Il lavoratore che per anni renda le proprie prestazioni lavorative in un determinato periodo dell'anno è lavoratore subordinato part-time

La prestazione part-time può svolgersi soltanto nel corso di un determinato periodo dell'anno, in cui esigenze di carattere economico la rendono necessaria - come nel caso di attivita' svolte in un complesso di piscine all'aperto, operative soltanto nella stagione in cui la temperatura e' piu' elevata. Ne consegue che si configura un'ipotesi di part-time verticale nel caso di un lavoratore che, periodicamente anno per anno nei periodi di apertura degli impianti, abbia reso le proprie prestazioni lavorative.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 28 ottobre 2009, n. 22823



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11832-2006 proposto da:

SI. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 11 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FO. GI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studi o degli avvocati AIELLO FILIPPO e DE SANTI SERGIO, che lo rappresentano e difendono, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5274/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/11/2005 R.G.N. 7667/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2009 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

udito l'Avvocato BITTERMAN EDOARDO per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;

udito l'Avvocato AIELLO FILIPPO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor Fo.Gi. ha convenuto in giudizio la societa' Si. sostenendo di aver lavorato per questa ultima presso il complesso di piscine e servizi di ristorazione denominato (OMESSO) negli anni (OMESSO), durante i periodi estivi di apertura degli impianti.

Il ricorrente deduceva la natura subordinata dei rapporti di lavoro, da ritenersi a tempo indeterminato fin dalla prima assunzione, oppure, gradatamente, da quelle successive, e chiedeva che venisse dichiarata appunto l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal giugno 1995, con condanna della societa' al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e delle differenze retributive. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma dichiarava la nullita' dei termini apposti ai successivi contratti annuali, e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannava la societa' a riammettere in servizio il lavoratore a corrispondergli le retribuzioni dall'ottobre 2000, data di offerta delle prestazioni, e fino al ripristino del rapporto, oltre ad una somma a titolo di differenze retributive.

Con sentenza n. 5274, in data 24 giugno/10 novembre 2005, la Corte d'Appello di Roma accoglieva in parte l'impugnazione della Si. , e dichiarava che tra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a partire dal primo giugno 1995 e tuttora in corso, con part-time verticale dal primo giugno a 15 settembre 1995 di ogni anno.

Condannava percio' la societa' a riammettere in servizio l'appellato e a corrispondergli le retribuzioni spettanti, per i mesi sopra indicati, dall'anno 2001 al ripristino del rapporto, oltre interessi e rivalutazione; confermava, infine la somma gia' riconosciuta in primo grado a titolo di differenze retributive. Avverso la sentenza di appello, notificata il 14 febbraio 2006, la societa' Si. ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi di impugnazione, notificato, in termine, il 14 aprile 2006. L'intimato signor Fo. ha resistito con controricorso notificato, in termine, il 24 maggio 2006. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Nel primo motivo di impugnazione la societa' ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2094, 2222 e segg. c.c., articolo 409 c.c., n. 3, articolo 155 c.p.c., articolo 2697 c.c., articolo 1325 c.c., n. 4, articoli 1362 ss., e 1372 c.c., nonche' la carenza di motivazione su di un punto essenziale della controversia.

La ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti sulla base della quale il giudice del merito ha ritenuto che tra le parti fosse intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e non di semplici contratti di lavoro autonomo.

1.2. Il motivo e' infondato, perche' le censure proposte si risolvono nella mera riproposizione di questioni di fatto, relative alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione delle prove, che proprio perche' tali non possono essere oggetto di un nuovo esame in questa sede di legittimita'.

In realta', la ricorrente si limita a contrapporre inammissibilmente le proprie valutazioni a quelle del giudice del merito.

Gli elementi indicati non sono certo significativi: non rileva che sia il contratto di lavoro a tempo subordinato come quello di lavoro autonomo possano essere stipulati anche in forma orale, oltre che in forma scritta.

Ugualmente non e' rilevante il numero delle ricevute prodotte ed il fatto che si riferissero soltanto ad alcune mensilita'.

Invece, l'osservanza di un orario di lavoro imposto dalle parti puo' forse non essere un elemento decisivo, ma costituisce sicuramente un indice significativo nel senso del carattere subordinato del rapporto.

Ne' sussiste il lamentato difetto di motivazione.

Al contrario, la motivazione della sentenza poggia su una precisa ricostruzione e rielaborazione critica degli elementi raccolti, ed in particolare delle risultanze delle prove testimoniali, e non e' scalfita dalle generiche contestazioni della ricorrente.

2.1. Nel secondo motivo di impugnazione denunzia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1322 c.c., articolo 1325 c.c., n. 4, articolo 1372 c.c., della Legge n. 230 del 1962, articolo 1 e articolo 112 c.p.c., e nuovamente la carenza e contraddittorieta' della motivazione su punti decisivi della controversia.

