Il licenziamento discilinare è illegittimo se in casi analoghi il datore di lavoro ha applicato una sanzione inferiore

In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, la sanzione disciplinare deve essere proporzionale alla gravità dei fatti contestati sia in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore nell'esercizio del suo potere disciplinare, avuto riguardo alle ragioni che lo hanno indotto a ritenere grave il comportamento del dipendente, sia da parte del giudice del merito, il cui apprezzamento della legittimità e congruità della sanzione applicata, se sorretto da adeguata e logica motivazione, si sottrae a censure in sede di legittimità. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile,Sentenza del 8 gennaio 2008, n. 144)



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TE. IT. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MORRICO ENZO, ROMEI ROBERTO, BOCCIA FRANCO RAIMONDO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

LI. CA.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 158/05 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 14/02/05 R.G.N. 1896/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/07 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 24 giugno 2002 al Tribunale di Napoli Li. Ca. esponeva di essere stato licenziato il (OMESSO) precedente dalla datrice di lavoro s.p.a. Te. It. per giusta causa disciplinare, e precisamente per avere contravvenuto al divieto di inviare messaggi scritti per ragioni personali con l'apparecchio telefonico portatile di servizio. Il licenziamento era stato preceduto da una lettera di addebito del 27 febbraio 2001 relativa al periodo dicembre 1999 - ottobre 2000, da un licenziamento del 5 marzo 2001 annullato il 6 dicembre 2001 dall'autorita' giudiziaria, da un'altra lettera relativa al periodo 1 novembre 2000 - 15 febbraio 2001.

Affermando l'illegittimita' del licenziamento per omessa pubblicazione del codice disciplinare, per contestazione tardiva dell'incolpazione, per difetto di motivazione e di proporzionalita' il Li. ne chiedeva l'annullamento.

Costituitasi la societa' convenuta, il Tribunale accoglieva la domanda la decisione veniva confermata con sentenza del 14 febbraio 2005 dalla Corte d'appello, la quale riteneva tardiva la contestazione e in ogni caso sproporzionata la sanzione, considerato che per fatti analoghi la datrice di lavoro aveva inflitto una sospensione di tre giorni o addirittura nessuna sanzione, salvo il risarcimento del danno, e che sotto il profilo soggettivo la medesima datrice non aveva provato alcuna ragione di differenziazione.

Infine non risultava una recidiva, posto che tutti i fatti contestati e relativi ai due suddetti periodi erano anteriori alla prima lettera di contestazione e dovevano percio' considerarsi come illecito continuato.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. Te. It. mentre l'intimato Li. non si e' costituito. La ricorrente ha depositato un verbale di conciliazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il deposito del verbale di conciliazione conclusa tra Li. St. e la s.p.a. Te. It. in data 27 aprile 2007 nonche' relativa ad un procedimento deciso dalla Corte d'appello di Salerno con sentenza aprile 2005 e' inammissibile per manifesta: estraneita' alla presente controversia.

Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 2119 c.c., e articolo 115 c.p.c., formulando in realta' due censure.

Con la prima essa sostiene la sussistenza della recidiva, ma non illustra questa tesi, limitandosi a dire di aver dovuto procedere a due contestazioni, relativamente a due diversi periodi in cui il lavoratore aveva commesso l'illecito, per motivi tecnici.

Il difetto di motivazione, ossia l'inosservanza dell'articolo 366 c.p.c., n. 4, rende inammissibile la censura, la quale non si rivolge contro la vera ragione di esclusione della recidiva: essere unificati i fatti commessi nei due suddetti periodi dalla continuazione ed essere la prima contestazione successiva ad entrambi.

Anche la seconda censura e' inammissibile. La sentenza impugnata esclude infatti che la contestazione dell'illecito sia tardiva ma questa esclusione e' ulteriore, ed e' quindi priva di interesse la relativa doglianza, considerato che l'assenza di proporzione della sanzione espulsiva e' stata sufficiente a negarne la legittimita'.

Col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli articoli 2119 e 2106 c.c., e vizi di motivazione, per avere la Corte d'appello valutato la proporzione della sanzione non con riguardo al solo fatto illecito ma attraverso il paragone con analoghi fatti commessi da altri dipendenti della stessa impresa, e con le relative lievi sanzioni.

Col terzo motivo la ricorrente invoca gli articoli 2119, 1362 c.c., in riferimento al contratto collettivo del 2000, Legge 15 luglio 1966, n. 604 articolo 1 articolo 41 Cost., e svolge considerazioni simili a quelle del primo motivo, specialmente con riguardo al vincolo di fiducia, necessariamente sussistente tra datore e prestatore di lavoro e interrotto nel caso di specie dall'illecito in questione.

Col quarto motivo essa lamenta la violazione dell'articolo 115 c.p.c., e vizi di motivazione per avere la Corte d'appello negato non solo la giusta causa ma anche il giustificato motivo di licenziamento.

I tre motivi, da esaminare insieme perche' connessi, non hanno fondamento. Esattamente la Corte d'appello ha ritenuto che la discrezionalita' del datore di lavoro nel graduare la sanzione disciplinare non equivalga ad arbitrio e che percio' egli debba illustrare in forma persuasiva le ragioni che lo inducono a ritenere grave il comportamento illecito del dipendente, tanto da giustificare la piu' grave delle sanzioni, si tratti del giustificato motivo di cui alla Legge n. 604 del 1966 articolo 1 oppure della giusta causa di cui all'articolo 2119 c.c.. Altrettanto esattamente essa ha ritenuto, prescindendo da un'asserita assenza del dovere di trattare i lavoratori nello stesso modo, che l'inflizione di sanzioni conservative ad altri lavoratori per fatti illeciti analoghi inducano nel caso concreto a ritenere sproporzionato il licenziamento, in mancanza di ulteriori e specifiche ragioni di diversificazione.

In conclusione l'asserita inesistenza di un obbligo dell'imprenditore di attribuire ai dipendenti, versanti nella medesima situazione di fatto, lo stesso trattamento economico e normativo non esclude che il licenziamento non ad nutum debba essere motivato in modo completo e coerente e che un'incoerenza possa essere ravvisata, con conseguente illegittimita' del licenziamento, dal giudice di merito nell'essere stata inflitta sanzione conservativa ad altri dipendenti per il medesimo illecito disciplinare senza specifiche ragioni di diversificazione, cio' che ne esclude una gravita' tale da giustificare la sanzione espulsiva.

Rigettato il ricorso, le spese non vengono liquidate poiche' l'intimato non si e' costituito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

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