Il mobbing non è reato a meno che non si provi la reiterazione della persecuzione e della discriminazione

Il mobbing, a meno che non si provi la reiterazione della persecuzione e della discriminazione, non è da considerarsi reato. E' quanto stabilito dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione la quale, con snetenza n. 33624/07 ravvisa l'assenza nel nostro ordinamento della fattispecie incriminatrice.
Il mobbing, spiega la Corte, suppone non tanto un singolo atto lesivo, ma una mirata reiterazione di una pluralità di atteggiamenti, anche se non singolarmente connotati da rilevanza penale, convergenti sia nell’esprimere l’ostilità del soggetto attivo verso la vittima sia nell’efficace capacità di mortificare e di isolare il dipendente nell’ambiente di lavoro.
Ne consegue che ad oggi, in assenza di una regolamentazione in tal senso, il lavoratore che subisca vessazioni sul posto di lavoro dovrà limitarsi a chiedere tutela sul solo piano civile.

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