Il rapporto di lavoro a tempo determinato non può essere risolto anticipatamente per giustificato motivo oggettivo

Il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c., può essere risolto anticipatamente non per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966, ma solo se ricorrono le ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli artt. 1453 ss. c.c. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato.
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 10 febbraio 2009, n. 3276)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - rel. Presidente

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13635/2006 proposto da:

SO. PA. , in qualita' di titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI BENITO, rappresentato e difeso dall'avvocato DONDI ANNA, giusto mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

BA. LI. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO G. SANTE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VOLANTE MARIO, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 571/2005 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/06/2005 R.G.N. 147/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2009 dal Consigliere Dott. IANNIRUBERTO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Alessandria Ba. Li. assumeva che con So. Pa. era stato stipulato un contratto di lavoro stagionale per il periodo (OMESSO), regolato dal c.c.n.l. Pubblici esercizi, con il godimento del vitto e dell'alloggio; che il rapporto aveva avuto termine per licenziamento. Sulla base di tali premesse, chiedeva la condanna del So. al pagamento delle somme dovute per l'intero periodo concordato, oltre le spese alberghiere sostenute in sostituzione dell'alloggio convenuto.

Il So. si costituiva ed a sua volta proponeva domanda riconvenzionale per i danni subiti a seguito di una denunzia di malattia professionale inoltrata all'INAIL dalla Ba. e rigettata dall'ente per la mancanza di nesso con l'attivita' lavorativa.

Il giudice adito accoglieva la domanda principale e rigettava quella incidentale.

A seguito di gravame del So. la Corte di appello di Torino, con sentenza 15 maggio 2005, riformava in parte la decisione impugnata, riducendo l'ammontare del danno ad euro 8.686,91, oltre accessori, ricalcolando altresi' le spese del giudizio.

Per quanto rileva ai fini del presente giudizio la Corte torinese affermava che:

a) il contratto di lavoro a termine non poteva essere risolto anticipatamente per un giustificato motivo oggettivo;

b) in ogni caso il So. aveva indicato, come integranti il dedotto giustificato motivo, circostanze di fatto contraddittorie;

c) era provato che la Ba. aveva diritto all'alloggio per tutta la durata del rapporto, per cui fondata era la richiesta (provata nel suo ammontare) di risarcimento per le somme sborsate per fruire di un alloggio;

d) nessun danno aveva subito il So. per la denunzia di malattia professionale, ritenuta infondata dall'INAIL.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il So. con tre motivi, illustrati da memoria.

La Ba. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con il primo articolato motivo il ricorrente critica la decisione impugnata asserendo che:

a) compatibile con il contratto di lavoro a termine era il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, consistente nel fatto che, per ragioni di organizzazione aziendale, si era reso necessario distribuire diversamente il lavoro tra i vari dipendenti, con la conseguente impossibilita' di utilizzare ulteriormente l'opera della lavoratrice;

b) erronea valutazione delle prove circa l'effettiva riorganizzazione dell'attivita' aziendale;

c) erronea valutazione delle prove in ordine alla richiesta di danni per la permanenza in un albergo per la durata del contratto a termine, senza considerare, poi, che l'alloggio era stato offerto dalla moglie del So. per "mera scelta personale in cambio di lavori domestici";

d) non si era tenuto conto della somma di euro 2.012,40, corrisposta, come da busta paga quietanzata dalla Ba. , per il mese di giugno 2000.

La prima questione che, in ordine logico, si pone alla Corte, riguarda la compatibilita' del recesso per giustificato motivo oggettivo con il rapporto di lavoro a termine.

E' il caso di premettere che non e' in discussione il diritto del datore di lavoro di modificare la propria organizzazione anche in vista di una migliore utilizzazione della forza lavoro e di un risparmio delle spese di gestione: l'interrogativo che si pone e' se questo diritto possa rendere legittimo un recesso nei confronti del lavoratore assunto a tempo determinato.

Orbene, come giustamente ha osservato la corte di appello, la disciplina di cui alla Legge 15 luglio 1966, n. 604 non si applica, per espressa previsione della stessa, ai rapporti di lavoro a tempo determinato: questo non esclude che, ricorrendo una giusta causa ascrivibile a comportamenti del lavoratore, il datore non possa recedere dal rapporto, in quanto in tale fattispecie trova pur sempre applicazione l'articolo 2119 c.c., norma operante al di fuori della disciplina limitativa dei licenziamenti (cfr., tra le varie conformi, Cass. 23 dicembre 1992 n. 13597, 1 giugno 2005 n. 11692, 19 giugno 2007 n. 14186).

