Il professionista che abbia commesso un errore nel redigere un progetto, cagionando un danno al cliente, perde il diritto al compenso

La distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato è ininfluente ai fini della valutazione della responsabilità di chi riceve il compito di redigere un progetto di ingegneria o architettura. Infatti, il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto di mira dal cliente è comunque addebitabile al professionista, se è conseguenza di suoi errori commessi nella formazione dell'elaborato, che ne rendano le previsioni inidonee a essere attuate, con la conseguenza che il professionista perde il diritto al compenso. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 3 settembre 2008, n. 22129)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere

Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere

Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere

Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PO. CR. NI., elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAN MARCELLO PISTOIESE 73, presso lo studio dell'avvocato PAOLA FIECCHI, difesa dall'avvocato MACCIOTTA Giuseppe, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

MA. IM. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Rag. DR. DO. - elettivamente domiciliato in ROMA VIA A BERTOLONI 35 presso lo studio dell'avvocato BIAGETTI Vittorio, che lo difende unitamente all'avvocato ANTONELLO ANGIONI giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 14/03 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 21/01/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/05/08 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;

udito l'Avvocato Nadia BONI, con delega depositata in udienza dell'Avvocato MACCIOTTA Giuseppe, difensore della ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato BIAGETTI Vittorio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. Ma. Im. propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Presidente del Tribunale di Cagliari il 26 febbraio 1996, avente per oggetto il pagamento all'architetto Po.Cr. Ni. della somma di lire 343.887.701, con interessi e accessori, come compenso di prestazioni professionali consistite nella progettazione di un compendio immobiliare. Dedusse che l'elaborato aveva previsto soluzioni impossibili da realizzare, sicche' chiese la revoca del provvedimento monitorio e la condanna dell'altra parte alla restituzione dell'acconto di lire 20.400.000 corrispostole, nonche' al risarcimento dei danni. La convenuta si costitui' a sua volta in giudizio, contestando la fondatezza degli assunti dell'attrice.

All'esito dell'istruzione della causa, con sentenza del 22 ottobre 2000 il Tribunale revoco' il decreto ingiuntivo, condanno' Po. Cr. Ni. a restituire lire 20.000.000, oltre agli interessi, alla s.r.l. Ma. Im., respinse la domanda di risarcimento di danni.

Impugnata da Po.Cr. Ni., la decisione e' stata confermata dalla Corte d'appello di Cagliari, che con sentenza del 21 gennaio 2003 ha rigettato il gravame.

Po.Cr. Ni. ha proposto ricorso per Cassazione, in base a quattro motivi. La s.r.l. Ma. Im. si e' costituita con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso Po.Cr. Ni. lamenta che la sentenza impugnata si basa sull'erronea qualificazione come "di risultato", anziche' "di mezzi", delle obbligazioni che da lei erano state assunte con il contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorso con la s.r.l. Ma. Im..

La censura va disattesa.

Con Cass. S.U. 28 luglio 2005 n. 15781 e' stato chiarito che la distinzione tra obbligazioni "di mezzi" e "di risultato" e' ininfluente ai fini della valutazione della responsabilita' di chi riceve il compito di redigere un progetto di ingegneria o architettura: il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto di mira dal cliente e' comunque addebitabile al professionista, se e' conseguenza di suoi errori commessi nella formazione dell'elaborato, che ne rendano le previsioni inidonee ad essere attuate. Il che appunto la Corte d'appello ha ritenuto essersi verificato nel caso in esame, in cui i vari progetti compilati da Po. Cr. Ni. si erano rivelati tutti irrealizzabili - e non avevano infatti ottenuto la piena approvazione da parte del Comune - in quanto contrastavano con prescrizioni urbanistiche o presupponevano il consenso, invece mancato, del proprietario di un preesistente edifico alla sua demolizione. Tanto essendosi accertato in fatto, le conseguenze che con la sentenza impugnata se ne sono tratte in diritto risultano senz'altro corrette, alla luce dei principi enunciati nella sentenza suddetta.

Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole del mancato rilievo, da parte della Corte d'appello, della decadenza della s.r.l. Ma. Im. dalla garanzia per i pretesi vizi del progetto, non denunciati ne' nel termine di legge di 8 giorni dalla scoperta, ne' in quello convenzionale di 15 giorni dalla consegna dell'elaborato.

Neppure questa censura puo' essere accolta.

Relativamente al primo dei termini suddetti, va osservato che l'appellante, nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, non aveva sollevato la relativa eccezione. Questa comunque non sarebbe stata meritevole di accoglimento, poiche' con la sentenza sopra citata si e' escluso che l'articolo 2226 c.c., sia applicabile ai contratti di prestazione d'opera intellettuale.

Quanto all'altro - termine, il giudice a quo ha ritenuto che la previsione contrattuale relativa alla presunzione di approvazione del progetto da parte della committente, in difetto di contestazioni entro 15 giorni dalla consegna, poteva "solo significare condivisione dell'operato del professionista sul presupposto della realizzabilita' del progetto stesso". Ne' la ricorrente ha formulato rilievi di sorta, in ordine a questa interpretazione della clausola.

Con il terzo motivo di ricorso Po.Cr. Ni. deduce che il compenso per l'attivita' da lei svolta, a norma dell'articolo 2237 c.c., le era comunque dovuto, in seguito al recesso della s.r.l. Ma. Im..

La tesi e' infondata.

La disposizione invocata dalla ricorrente riguarda l'ipotesi che l'opera prestata sia esente da vizi, poiche' nel caso contrario il committente puo' opporre al professionista l'eccezione di inadempimento e ottenere altresi' la restituzione di quanto gia' corrisposto (v., tra le piu' recenti, Cass. 2 febbraio 2007 n. 2257).

Con il quarto motivo di ricorso Po.Cr. Ni. sostiene che le competeva, oltre all'onorario, anche la maggiorazione per l'anticipata revoca dell'incarico e gli interessi commisurati al tasso ufficiale di sconto, come stabilito dalla tariffa professionale.

L'assunto e' inconferente, poiche' estraneo al decisum della sentenza impugnata, con la quale si e' escluso l'an del diritto vantato dall'appellante, sicche' non dovevano ne' potevano essere affrontate questioni attinenti al quantum.

Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente, che si liquidano in 100,00 euro, oltre a 5.000,00 euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 100,00 euro, oltre a 5.000,00 euro per onorari, con gli acces-sori di legge.

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