Il rapporto di immedesimazione organica tra amministratore e società di capitali non giustifica l'esclusione del compenso a favore dell'amministratore

Il rapporto di immedesimazione organica tra amministratore e società di capitali non giustifica l'esclusione del compenso a favore dell'amministratore, dovendo verificarsi, ai fini di tale esclusione, la sussistenza o meno di una rinuncia, espressa o tacita.
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 20 febbraio 2009, n. 4261)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RU. FR. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonelli n. 49, presso lo studio dell'Avv. Antonio Fileggi, rappresentato e difeso dall'Avv. PANNONE Ottavio per procura a margine del ricorso e da ultimo c/o Cancelleria Corte di Cassazione Roma;

- ricorrente -

contro

FA. DE. MA. S.r.l., in persona del suo Amministratore Unico Dott. R. R. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Mirabello n. 26, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Iannuccilli, rappresentata e difesa dall'Avv. PIGRINI Enea del foro di S. Maria Capua Vetere per procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6690/04 del 21.12.2004/3.02.2005 R.G. n. 799 del 2001;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.1 2.2008 dal Cons. Dott. A. De Renzis;

udito l'Avv. Ottavio Pannone per il ricorrente e l'Avv. Enea Pigrini per la controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6.12.2000 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda proposta da Ru.Fr. , volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire il compenso per complessive lire 1.680.000.000 a lui dovuto quale Amministratore Unico della S.r.l. Fa. de. Ma. dalla data di assunzione di tale carica.

Il ricorrente esponeva nel suo ricorso di avere ricoperto la carica ininterrottamente dal il (OMESSO); di non avere mai ricevuto alcun compenso fino al (OMESSO); che il compenso era stato successivamente determinato in lire 4.000.000 mensili e quindi in maniera inadeguata all'attivita' svolta; di avere ricevuto detto compenso solo per i mesi di (OMESSO); che il compenso congruo doveva essere determinato in lire 12.000.000 mensili.

Tale decisione, impugnata dal Ru. , e' stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 6690 del 2004, la quale ha osservato che nella specie l'incarico dell'appellante era da considerarsi di natura gratuita sia in relazione alla mancata previsione nello Statuto di alcun compenso sia in relazione al verbale dell'assemblea ordinaria della societa' in data (OMESSO), che dava atto dell'opera gratuita fin ad allora svolta dal Ru. .

La stessa Corte ha aggiunto che, con riguardo all'assunto dell'appellante circa l'invalidita' della rinuncia al compenso ai sensi dell'articolo 2113 cod. civ., tale disposizione non trovava applicazione al caso di specie, in quanto il rapporto dell'amministratore con la societa' non configura un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.

La Corte ha ritenuto inconferente il richiamo all'articolo 1709 cod. civ. in materia di mandato, stante l'esclusione di un rapporto intersoggettivo, implicito invece nel rapporto di mandato.

La Corte infine ha ritenuto assorbite le censure relative alla congruita' del compenso dalle considerazioni svolte riguardanti l'ammissibilita' della gratuita' dell'incarico in questione.

Il Ru. propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati con memoria ex articolo 378 c.p.c..

La societa' Fa. de. Ma. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., articoli 1709, 2364, 2369, 2389 cod. civ., nonche' vizio di motivazione su punti decisivi della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 3 e n. 5).

In particolare il Ru. deduce evidente vizio di violazione di legge, assumendo che la Corte territoriale, al fine di sostenere la giustificatezza del comportamento della societa', abbia ritenuto valida la gratuita' dell'incarico in relazione al suo svolgimento per oltre dieci anni senza rivendicazione di alcun compenso. In tal modo la Corte, ad avviso del ricorrente, ha trascurato i principi di diritto (affermati in sede di legittimita'), secondo i quali, nell'ipotesi in cui la societa' si' rifiuti od ometta di stabilire il compenso spettante all'amministratore o lo determini in misura manifestamente inadeguata, l'amministratore ai sensi degli articoli 2324 e 2389 cod. civ. puo' chiedere al giudice la determinazione del compenso, cosi' come espressamente previsto per il mandatario ex articolo 1709 cod. civ..

