Il patto di prova è illegittimo se il lavoratore aveva già svolto le stesse mansioni in precedenza

Il patto di prova apposto al contratto di lavoro mira a tutelare l'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto, sicche' deve ritenersi illegittimamente apposto un patto in tal senso che non sia funzionale alla suddetta sperimentazione per essere questa gia' avvenuta con esito positivo nelle specifiche mansioni e per avere in precedenza il lavoratore prestato per un congruo tempo la propria opera per il datore di lavoro." (v. Cass. 11-3-2004 n. 5016, Cass. 29-7-2005 n. 15960, Cass. 30-7-2009 n. 17767). Peraltro, in tale quadro, e' stato anche precisato, che "la ripetizione del patto di prova in due successivi contratti di lavoro tra le stesse parti e' ammissibile solo se essa, in base all'apprezzamento del giudice di merito, risponda alla suddetta causa, permettendo all'imprenditore di verificare non solo le qualita' professionali, ma anche il comportamento e la personalita' del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione" (v. Cass. 22-6-2012 n. 10440).

Corte di Cassazione, Sezione L civile, Sentenza 25 marzo 2015, n. 6001



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - Presidente

Dott. NOBILE Vittorio - rel. Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27898-2011 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS);

- intimato -

nonche' da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale u'

avverso la sentenza n. 217/2011 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 18/05/2011 R.G.N. 588/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2014 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 508/2010 il Giudice del lavoro del Tribunale di Brescia, in accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS), nei confronti della s.p.a. (OMISSIS), dichiarava l'inefficacia del licenziamento intimato all' (OMISSIS) con raccomandata del 4-6-2008 per mancato superamento del periodo di prova, ritenendo ingiustificata l'apposizione del patto medesimo, avendo il lavoratore gia' piu' volte prestato servizio con contratti a termine.

Con ricorso depositato il 19-11-2010 la societa' proponeva appello avverso la detta sentenza sostenendo la erroneita' della decisione che non aveva tenuto conto della volonta' manifestata dalle parti nella stipulazione dell'accordo sindacale che aveva portato all'assunzione del lavoratore e comunque della necessita' di provare l'efficienza del lavoratore nell'ambito territoriale a lui assegnato.

L'appellato si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza depositata il 18-5-2011, respingeva l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese.

In sintesi, premesso che l'unica questione oggetto della controversia era la legittimita' o meno del patto di prova, la Corte nella specie riteneva accertata la mancanza di causa del detto patto, non essendo ravvisatale la necessita' di verificare le qualita' professionali e la personalita' complessiva del lavoratore, qualita' gia' accertate dalla societa' nei precedenti contratti a termine, contratti che costituivano, proprio per il loro numero, titolo preferenziale nella speciale graduatoria in cui il lavoratore era inserito.

Per la cassazione di tale sentenza la societa' ha proposto ricorso con tre motivi.

L' (OMISSIS) ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo, al quale, dal canto suo, la societa' ha resistito con controricorso.

La societa' ha inoltre depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente riuniti i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza ex articolo 335 c.p.c., va rilevato che con il primo motivo del ricorso principale la societa' in primo luogo lamenta che la Corte territoriale non ha considerato che tutti gli accordi intercorsi fanno espresso riferimento a nuova e diversa assunzione, distinta dai precedenti rapporti di lavoro a termine, anche con mansioni diverse e presso un ufficio diverso, e che nella specie l' (OMISSIS), prima di essere assunto con contratto a tempo indeterminato aveva lavorato per (OMISSIS) complessivamente per meno di nove mesi non continuativi, concludendo l'ultima attivita' in data 1-4-2006, ossia a distanza di ben due anni dalla stipulazione del nuovo contratto a tempo indeterminato.

La societa' inoltre lamenta la irragionevolezza dell'assunto posto a base della sentenza impugnata che ha ritenuto "acquisito il superamento della prova sull'indimostrato presupposto di una sconfessata "identita' di mansioni", dovendosi al contrario condividere che l'assunzione con rapporto a tempo indeterminato a distanza di anni dalla cessazione di un breve rapporto a termine, e per di piu' in diverso ambito lavorativo, legittima le parti a subordinarne la validita' al superamento di una nuova prova", nonche' la mancata considerazione della circostanza che l' (OMISSIS) si era assentato per malattia superando il limite massimo previsto dal ceni (articolo 20, comma 3) per l'ammissione al completamento del periodo di prova.

Con il secondo motivo la societa' censura la affermazione della Corte di merito secondo cui "dall'accordo che si limita a non escludere espressamente per i lavoratori assunti dalla graduatoria il patto di prova non si puo' desumere in modo sufficientemente univoco la volonta', delle parti in tal senso" ed all'uopo rileva che nell'accordo del 24-1-2006 esplicito e' il rinvio a tutte le norme del contratto collettivo e quindi anche all'articolo 20 (riguardante il periodo di prova) e che le parti collettive quando hanno voluto derogare alla disciplina generale lo hanno indicato espressamente (vedi esclusione del patto di prova nel caso di consolidamento di ex contrattisti a termine gia' in servizio in virtu' di sentenza giudiziale). Del resto l'adesione dell' (OMISSIS) all'accordo del 13-1-2006 non comportava alcun diritto all'assunzione, ma unicamente l'accesso alla lista in graduatoria.

