Il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto

Il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso, sicché non contrasta con alcuna norma o principio dell'ordinamento giuridico la clausola con cui si prevedano limiti all'esercizio di detta facoltà, stabilendosi a carico del lavoratore un obbligo risarcitorio per l'ipotesi di dimissioni anticipate rispetto ad un periodo di durata minima, né la medesima clausola rientra in alcune delle ipotesi di cui all'art. 1341 c.c., comma 2, per le quali è richiesta l'approvazione specifica per iscritto. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 19 agosto 2009, n. 18376)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7716/2006 proposto da:

CH. CL. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 117, presso lo studio dell'avvocato ADAMO ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BELLETTI CATERINA, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MI. AI. S.P.A.;

- intimata -

sul ricorso 12343/2006 proposto da:

FALLIMENTO MI. AI. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro' tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUFFINI 2/A, presso lo studio dell'avvocato RACCUGLIA TOMMASO, rappresentato e difeso dall'avvocato DE BENEDITTIS FRANCESCO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

CH. CL. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 45/2005 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 05/05/2005 R.G.N. 166/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2009 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l'Avvocato DE BENEDITTIS FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e accoglimento dell'incidentale.

RITENUTO IN FATTO

La Corte d'Appello di Trieste, con la sentenza qui impugnata, accogliendo il gravame della Mi. Ai. s.p.a., ha condannato Ch.Cl. a restituire all'appellante, alle dipendenze della quale aveva lavorato come pilota, una determinata somma a titolo di rimborso delle spese di addestramento al pilotaggio dell'aeromobile (OMESSO), in base a specifica clausola del contratto individuale che obbligava il lavoratore al detto rimborso in caso di dimissioni, rassegnate - come avvenuto - entro i due anni dall'assunzione;

La Corte di merito ha considerato ininfluente, ai fini della verifica dell'interesse ad agire, l'intervenuto fallimento della societa', perche' non dichiarato in udienza dal procuratore costituito o notificato alle altre parti; ha ritenuto superato dalle specifiche pattuizioni contrattuali l'impegno, espresso dalla societa' nella fase delle trattative, di farsi carico integrale dei costi di addestramento; ha accertato che le dimissioni non erano state rassegnate per giusta causa ed ha ritenuto senz'altro valida la clausola contrattuale sopramenzionata.

Ch.Cl. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per tre motivi, illustrati da memoria.

Ha resistito con controricorso il Fallimento Mi. Ai. s.p.a., proponendo anche ricorso incidentale per tre motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione falsa applicazione dell'articolo 100 c.p.c., nonche' vizio di motivazione, si sostiene che in conseguenza del fallimento la s.p.a. Mi. Ai. si era trasformata "in un soggetto privo di personalita' giuridica e, pertanto, incapace di far valere le proprie ragioni creditorie, tutte trasferite alla massa fallimentare" con conseguente sopravvenuta carenza nella societa' stessa di ogni interesse a coltivare il giudizio, non potendo essa, ma, eventualmente, solo la massa fallimentare, trarre alcuna utilita' dalla riforma della sentenza di primo grado.

Il motivo e' infondato perche' la dichiarazione di fallimento non comporta il venir meno dell'impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare (v. per tutte, Cass. 12893/2007) mentre la perdita della capacita' processuale del fallito conseguente alla dichiarazione di fallimento relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare, essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e puo' essere eccepita dal solo curatore, assumendo carattere assoluto con conseguente opponibilita' da chiunque e rilevabilita' anche d'ufficio nel solo caso in cui la curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto in lite (per tutte, Cass. 6085/2001) circostanza nella specie non risultante e neppure allegata.

Con il secondo motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sull'interpretazione del contratto di cui all'articolo 1362 c.c., si sostiene che la sentenza aveva interpretato la clausola contrattuale privilegiandone una lettura meramente testuale senza tener conto della sua non univocita' in relazione alla dichiarazione di impegno sul rimborso delle spese sottoscritta dalla societa' anteriormente al contratto.

Il motivo e' infondato perche' la Corte territoriale, con motivazione adeguata, per un verso ha escluso che la formulazione testuale della clausola inducesse perplessita' sul suo significato e per altro verso ha chiarito che le pattuizioni contrattuali finali avevano assunto un contenuto diverso da quello delle trattative, sicche' la censura si risolve in realta' nella mera, ma qui inutile, prospettazione di un diverso risultato interpretativo.

