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Il lavoratore turnista ha diritto ad una indennità per la penosità connessa al fatto di lavorare per più di sei giorni consecutivi oltre al compenso per il lavoro domenicale
Pubblicata il 29/11/2007
E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con sentenza del 21 novembre 2006, n. 24650.
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An.Fa. e due litisconsorti, dipendenti della S. p. a. Consorzio Qu. Servizi Ambientali Area Fi., hanno convenuto in giudizio la società datrice di lavoro deducendo di aver prestato attività lavorativa nelle giornate di domenica, su turni programmati, con riposo spostato oltre il settimo giorno. Chiedevano la condanna della convenuta datrice di lavoro al pagamento in favore di ciascun lavoratore al compenso di L. 75.000 o 72.500 per ogni settimo giorno lavorato, a titolo di risarcimento per il disagio connesso a tali prestazioni, o per il fatto dello spostamento del riposo; in via subordinata il pagamento di L. 33.400 giornaliere ragguagliate all'aliquota dello straordinario.
Il giudice adito dichiarava la computabilità del compenso di L. 75.000, stabilito con una delibera aziendale, nella base di calcolo degli istituti retributivi indiretti, con la condanna della società convenuta al pagamento delle relative differenze retributive. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando sugli appelli proposti da entrambe le parti, in riforma di tale decisione condannava la datrice di lavoro a corrispondere il compenso di E. 13,00 per ogni giorno di riposo posticipato al lunedì o al martedì successivi a domeniche lavorate, con interessi e rivalutazione. Il giudice del gravame rilevava che l'indennità di L. 75.000 giornaliere previste da una delibera dell'azienda del 1999 compensava il disagio per il lavoro svolto nella giornata di domenica, ma non quello per lo spostamento del riposo oltre il sesto giorno lavorato; a tale titolo spettava l'ulteriore compenso attribuito con la sentenza oggi denunciata.
Avverso tale sentenza la S. p. a. Qu. propone ricorso per cassazione con unico motivo. An.Fa. e due litisconsorti resistono con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, mediante la denuncia di violazione dei canoni legali di interpretazione dei contratti (con riferimento agli artt. 1324, 1362 seguenti cod.civ.) e difetto di motivazione viene censurata la ricostruzione compiuta dal giudice di merito in ordine all'assetto retributivo derivante dalla delibera aziendale del 1999 con cui fu prevista l'erogazione di L. 75.000 per le domeniche lavorate, nell'ambito di un sistema turnazione del personale.
La ricorrente osserva che la sentenza impugnata individua correttamente la questione interpretativa sottoposta al suo esame, relativa alla funzione attribuita al compenso: si trattava cioè di stabilire se questo elemento retributivo differenziateti fosse diretto a compensare solo il disagio per il lavoro domenicale o anche quello per lo spostamento del riposo.
La soluzione adottata viene però criticata dalla parte, secondo cui non è possibile affermare che in un'azienda con distribuzione del lavoro su sei giorni la settimana il lavoro domenicale può essere inserito in turni che non comportino necessariamente Io spostamento del riposo oltre il settimo giorno.
La clausola esaminata, interpretata nel senso risultante dal complesso dell'atto, poteva significare solo (con il richiamo all'art. 27 comma 4 del CCNL) il riconoscimento al compenso in questione della stessa natura indennità omnicomprensiva stabilita dalla normativa contrattuale collettiva per il compenso del lavoro domenicale.
La Corte territoriale ha ravvisato nelle espressioni usate nel testo della clausola, che prevede il godimento di riposo compensativo "nei giorni di venerdì o sabato, precedenti la domenica lavorata, o di lunedì o martedì seguenti la domenica lavorata" il riferimento a due distinte ipotesi, di godimento del riposo rispettivamente prima e dopo il settimo giorno di lavoro, configurando così come solo eventuale la posticipazione del riposo settimanale. Per giungere a tale risultato, la sentenza impugnata ha tenuto conto di un dato letterale inesistente, costituito dalla espressione "al più nei giorni di lunedì o martedì" in luogo di quella "di lunedì o martedì" usata nel testo considerato.
Si sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice dell'appello, l'organizzazione delineata con la delibera del 1999 coinvolgendo tutto il personale operativo nei turni domenicali, "comportava nel contempo sia il lavoro prestato la domenica sia il conseguente automatico spostamento (di uno o due giorni) del riposo settimanale"; l'indennità riconosciuta comprendeva dunque il compenso per entrambi tali elementi della prestazione.
II motivo non merita accoglimento. La sentenza impugnata ricostruisce la fattispecie esaminata alla luce del principio, enunciato da costante giurisprudenza, secondo cui iI lavoratore turnista che presti la propria opera per sette o più giorni consecutivi, pur godendo complessivamente di riposi in ragione di uno per settimana, ha diritto, oltre che ad un compenso per la penosità del lavoro domenicale, ad un distinto compenso per l'ulteriore penosità connessa al fatto di lavorare per più di sei giorni consecutivi; i suddetti compensi possono cumularsi alla stregua di previsioni pattizie che fissino globalmente un trattamento economico-normativo differenziato in considerazione delle caratteristiche della prestazione, trattamento rispetto al quale il giudice del merito deve accertare la congruità o meno dei compensi previsti in contratto e l'idoneità degli stessi a compensare anche la penosità del lavoro nel settimo giorno consecutivo (v. per tutte Cass. 8 luglio 1994 n. 6446, 19 maggio 2004 n. 9521).
La Corte territoriale ha rilevato che nel caso di specie la disposizione adottata dall'azienda, regolando il trattamento spettante per il lavoro domenicale prestato nell'ambito di una rotazione in turni del personale, considerava espressamente il godimento del riposo compensativo delle domeniche lavorate sia in giorni antecedenti il settimo giorno consecutivo ("nei giorni di venerdì o sabato, precedenti la domenica lavorata") sia in giorni successivi, con spostamento del riposo dopo il settimo giorno di lavoro; argomentando quindi che risultava così contemplata solo la retribuzione per il lavoro domenicale, nulla essendo stato previsto dalla delibera per il compenso correlato allo spostamento del riposo.
Tale ricostruzione si sottrae alle critiche mosse, in quanto fondata sul preciso dato testuale richiamato dalla parte, il cui significato non è alterato dalla espressione "al più" inserita nella formulazione riportata nella sentenza impugnata.
L'interpretazione seguita dalla Corte territoriale non presenta dunque alcuna violazione dei canoni ermeneutici legali invocati dalla parte ricorrente; questa si limita a prospettare una diversa lettura del contenuto della deliberazione aziendale, sul presupposto, privo di riscontri testuali, che il sistema adottato dall'azienda comporti sempre l'"automatico" spostamento del riposo dopo il settimo giorno di lavoro.
II ricorso deve essere quindi respinto, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in E. 32,00 oltre E. 3.000 per onorari, spese generali e accessori di legge.