Diverso e' il discorso per l'ipotesi in cui venga addotta come motivo del recesso ante tempus una riorganizzazione dell'assetto produttivo: in tali casi, stante l'inapplicabilita' della richiamata Legge n. 604 e non rinvenendosi nel libro quinto del codice civile un'apposita disciplina, deve necessariamente farsi riferimento alle normali regole dei contratti, in forza delle quali non e' consentito ad una delle parti contraenti assumere iniziative che eventualmente rendano non piu' (o meno) utile la prestazione della controparte. In altri termini, se in un rapporto per il quale non sia previsto preventivamente un limite di durata e sia assistito dalla garanzia di una stabilita' (piu' o meno intensa), puo' pensarsi che sopravvengano delle ragioni, che rendano oggettivamente non piu' conveniente mantenere in vita il rapporto, cio' non vale quando la durata sia limitata nel tempo, soprattutto se e' il datore che, in considerazione di particolari sue esigenze, si avvalga dello strumento del contratto a termine.

Per completezza di motivazione e' il caso di osservare che il precedente di questa Corte (Cass. 16 aprile 1999 n. 3832), che apparentemente prospetta una diversa soluzione, tale non e', in quanto - nella fattispecie ivi considerata - si trattava di un contratto con clausola a termine illegittima, per il quale si e' affermata la possibilita' di licenziamento per giustificato motivo oggettivo proprio in considerazione del fatto che si era in presenza di un rapporto che si era convertito a tempo indeterminato.

Puo' pertanto concludersi sul punto affermando il seguente principio di diritto: "il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa ex articolo 2119 c.c., puo' essere risolto anticipatamente non per giustificato motivo oggettivo ai sensi della Legge 15 luglio 1966, n. 603, articolo 3, ma solo se ricorrono le ipotesi di

risoluzione del contratto previste dagli articolo 1453 c.c. e segg..

Ne consegue che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non puo' avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato".

In base all'enunciato principio di diritto, del tutto irrilevante ai fini della decisione, e' l'altro profilo di censura - riportato sub b) - relativo al preteso vizio di motivazione in ordine all'accertamento dell'effettiva riorganizzazione aziendale.

Inammissibile e' il rilievo critico riportato sub e) in quanto l'aspetto concernente la prova del danno subito comporterebbe una valutazione dei fatti sottratta al sindacato il sede di legittimita', qualora - come nella specie - dalla sentenza impugnata non emergano contraddittorieta' o vizi logici. In relazione poi al fatto che nessun obbligo avrebbe assunto il ricorrente di fornire l'alloggio, si tratta di una questione che non e' stata esaminata dal giudice di appello e della quale non e' stato indicato - ai fine dell'autosufficienza del ricorso - se e quando sia stata sottoposta al vaglio del giudice di merito.

Con la censura sub d) viene denunziato un errore di fatto (mancato esame di un documento attestante un pagamento), che non puo' essere fatto valere in sede di legittimita', ma attraverso il giudizio di revocazione ex articolo 395 c.p.c., n. 4.

2. Con il secondo motivo e' prospettato un vizio di motivazione in ordine alla contrattazione collettiva applicata (c.c.n.l. Confcommercio - Pubblici esercizi, anziche' Alimentari Artigianato), nonostante l'iscrizione al settore artigianato e conseguente violazione dell'articolo 2070 c.c..

Premesso che il giudice del gravame ha valutato la correttezza dei conteggi sulla base delle risultanze delle buste paga, la questione relativa alla contrattazione collettiva da applicare non risulta trattata da quel giudice, ne' il ricorrente - sempre nel rispetto della regola dell'autosufficienza del ricorso - ha provveduto ad indicare se e quando detta questione sia stata proposta in sede di appello.

Questo rende inammissibile la censura di cui al secondo motivo.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla sua richiesta di risarcimento dei danni - di cui alla domanda riconvenzionale - per aver la lavoratrice denunziato all'INAIL una malattia professionale in realta' inesistente.

Anche questo motivo e' privo di fondamento, in quanto, come correttamente si legge nella sentenza impugnata, da nessun elemento allegato dalla parte interessata emerge quale sia il pregiudizio derivatogli da tale denunzia non accolta dall'ente. Questa carenza di allegazione non risulta contrastata dal contenuto della censura ora proposta, in quanto, anche a voler ipotizzare gli estremi di reato - cosi' come in questa sede si argomenta dal ricorrente - certamente soggetto passivo dello stesso sarebbe l'INAIL e non gia' il So. .

4. Il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 15,00, per spese, di euro 3.000,00, per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

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