Critica la sentenza per avere ritenuto che tra le parti fosse proseguito un rapporto di lavoro nonostante che per ben cinque anni i successivi rapporti di lavoro si fossero estinti per concorde volonta' delle parti alla fine di ogni stagione. Secondo la ricorrente non si poteva sostenere che un rapporto di lavoro possa proseguire a tempo indeterminato soltanto per un determinato periodo dell'anno, legato ad esigenze stagionali, dovendosi ritenere, invece, che un rapporto di lavoro stagionale sia destinato a chiudersi entro un periodo di tempo determinato dalla sua stessa causa.

2.2. Il motivo e' infondato, e, in ogni caso, parzialmente inammissibile.

Nell'ordinamento italiano tutti i negozi giuridici, anche quelli non specificamente previsti dalla normativa (sia codicistica che speciale), sono ammessi se non specificamente vietati; l'articolo 1322 c.c. dispone, infatti, che "le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (...).

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purche' siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico".

La norma vale non sono per i contratti in genere, ma anche per quelli di lavoro.

Tanto premesso in linea di principio, va rilevato, con riferimento piu' specifico al caso di specie, che esistono attivita' economiche che si svolgono soltanto in determinati periodi dell'anno, e che richiedono percio' personale (o un supplemento di personale) solo in questi periodi. La limitazione della prestazione a questi periodi e l'attribuzione al rapporto di una forma di stabilita' funzionale alla sua periodica ripetizione risponde cosi' ad esigenze pratiche di entrambe le parti: e' interesse dei lavoratori lo svolgimento di un'attivita' lavorativa in quel determinato periodo dell'anno (oppure almeno in esso), ma e' interesse del datore di lavoro poter contare per quel periodo sull'apporto lavorativo di personale gia' conosciuto e gia' a conoscenza del lavoro da svolgere.

Queste opposto esigenze appaiono sicuramente meritevoli di tutela, come richiesto dall'articolo 1322 c.c., e non vi e' percio' per non riconoscere validita' ai contratti destinati a soddisfarle. La contrattazione collettiva ha elaborato a questo fine la figura appunto del cosiddetto part-time verticale.

La limitazione temporale in questo caso non fa riferimento, come nel piu' comune part-time orizzontale, al periodo giornaliero, o settimanale, di svolgimento della prestazione, ma alla sua ripetizione anno per anno in un periodo di tempo determinato (oppure in piu' periodi determinati).

In sostanza la prestazione part-time si svolge soltanto nel corso di un determinato periodo dell'anno, quello in cui esigenze di carattere economico la rendono necessaria - come appunto nel caso di specie che si riferiva ad attivita' svolte in un complesso di piscine all'aperto, operative soltanto nella stagione in cui la temperatura e' piu' elevata - ed in questo periodo limitato si svolge a tempo pieno (o addirittura con un sovrappiu' di ore straordinarie).

Il part-time verticale e' perfettamente lecito ed ammissibile non solo quando previsto dalla contrattazione collettiva, ma anche quando concordato dalle parti singole (anche soltanto nel senso di essere imposto dal datore ed accettato dal prestatore).

Una volta che si ammetta, come si deve ammettere, la piena legittimita' di questa forma negoziale, la sua ammissibilita' deve estendersi necessariamente anche ai rapporti orali, non formalizzati.

Sul piano della violazione di legge il secondo motivo di impugnazione e' dunque infondato.

2.3. In linea di fatto, il giudice del merito ha ritenuto, in base alla propria ricostruzione dei fatti, che nel caso di specie, in cui il signor Fo. svolgeva le proprie prestazioni periodicamente anno per anno nei periodi di apertura degli impianti, ci si trovasse appunto di fronte ad una ipotesi di part-time verticale. La societa' lo contesta anche in linea di fatto, ma questa censura e' inammissibile per le stesse ragioni, gia' esposte, per cui sono inammissibili quelle contenute nel primo motivo di impugnazione; anche in questo caso la ricorrente ripropone inammissibilmente questioni di fatto non suscettibili di un nuovo esame in questa fase di legittimita'.

Anche su questo punto, peraltro, la decisione appare correttamente ed adeguatamente motivato, ne' appare toccato dalle critiche generiche della Si. . Va escluso, in particolare, che il rapporto a tempo indeterminato sia stato interrotto a causa dello svolgimento di altre attivita' lavorative, perche' queste ultime erano anche esse di carattere stagionale, e - come precisato dalla sentenza a pag. 5 della motivazione - concernevano lavori svolti in periodi ed orari diversi; e' connaturato con la struttura del part-time verticale e con le esigenze a cui e' destinato ad assolvere che il prestatore sia obbligato a porre a disposizione del datore le proprie energie lavorative nel corso dei periodi, gia' noti, in cui si svolgera' quella certa attivita' e sara' necessario il suo apporto.

Cio' significa, pero', che negli altri periodi dell'anno, in concreto quelli in cui il centro non sara' operativo, il prestatore e' libero di dispone altrimenti delle proprie energie, e percio' anche di svolgere una diversa attivita' lavorativa, che sia a sua volta temporanea, o comunque tale da non interferire con l'adempimento degli obblighi assunti nei confronti del datore di lavoro.

3. In conclusione dunque il ricorso deve essere rigettato perche' infondato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

la Cotte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in euro 27,00 oltre ad euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA.

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