Il libro paga e il libro matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro ad ogni richiesta dell'istituto assicuratore e non possono essere rimossi neppure temporaneamente

Ai sensi dell' art. 21 del D.P.R. n. 1124 del 1965, il libro paga e il libro matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro ad ogni richiesta dell'istituto assicuratore e non possono essere rimossi neppure temporaneamente. Ne deriva che questa norma contiene una indicazione topografica, ovvero indica il luogo in cui si esegue il lavoro, ma esclusivamente in relazione all'obbligo di presentazione alla richiesta e di divieto di rimozione, mentre non attiene all'istituzione dei libri paga e matricola. Ne consgue che se viene contestata l'omessa istituzione dei libri in questione, non puo' pretendersi che la mancata presentazione nel luogo di lavoro equivalga a mancata istituzione. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18255 del 29 agosto 2007, con la quale il collegio si è pronunciato sul caso di una società che non aveva istituito i libri paga e matricola nei diversi luoghi di lavoro in cui operava il personale dipendente.



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Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile
Sentenza del 29 agosto 2007, n. 18255
Integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 6.12.2002, Fa. Ma. in proprio e quale rappresentante della ditta Pu. proponeva opposizione avverso ordinanza-ingiunzione notificatale il 13.11.2002 dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Genova per 23 violazioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 articolo 20 consistite nel non avere istituito i libri paga e matricola nei diversi luoghi di lavoro in cui operava il personale dipendente. Giova avvertire che la Fa. effettuava oblazione per una violazione contestata e proponeva opposizione per le altre.

2. Il Tribunale accoglieva l'opposizione cosi' motivando:

la violazione contestata e' quella prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 articolo 20 che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di istituire i libri paga e matricola;

tale obbligo non ha particolari connotazioni topografiche; in particolare, non e' previsto che i libri paga e matricola debbano essere istituti presso ogni luogo di lavoro, specialmente quando si tratti di personale di pulizia che opera presso diversi utilizzatori (23 caserme dei Carabinieri, nella specie);

l'articolo 21 dispone che i libri paga e matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro ad ogni richiesta e a tal fine non possono essere rimossi;

doveva allora essere contestata la violazione dell'articolo 21, non quella dell'articolo 20 che non sussiste.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione la Direzione Provinciale del Lavoro, la quale deduce un motivo. La controparte non si e' costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 articolo 20, e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex articolo 360 c.p.c., n. 5.

La pronuncia e' viziata in quanto la norma contestata (citato Decreto articolo 20) e' quella violata; essa consiste nella omessa istituzione dei libri paga e matricola nei 23 luoghi di lavoro considerati. La violazione sanzionata e' l'omessa istituzione e non l'omessa esibizione dei libri. Erroneamente la societa' cooperativa sostiene che sarebbe sufficiente l'istituzione di un solo libro paga e matricola presso la sede principale: dal fatto che i libri debbono essere esibiti in ogni luogo di lavoro e non ne possono essere rimossi si desume che i libri predetti devono essere istituiti presso ogni luogo in cui si esegue il lavoro; quanto meno, a sensi della Legge n. 12 del 1979 articolo 5 deve essere conservata presso ogni luogo di lavoro una copia dei ridetti libri.

5. Il ricorso e' infondato. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 articolo 20 prevede che il datore di lavoro deve tenere un libro paga e un libro matricola. La norma non prevede che debbano essere tenuti detti libri in un luogo particolare. La Legge n. 12 del 1979 consente di tenere i libri presso il consulente del lavoro, ma una copia degli stessi deve rimanere presso il datore di lavoro. Esattamente nota il Tribunale che la disposizione dell'articolo 20 non e' connotata da particolari "indicazioni topografiche".

6. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 articolo 21 dispone che il libro paga e il libro matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro ad ogni richiesta dell'istituto assicuratore e che non possono essere rimossi neppure temporaneamente. Questa norma contiene una indicazione topografica (il luogo in cui si esegue il lavoro) ma in relazione all'obbligo di presentazione alla richiesta e di divieto di rimozione. Non attiene quindi all'istituzione dei libri paga e matricola. Se viene contestata l'omessa istituzione dei libri in questione, non puo' pretendersi che la mancata presentazione nel luogo di lavoro equivalga a mancata istituzione; viceversa il fatto contestato "sub specie" dell'articolo 20 (mancata istituzione) e' diverso da quello in ipotesi contestabile a sensi dell'articolo 21 (mancata presentazione o avvenuta rimozione), onde rettamente il Tribunale ha annullato la sanzione. Ne' pare, ad avviso del Collegio, desumersi dall'articolo 21 una connotazione topografica da applicare all'articolo 20.

Si ponga mente che, nel caso di una impresa di pulizie per conto terzi, occorrerebbe istituire tanti libri paga quanti i luoghi in cui, giorno per giorno, vengono inviati i lavoratori per la materiale esecuzione del lavoro.

7. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Non essendosi la controparte costituita, non vi e' luogo a pronunciare sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimita'.


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