Il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto ad ogni compenso di carattere continuativo e, pertanto, anche del premio produzione

In caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento del lavoratore nell'ambito della cosiddetta tutela reale, la retribuzione globale di fatto, cui fa riferimento l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 nel testo modellato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, quale parametro di computo sia del risarcimento del danno patito sia della determinazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, deve includere non soltanto la retribuzione base ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, quale (come nella specie) il premio di produzione, una volta riconosciutone il carattere retributivo, dovendosi invece escludere dal compenso i soli compensi aventi natura indennitaria o di rimborso spese.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 4 ottobre 2011, n. 20266



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 24715/2007 proposto da:

PO. IT. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso lo studio dell'avvocato URSINO Anna Maria (DIREZIONE AFFARI LEGALI PO. IT. ), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

FA. NI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO D'AUBRY 3, presso lo studio dell'avvocato BOCCADAMO Giorgio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGIOLELLI DANTE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 590/2006 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 12/10/2006 R.G.N. 866/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l'Avvocato ANGIOLELLI DANTE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La Corte d'Appello di L'Aquila, rigettando il gravame, ha confermato la sentenza che aveva condannato Po. It. S.p.A. a pagare a Fa. Ni. le retribuzioni maturate dalla data dell'illegittimo collocamento a riposo sino al sessantacinquesimo anno di eta', comprendendo in esse anche le competenze accessorie ossia il premio di produttivita'. La Corte di merito ha messo in rilievo che non era contestato che durante il periodo di servizio il Fa. avesse percepito tale premio ed ha ritenuto che non fosse rilevante il mancato raggiungimento degli obiettivi, ricollegandosi l'assenza del lavoratore dal servizio all'illegittima condotta dal datore. La Corte ha inoltre osservato che il premio non era collegato ad una specifica posizione organizzativa od a specifiche prestazioni sicche' non aveva rilievo la mancata indicazione da parte del lavoratore della qualifica rivestita e dell'ufficio di appartenenza.

Po. it. S.p.A. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per un motivo. L'intimato resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'unico motivo di ricorso addebita alla sentenza impugnata di avere in violazione e con falsa applicazione dell'articolo 1363 cod. civ., in riferimento all'articolo 67 del contratto collettivo di lavoro del 26 novembre 1994, nonche' con motivazione viziata, ritenuto che il premio di produttivita' costituisca elemento strutturale della retribuzione continuativamente erogata e percepita dal lavoratore prima del recesso della societa'.

Il ricorso e' ammissibile perche' il quesito, ancorche' molto sintetico, consente di comprendere la questione di diritto sottoposto alla Corte e di darvi quindi risposta.

Il ricorso e' tuttavia infondato.

Questa Corte decidendo una questione analoga ha fissato il principio di diritto secondo cui in caso di declaratoria di illegittimita' del licenziamento del lavoratore nell'ambito della cosiddetta tutela reale, la retribuzione globale di fatto, cui fa riferimento la Legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, nel testo modellato dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108, quale parametro di computo sia del risarcimento del danno patito sia della determinazione dell'indennita' sostitutiva della reintegrazione, deve includere non soltanto la retribuzione base ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalita' della prestazione in atto momento del licenziamento, quale (come nella specie) il premio di produzione, una volta riconosciutone il carattere retributivo, dovendosi invece escludere dal compenso i soli compensi aventi natura indennitaria o di rimborso spese (Cass. 3787/2009).

La Corte di merito ha accertato che l'emolumento in questione aveva carattere continuativo e ed era stato percepito fino al momento del licenziamento mentre non era legato ad alcuna particolare posizione organizzativa ne' a specifiche prestazioni da parte del lavoratore. Cio' rende irrilevante, come esattamente affermato dalla sentenza impugnata che, in quanto assente, il lavoratore non abbia potuto realizzare gli obiettivi ai quali il premio era collegato, essendo l'assenza riconducibile ad una unilaterale ed illegittima determinazione del datore di lavoro, produttiva, fra l'altro, del danno collegato alla mancata realizzazione degli obiettivi, che deve pertanto essere anch'esso risarcito.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in euro 40,00, oltre ad euro 2.500,00 per onorari nonche' I.V.A., C.P.A. e spese generali.

 

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