Il licenziamento dell'invalido, quando e' determinato dall'aggravamento dell'infermita' che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, e' legittimo solo in caso di perdita totale della capacita' lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l'incolumita' degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti

Il licenziamento dell'invalido assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale sol quando e' motivato dalla comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, quando e' determinato dall'aggravamento dell'infermita' che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, e' legittimo solo in presenza delle condizioni previste dalla Legge n. 482 del 1968, articolo 10 ossia la perdita totale della capacita' lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l'incolumita' degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, accertati dall'apposita commissione medica.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 10 aprile 2014, n. 8450



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - Presidente

Dott. VENUTI Pietro - Consigliere

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio - rel. Consigliere

Dott. BUFFA Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25468-2013 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l. c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1184/2013 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/06/2013 R.G.N. 1316/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2014 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 26 giugno 2013, riformando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato l'illegittimita' del licenziamento intimato dalla (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di (OMISSIS) in data 12 gennaio 2008, condannando la societa' a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno subito.

La Corte territoriale ha riformato la sentenza del primo giudice per non aver considerato che il (OMISSIS) era stato assunto come soggetto invalido avviato al lavoro tramite le apposite liste di collocamento dei disabili e che, per tale qualita', il recesso poteva ritenersi legittimo solo in presenza delle condizioni previste dalla Legge n. 68 del 1999, articolo 10.

Poiche' la valutazione in ordine alla definitiva impossibilita' di reinserire il disabile all'interno dell'azienda, anche attuando i possibili adattamenti all'organizzazione del lavoro, e' riservata esclusivamente alla Commissione di cui all'articolo 10, comma 3, di detta legge, secondo la sentenza qui impugnata la (OMISSIS) S.r.l. avrebbe potuto validamente intimare il recesso soltanto nel caso in cui l'organo sanitario avesse ravvisato tale impossibilita'.

La Corte palermitana, dunque, constatato che la datrice di lavoro aveva adottato il provvedimento risolutivo sulla base di una propria valutazione del giudizio espresso dal Comitato tecnico provinciale per l'inserimento dei disabili e dal medico competente aziendale, ha dichiarato illegittimo il licenziamento.

2.- Il ricorso della (OMISSIS) Srl ha domandato la cassazione della sentenza per due motivi. Ha resistito l'intimato con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso, si denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell'articolo 434 c.p.c. nonche' vizi di motivazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ci si duole che, nonostante l'eccezione preliminarmente formulata dalla societa' appellata di inammissibilita' del gravame "per mancanza di specifici motivi e/o per ripetitivita' dell'atto rispetto al ricorso introduttivo di primo grado", la Corte territoriale l'abbia disattesa sull'inadeguato assunto che l'appellata aveva "svolto una difesa analitica e completa".

Il motivo, cosi' come formulato, e' inammissibile.

La societa' ricorrente - che ha erroneamente rubricato il vizio prospettato come error in judicando e come difetto di motivazione, anziche' come vizio di nullita' afferente l'attivita' svolta nel processo ascrivibile al paradigma dell'error in procedendo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) - ha, infatti, violato il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione oramai canonizzato nell'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

Invero ha omesso di indicare specificamente i contenuti dell'atto processuale - nella specie l'appello della controparte - su cui fonda la doglianza di difetto di specificita' dei motivi di impugnazione.

Si limita a riportarne stralci, al solo fine di una comparazione con l'originario ricorso introduttivo ma che non consente una valutazione compiuta dei motivi d'appello per sindacarne l'asserita insufficienza in modo complessivo, impedendo cosi', in mancanza della descrizione del fatto processuale, di procedere alla preliminare verifica di ammissibilita' del motivo di ricorso mediante accertamento della rilevanza e decisivita' del vizio denunciato rispetto alla pronuncia impugnata per cassazione.

Proprio nel caso di censure che riguardino la denunciata genericita' dei motivi di appello questa Corte ha ritenuto condizione di ammissibilita' del ricorso la trascrizione per esteso del contenuto dell'atto di appello (Cass. n. 12664 del 2012) ovvero l'indicazione dell'impianto specifico dei motivi di appello formulati dalla controparte ed asseritamente affetti da nullita' (Cass. n. 9734 del 2004; conforme: Cass. n. 86 del 2012).

Tale ultima pronuncia ha chiarito che l'"esigenza di astensione del giudice di legittimita' dalla ricerca del testo completo degli atti processuali attinenti al vizio denunciato, non e' giustificata da finalita' sanzionatorie nei confronti della parte che costringa il giudice a tale ulteriore attivita' d'esame degli atti processuali, oltre quella devolutagli dalla legge; ma risulta, piuttosto, ispirata al principio secondo cui la responsabilita' della redazione dell'atto introduttivo del giudizio fa carico esclusivamente al ricorrente ed il difetto di ottemperanza alla stessa non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nell'individuazione di quali atti o parti di essi siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura".