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge, per avere il giudice di appello ritenuto non applicabile la disciplina di cui all'articolo 2113 cod. civ. in tema di invalidita' di rinuncia o transazione, sul presupposto dell'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato ovvero del comportamento di esso Ru. per circa dieci anni, tanto piu' che la circostanza della sussistenza di un rapporto di lavoro parasubordinato, come quello tra amministratore e societa', non risulta essere stato contestato dalla societa' appellata.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., articolo 116 c.p.c., articoli 2364, 2368, 2371 e 2389 cod. civ., nonche' vizio di motivazione su punti decisivi della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 3 e n. 5).

L'erroneita' della sentenza impugnata, secondo il Ru. , risulta pacificamente dalla cattiva interpretazione delle norme richiamate per avere ritenuto legittima e giustificata la posizione della societa' in ordine alla gratuita' dell'incarico svolto.

In base a tale assunto difensivo la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto esistente tra le parti fin dall'inizio del rapporto un accordo sulla gratuita' dell'incarico tra le parti, desumendolo dal verbale di assemblea ordinaria del (OMESSO) e su tale base ritenendo non applicabile l'articolo 2113 cod. civ..

Il Ru. censura inoltre l'impugnata sentenza per avere omesso qualsiasi pronuncia sulla domanda di adeguamento del compenso stabilito a favore di esso ricorrente nella misura di lire 4.000.000 dall'assemblea dei soci, come risulta dall'anzidetto verbale (OMESSO).

2. Le esposte doglianze, che per la loro intima connessione possono essere esaminate congiuntamente, sono prive di pregio e vanno disattese in base alle considerazioni che seguono.

Circa la qualificazione del rapporto tra amministrazione e societa' di capitali va condiviso, contrariamente all'assunto del giudice di appello, l'orientamento consolidato della giurisprudenza, che colloca tale rapporto nell'ambito del lavoro parasubordinato (Cass. n. 19687 del 2007; Cass. n. 4662 del 2001; Cass. n. 5976 del 1995).

Va altresi' precisato che neppure puo' condividersi l'altro assunto del giudice di appello, secondo il quale il rapporto di immedesimazione organica tra amministratore e societa' di capitali giustifica l'esclusione del compenso a favore dell'amministratore, dovendo verificarsi, ai fini di tale esclusione, la sussistenza o meno di una rinuncia, espressa o tacita (Cass. n. 19697 del 2007).

Cio' precisato, le conclusioni del giudice di appello vanno pur sempre mantenute ferme e cio' sulla base delle decisive risultanze del verbale dell'assemblea generale ordinaria del (OMESSO), nel quale si da atto che l'opera svolta dal Ru. fino ad allora, per comune accordo, era stata gratuita.

L'accertamento del giudice di appello in ordine alla gratuita' dell'incarico svolto dal Ru. e' sorretto da idonea motivazione, essendo stato messo in rilievo il comportamento inequivoco dello stesso Ru. , il quale per oltre dieci anni non aveva richiesto alcun compenso, circostanza formalizzata nel verbale anzidetto.

Ad ulteriore sostegno della sentenza impugnata la difesa della controricorrente societa' ha evidenziato che il Ru. determino' l'ordine del giorno, indisse e presiedette l'assemblea, che all'unanimita' delibero' di versare all'A.U. un compenso mensile di lire 4.000.000, dando atto, come gia' detto, che fino ad allora l'opera svolta dallo stesso amministratore, per comune accordo, era stata gratuita.

Correttamente pertanto il giudice di appello con esauriente valutazione in fatto ha ritenuto che il Ru. avesse rinunciato al compenso, sicche' l'opposto apprezzamento del ricorrente non puo' trovare ingresso in sede di legittimita'.

Tale motivata conclusione fa ritenere non rilevante la dedotta violazione dell'articolo 2103 cod. civ., avendo peraltro il diritto dell'amministratore di societa' al compenso carattere di disponibilita' ed essendo quindi rinunciatile, come nella specie hanno accertato i giudici di merito.

La giurisprudenza richiamata dal ricorrente non e' pertinente al caso di specie, poiche' si riferisce all'ipotesi in cui, pacifico il diritto alla retribuzione, non ne sia stato determinato dalle parti l'ammontare.

Le esposte considerazioni fanno ritenere infine assorbite le censure, contenute nell'atto di appello e ribadite dal ricorrente in sede di legittimita', in ordine all'inadeguatezza del compenso.

3. In conclusione il ricorso e' destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in euro 17,00 oltre euro 2.500,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

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