Con il terzo motivo la ricorrente principale rileva che in ogni caso dalla nullita' del patto di prova non poteva che scaturire la nullita' dell'intero contratto, essendo innegabile che (OMISSIS) non lo avrebbe concluso senza l'operare della clausola colpita da nullita', per cui il licenziamento si sarebbe innestato nell'ambito di un rapporto di fatto derivante da contratto nullo (articolo 2126 c.c.) e, come tale, non sorretto da stabilita' alcuna.

Tutti e tre i motivi risultano infondati.

Sul primo motivo in primo luogo va rilevato che la Corte di merito non ha ignorato la circostanza della morbilita' nel periodo di prova e del superamento del limite previsto dal ceni per l'ammissione al completamento del periodo stesso (v. pag.7 della sentenza), ma correttamente ha rilevato che, non essendo in discussione tale circostanza, la questione da risolvere era quella (a monte) della nullita' del patto di prova.

Al riguardo e' consolidato l'indirizzo dettato da questa Corte secondo cui "il patto di prova apposto al contratto di lavoro mira a tutelare l'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto, sicche' deve ritenersi illegittimamente apposto un patto in tal senso che non sia funzionale alla suddetta sperimentazione per essere questa gia' avvenuta con esito positivo nelle specifiche mansioni e per avere in precedenza il lavoratore prestato per un congruo tempo la propria opera per il datore di lavoro." (v. Cass. 11-3-2004 n. 5016, Cass. 29-7-2005 n. 15960, Cass. 30-7-2009 n. 17767). Peraltro, in tale quadro, e' stato anche precisato, che "la ripetizione del patto di prova in due successivi contratti di lavoro tra le stesse parti e' ammissibile solo se essa, in base all'apprezzamento del giudice di merito, risponda alla suddetta causa, permettendo all'imprenditore di verificare non solo le qualita' professionali, ma anche il comportamento e la personalita' del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione" (v. Cass. 22-6-2012 n. 10440).

Orbene sul punto la Corte di merito ha rilevato che "nel caso di specie non e' neppure negata l'identita' delle mansioni svolte dal (OMISSIS) nell'ambito dei rapporti di lavoro succedutisi nel tempo" ed ha aggiunto che non rileva la dedotta "necessita' di saggiare le qualita' professionali su una diversa zona di recapito: poiche' e' evidente che il contenuto maggiormente professionalizzante delle mansioni e' sempre identico, la differenza consiste nell'apprendere il nuovo stradario o le caratteristiche diverse del territorio a lui affidato", questioni queste "che la stessa datrice di lavoro non si pone mai, utilizzando spesso la flessibilita' dei lavoratori in servizio per coprire altre zone".

Tale accertamento di fatto, conforme a diritto e sorretto da congrua motivazione, resiste alla censura della societa', che in sostanza si risolve in una inammissibile richiesta di revisione del "ragionamento decisorio" della Corte di merito (v., fra le altre, Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766, Cass. 7-1-2014 n. 91).

Nel contempo, con riguardo al secondo motivo, va rilevato che legittimamente la Corte di merito ha ritenuto irrilevante ai fini della validita' del patto di prova la previsione dell'accordo collettivo, che richiamando la normativa del contratto collettivo, "si limita a non escludere espressamente per i lavoratori assunti dalle graduatorie il patto di prova" stesso, atteso che questo, in ogni caso, e' nullo se non puo' assolvere alla sua causa tipica, e cio' "indipendentemente dalla volonta' delle parti essendo, ovvia la posizione di debolezza nella quale si trova il lavoratore nel momento in cui sottoscrive il contratto di lavoro".

D'altra parte, nello stesso quadro, neppure merita accoglimento il terzo motivo, giacche' e' evidente che, al di la' della volonta' della datrice di lavoro, il lavoratore avrebbe comunque concluso il contratto senza la parte nulla.

Cosi' respinto il ricorso principale, va, poi, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, con il quale il lavoratore denuncia omessa pronuncia in ordine alla violazione del termine di 10 giorni previsto dall'articolo 415 c.p.c., comma 4.

Da un lato, infatti, non e' configurarle il vizio di omessa pronuncia in relazione alle eccezioni pregiudiziali di rito (v. Cass. 23-1-2009 n. 1701, Cass. 26-9-2013 n. 22083) e dall'altro non puo' negarsi che il lavoratore e' risultato totalmente vittorioso, per cui non ha alcun interesse attuale a veder accolta un eccezione di inammissibilita' dell'appello, implicitamente respinta dalla Corte territoriale.

Come e' stato affermato da questa Corte, "in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicche', laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell'attualita' dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale, (v. Cass. S.U. 25-3-2013 n. 7381, Cass. S.U. 6-3-2009 n. 5456).

Infine, in ragione del reciproco esito del presente giudizio, le spese relative vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; compensa le spese.
 

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