ente e con assoggettamento alle direttive generali e, a volte, particolari e specifiche. del datore di lavoro.

A tale valutazione, sorretta da adeguata e logica motivazione, come gia' detto, la ricorrente si e' limitata ad opporre un diverso apprezzamento, non consentito in sede di legittimita'.

3. In conclusione il ricorso e' destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore dell'antistatario Avv. Loris Fortunato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in euro 10,00 oltre euro 3.000,00 per onorari ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, con distrazione a favore dell'Avv. Loris Fortunato.

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