Ne' puo' soccorrere alla parte ricorrente la qualificazione giuridica del vizio lamentato come error in procedendo, in relazione al quale la Corte e' anche "giudice del fatto", con la possibilita' di accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito.

Invero le Sezioni unite della Cassazione hanno statuito che, nei casi di vizio che comporti la nullita' del procedimento o della sentenza impugnata, il giudice di legittimita', pur non dovendo limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicita' della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, "e' investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purche' la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformita' alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformita' alle prescrizioni dettate dall'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4)" (Cass. SS. UU. n. 8077 del 2012).

Dunque la parte ricorrente e' tenuta ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, affinche' il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (Cass. n. 9734 del 2004; Cass. n. 6225 del 2005), senza limitarsi a rinviare all'atto di appello, dovendo riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificita' (cfr. Cass. n. 20405 del 2006; Cass. n. 23420 del 2011; Cass. n. 86 del 2012).

2.- Con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ovvero della Legge n. 68 del 1999, articolo 10 nonche' dell'articolo 2087 c.c. e articolo 41 Cost..

Si obietta che, su iniziativa del lavoratore, la Commissione medica non l'aveva dichiarato completamente inabile al lavoro, bensi' abile con la limitazione di evitare la "prolungata stazione eretta". Poiche' pero' nell'organizzazione aziendale non vi erano posizioni lavorative compatibili con tale limitazione era stato necessario licenziare il lavoratore.

Il motivo e' infondato per le ragioni, correttamente richiamate dalla Corte territoriale, espresse da Cass. n. 15269 del 2012 al cui insegnamento occorre dare continuita'.

La Legge n. 68 del 1999, articolo 10, comma 3, prescrive che "Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile puo' chiedere che venga accertata la compatibilita' delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro puo' chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attivita' lavorativa, o tale incompatibilita' sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilita' persista. Durante tale periodo il lavoratore puo' essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 4 integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui al Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, articolo 6, comma 3, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro puo' essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilita' di reinserire il disabile all'interno dell'azienda".

Tale norma, ha sostituito la precedente norma speciale (Legge n. 482 del 1968, articolo 10 in rel. all'articolo 20 della stessa legge), con riferimento alla quale questa Corte (v. Cass. n. 10347 del 2002) ha affermato il principio secondo cui, "il licenziamento dell'invalido assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale sol quando e' motivato dalla comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, quando e' determinato dall'aggravamento dell'infermita' che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, e' legittimo solo in presenza delle condizioni previste dalla Legge n. 482 del 1968, articolo 10 ossia la perdita totale della capacita' lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l'incolumita' degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, accertati dall'apposita commissione medica".

Tale principio di specialita' va ribadito anche in relazione alla nuova normativa, con riguardo alle condizioni e modalita' ivi previste (competenza speciale della commissione di cui alla Legge n. 104 del 1992, come appositamente integrata e con valutazione "sentito anche" l'organismo di cui al Decreto Legislativo n. 469 del 1997, articolo 6, comma 3; verifica se il disabile, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda; possibilita' di risoluzione del rapporto soltanto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilita' di reinserire il disabile all'interno dell'azienda").

"La verifica di tali condizioni, poi, e' categoricamente riservata alla competenza della apposita commissione, che valuta le condizioni stesse in funzione della maggior tutela riservata ai disabili (per i quali ai fini della risoluzione del rapporto e' necessaria la definitiva impossibilita' di reinserimento all'interno dell'azienda anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro)" (in termini: Cass. n. 15269 del 2012).

Poiche' nella specie e' pacifico che il licenziamento del (OMISSIS) non e' stato preceduto da un accertamento effettuato dalla Commissione di cui alla Legge n. 104 del 1992, articolo 4, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui alla Legge n. 68 del 1999, articolo 1, comma 4, che abbia valutato, sentito anche l'organismo di cui al Decreto Legislativo n. 469 del 1997, articolo 6, comma 3, come modificato dalla Legge n. 68 del 1999, articolo 6, la definitiva impossibilita' di reinserire il (OMISSIS) all'interno dell'azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la pronuncia della Corte territoriale ha fatto corretta applicazione delle norme di diritto cui e' sussumibile la fattispecie concreta.

3.- Pertanto il ricorso deve essere rigettato.

Il criterio della soccombenza governa le spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, "Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso". La Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 18 ha disposto che "Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge." Poiche' il ricorso per cassazione, poi respinto, risulta nella specie notificato in data 5 novembre 2013 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui innanzi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita' liquidate in euro 3.500,00 per compensi professionali, euro 100,00 per esborsi, oltre accessori. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso medesimo a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
 

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