Il lavoratore può essere adibito a mansioni superiori anche se non sia in possesso del titolo di studio richiesto dal contratto collettivo

In forza del principio del favor prestatoris, ai sensi dell'art. 2103, primo comma, c.c. lo svolgimento di mansioni superiori dà diritto alla promozione anche in mancanza del titolo di studio previsto dal contratto collettivo per la qualifica più elevata. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con n. 17940 del 23 agosto 2007, che ha tuttavia precisato che l’esercizio delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore conferita deve ritenersi precluso qualora il titolo di studio o altro requisito analogo sia richiesto, da norme inderogabili, per lo svolgimento di determinate attività.

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