Il licenziamento è legittimo anche quando il danno cagionato al datore di lavoro sia di lieve entità

L'indagine sulla tenuità del fatto contestato al lavoratore è irrilevante ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, venendo in considerazione la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato. Nè assume rilevanza, in ordine alla proporzionalita' del fatto rispetto al licenziamento adottato, la mancanza di precedenti disciplinari del lavoratore.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Ordinanza del 4 novembre 2009, n. 23365



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere

Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA

sul ricorso 16313/2008 proposto da:

PA. LU. , elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARA Raffale, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

LI. SPA in persona del Procuratore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell'avvocato LANDOLFI ROBERTO, rappresentata e difesa dall'avvocato RUSSO Adolfo, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1722/2007 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI dell'1.3.07, depositata il 07/06/2007.

E' presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 7 giugno 2007, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato l'impugnativa di Pa.Lu. del licenziamento intimatogli dalla Li. s.p.a., alle dipendenze della quale aveva lavorato.

La Corte territoriale, per quanto ancora qui interessa, ha ritenuto la gravita' dell'addebito mosso al lavoratore (sottrazione di una busta di salumi durante le operazioni, a cui lo stesso era addetto per le sue mansioni di autista, di scarico e consegna di merce ad un punto di vendita) e, in considerazione anche delle modalita' dell'episodio, l'irreparabile lesione del rapporto fiduciario.

Di questa sentenza il Pa. ha richiesto la cassazione con ricorso affidato a due motivi, cui la societa' intimata ha resistito con controricorso, poi illustrato con memoria.

Trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, ed essendosi ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in Camera di consiglio, e' stata redatta relazione a norma dell'articolo 380 bis cos. proc. civ., ritualmente notificata ai difensori delle parti costituite e comunicata al Procuratore Generale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto disattesa l'eccepita inammissibilita' del ricorso, sollevata dalla resistente sotto il profilo della tardivita' della sua notificazione eseguita il 9 giugno 2008, ad oltre un anno dalla pubblicazione in data 7 giugno 2007 della sentenza impugnata, in quanto il 7 giugno 2008 cadeva di sabato ed a norma dell'articolo Legge 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 2, comma 1, lettera f), la proroga al primo giorno non festivo, prevista dal quarto comma del medesimo articolo del codice di rito ove il giorno di scadenza sia festivo, si applica altresi' ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato, come nella specie, e a tale modifica deve farsi riferimento, trattandosi di ricorso per cassazione notificato dopo l'entrata in vigore della suindicata legge (Cass. 7 maggio 2008 n. 11163).

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2119 e 2106 cod. civ., della Legge 15 luglio 1966, n. 604, articolo 3, dell'articolo 116 cod. proc. civ., dell'articolo 151 ccnl del settore terziario in data 3 novembre 1994, in relazione all'articolo 1362 cod. civ., e segg. Critica la sentenza impugnata per non avere tenuto in alcun conto, ai fini di una corretta valutazione della proporzionalita' del licenziamento rispetto al fatto addebitato al dipendente, la modesta entita' del danno.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 cod. proc. civ., "nonche' omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia". La Corte territoriale, si assume in ricorso, avrebbe dovuto non solo valutare adeguatamente la circostanza della tenuita' del danno, ma anche considerare la mancanza, per il ricorrente, di precedenti disciplinari nel corso del rapporto.

Il ricorso e' manifestamente infondato.

Il Collegio condivide i rilievi contenuti nella relazione ex articolo 380 bis c.p.c., ove si e' evidenziato che i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, si incentrano sull'inadeguato approfondimento della circostanza concernente la tenuita' del danno derivante dalla sottrazione commessa dal dipendente, ai fini della valutazione della proporzionalita' e della gravita' del fatto rispetto alla sanzione del licenziamento applicata dal datore di lavoro. Si deve, infatti, ribadire, come gia' evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso di licenziamento per giusta causa, che la dedotta circostanza e' irrilevante ai fini della valutazione della proporzionalita' tra fatto addebitato e recesso, venendo in considerazione la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti (Cass. 13 aprile 2006 n. 8679, Cass. 19 agosto 2004 n. 16260, Cass. 7 agosto 2004 n. 15320, Cass. 29 settembre 2003 n. 14507).

Ne' rilievo determinante, in ordine alla proporzionalita' del fatto rispetto al licenziamento adottato, puo' avere la mancanza di precedenti disciplinari del lavoratore.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del Pa. .

Inammissibile e' infine la richiesta formulata dal resistente nel controricorso, e poi ribadita nella memoria presentata, di condanna del ricorrente anche al pagamento delle spese dei giudizi di merito, in quanto essa, avanzata senza formulare alcuna istanza di annullamento della sentenza impugnata, ma anzi insistendo per la sua conferma, non integra una impugnazione incidentale, in mancanza della quale la statuizione del giudice di appello sulle spese di lite e' coperta dal giudicato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della societa' resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 30,00 e in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari, oltre spese, generali, I.V.A. e C.P.A..

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