Con il terzo motivo del ricorso principale, denunciando violazione falsa applicazione degli articoli 2118 e 2119 c.c., si sostiene che la sentenza non avrebbe considerato che la clausola controversa era nulla, siccome limitativa di un diritto fondamentale del lavoratore, quale quello di dimettersi liberamente.

Il motivo e' infondato avendo questa Corte, in fattispecie analoghe a quella in esame, affermato il principio, al quale si intende qui dare continuita', secondo cui il lavoratore subordinato puo' liberamente disporre della propria facolta' di recesso dal rapporto, come nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso, sicche' non contrasta con alcuna norma o principio dell'ordinamento giuridico la clausola con cui si prevedano limiti all'esercizio di detta facolta', stabilendosi a carico del lavoratore un obbligo risarcitorio per l'ipotesi di dimissioni anticipate rispetto ad un periodo di durata minima, ne' la medesima clausola rientra in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 1341 c.c., comma 2, per le quali e' richiesta l'approvazione specifica per iscritto (Cass. 1998/1435; conf. 2005/17817, con riferimento a casi nei quali era stato stipulato un contratto per l'assunzione di un pilota presso una compagnia aerea che si era addossata i costi dell'addestramento per il conseguimento dell'abilitazione a condurre un dato tipo di aeromobile).

D'altra parte non rileva ora verificare se la validita' di un clausola siffatta sia o no subordinata alla sua interpretazione nel senso che essa non copre anche le ipotesi di dimissioni per giusta causa, poiche' nel caso di specie il lavoratore si e' dimesso senza invocare alcuna specifica ragione giustificatrice.

In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato.

Con il primo motivo del ricorso incidentale denunziando violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 92 e 112 c.p.c. e comunque nullita' della sentenza e o del procedimento per violazione dell'articolo 112 c.p.c., si afferma che la sentenza, incorrendo nel vizio anzidetto, aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, in ragione della esecutivita' di quest'ultima.

Il motivo e' fondato.

La sentenza impugnata pur dando, atto nel riprodurne le conclusioni, che l'appellante aveva chiesto la condanna dell'appellato a restituirle la somma pagata in esecuzione della sentenza di primo grado ha omesso di pronunziare in proposito cosi' incorrendo nella violazione dell'articolo 112 c.p.c..

Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunziando nullita' della sentenza o del procedimento per violazione dell'articolo 112 c.p.c., o comunque per violazione di legge con riferimento a detto articolo si afferma che la sentenza, incorrendo nel vizio anzidetto, aveva omesso di pronunziare sulla domanda riconvenzionale della societa' per la restituzione delle somme ancora dovutele dall'ex dipendente, pur dopo la intervenuta compensazione sulle spettanze terminative.

Il motivo e' fondato.

La sentenza impugnata dando atto, anche in questo caso, della specifica richiesta dell'appellante di ottenere in restituzione una determinata somma (pari ad euro 4.697,97 ovvero ad altra, minore o maggiore, ritenuta di giustizia) della quale essa appellante assumeva di essere creditrice pur dopo le intervenute compensazioni, non contiene sul punto alcuna pronunzia univoca limitandosi ad affermare nella motivazione che l'interessato dovra' pagare la differenza fra il suo credito e il credito piu' consistente dell'appellante, e riproducendo tale formula nel dispositivo. Ma tale pronunzia, a fronte della richiesta dell'appellante sopra menzionata, equivale ad una, peraltro neppure del tutto chiara e comunque non richiesta, sentenza di condanna generica, con omissione della pronunzia effettivamente chiesta dalla parte.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale denunziando ancora nullita' della sentenza o del procedimento per violazione dell'articolo 112 c.p.c., o comunque violazione di legge in relazione a detto articolo, con riferimento all'omessa pronuncia sulla domanda di interessi si afferma che la sentenza impugnata, incorrendo nel vizio anzidetto, aveva omesso di pronunziare sulla domanda concernente gli accessori dovuti sulle somme di cui al motivo che precede.

Il motivo in esame e' assorbito dall'accoglimento del motivo che precede, dal momento che la sentenza non pronunziando (se non nei termini generici sopra indicati) sulla richiesta di restituzione del capitale non avrebbe potuto neppure pronunziare sugli accessori.

In conclusione, il ricorso principale va rigettato, mentre vanno accolti i primi due motivi del ricorso incidentale, con assorbimento del terzo.

La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio ad altro giudice di appello che pronunziera' sulle domande non decise, provvedendo, se del caso, a statuire anche sulla domanda concernente gli interessi.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale; accoglie i primi due motivi del ricorso incidentate, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese alla Corte d'Appello di Venezia.

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