Il rapporto di lavoro subordinato presuppone l'esistenza di un vincolo di subordinazione che non necessita di direttive scritte, o comunque di carattere formale

Il rapporto di lavoro subordinato presuppone necessariamente, per la sua stessa natura, l'esistenza di un vincolo di subordinazione.
Cio' non significa, pero', che la subordinazione si esprima necessariamente in direttive scritte, o comunque di carattere formale, ne' che, nel caso in cui il datore di lavoro sia una societa' o comunque una persona giuridica, comporti necessariamente la sotto posizione formale ad uno o all'altro degli organi della struttura. In realta', la sottoposizione gerarchica assume in concreto le forme piu' diverse in relazione alle situazioni, e, in particolare, al tipo di attivita' svolta, al livello della prestazione ed alle modalita' di svolgimento di essa; anche l'esercizio dei poteri gerarchici puo' rimanere virtuale, e non effettivo, quando il datore di lavoro non ritenga di farne uso in concreto. In secondo luogo, come riconosciuto dalla giurisprudenza, in linea di principio qualsiasi lavorativa umana puo' essere svolta sia in forma subordinata che in forma autonoma (almeno fino a quando, ad esempio nel pubblico impiego, non esistano vincoli formali che obblighino all'adozione di una forma e non dell'altra), ma cio' non toglie che alcune attivita' comportino necessariamente vincoli che mal si conciliano con lo svolgimento in forma autonoma, ed altre si adattano maggiormente ad essa.
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 27 luglio 2009, n. 17455)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente

Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. MELIADO’ Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMMISSARIO GIUDIZIALE LIQUIDATORE KA. S.R.L., KA. S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DUILIO 13, presso lo studio dell'avvocato PISANI CARLO, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

GI. CA. , elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 187, presso lo studio dell'avvocato GIORDANO MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato DI TONNO CLAUDIO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1100/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/07/2008 R.G.N. 7974/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 25/06/2009 dal Consigliere Dott. MONACI Stefano;

udito l'Avvocato PISANI CARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'oggetto del contendere e' costituito dalla determinazione della effettiva natura, di collaborazione professionale o invece di lavoro subordinato, di un rapporto intercorso dal marzo 1999 al marzo 2001 tra il signor Gi. Ca. e la societa' Ka. s.r.l..

Il signor Gi. conveniva in giudizio la societa' sostenendo che (nonostante la diversa qualificazione, di "collaborazione professionale", contenuta nella scrittura privata sottoscritta dalle parti), si era trattato in realta', per le modalita' di espletamento e le caratteristiche della prestazione, di un rapporto di lavoro subordinato nella qualita' di dirigente industriale.

Sosteneva, inoltre, che il licenziamento che gli era stato intimato doveva ritenersi ingiustificato.

Chiedeva percio' la condanna della ditta al pagamento di una serie di voci retributive (in particolare dell'indennita' sostitutiva del preavviso, pari ad otto mensilita', e dell'indennita' supplementare, prevista dall'articolo 19 del contratto collettivo per i dirigenti industriali nella misura massima di 22 mesi di preavviso, ma anche di ferie non godute, indennita' di trasferta, rimborsi chilometrici, contributi e TFR, tutte le indennita', nella misura del 2%, per i fatturati realizzati, e per quelli da realizzare nei dodici mesi successivi allo scioglimento del rapporto, ed infine le retribuzioni non corrisposte dei mesi di febbraio e marzo 2001).

Sosteneva, inoltre, che il comportamento della societa' aveva danneggiato la sua immagine professionale e gli aveva provocato uno stress psico - fisico e chiedeva il risarcimento dei danni che ne erano derivati.

Costituitosi il contraddittorio, nel corso del giudizio di primo grado il giudice ordinava in via d'urgenza alla societa' il pagamento di alcune voci retributive e, al termine, accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo anche altre voci, per la verita' per un importo complessivo relativamente modesto rispetto a quanto richiesto.

Soprattutto, il giudice in motivazione escludeva che tra le parti si fosse instaurato un rapporto di lavoro subordinato.

Questa prima pronunzia veniva appellata dall'interessato, e a questa impugnazione si contrapponeva quella incidentale della societa'.

Con sentenza non definitiva n. 1100/2008, in data 11 febbraio - 3 luglio 2008, la Corte d'Appello di Roma andava in contrario avviso rispetto a quello del Tribunale, dichiarando che tra il Gi. e la societa' era intercorso un rapporto di lavoro subordinato in qualita' di dirigente industriale, e disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per l'esame delle restanti domande.

Avverso questa pronunzia non definitiva, che non risulta notificata, la societa' Ka. s.r.l., ora in concordato preventivo, ed il commissario liquidatore di essa, hanno proposto congiuntamente ricorso per Cassazione, con tre motivi di impugnazione, notificato, in termine, il 9 ottobre 2008.

L'intimato signor Gi.Ca. ha resistito con controricorso, notificato, in termine, tra il 16 ed 21 novembre 2008.

La ricorrente, infine, ha depositato una memoria integrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2094 c.c. per avere erroneamente affermato che la sussistenza di alcuni elementi cosi' detti secondari della subordinazione sia sufficiente ad integrare il rapporto di lavoro subordinato, nonche' l'insufficiente e contraddittoria motivazione; nel secondo lamentano la violazione e falsa applicazione dello stesso articolo 2094 c.c. e degli articoli 99, 112 c.p.c., dell'articolo 414 c.p.c., n. 4, per avere erroneamente accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro in assenza dell'allegazione nel ricorso dei fatti costitutivi essenziali della fattispecie, e l'omessa motivazione; nel terzo motivo denunziano, in subordine, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 2094, 2697 c.c. e degli articoli 115, 116, 229 c.p.c. per avere erroneamente accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro in presenza di ammissioni e dichiarazioni del Gi. che - secondo i ricorrenti - escludevano la sussistenza di direttive, o la sottoposizione al potere gerarchico del datore di lavoro o la sua sottoposizione agli organi di vertice della societa', nonche' l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

2. Nei limiti di questa motivazione il ricorso e' fondato e deve essere accolto.

I vari motivi di impugnazione sono connessi tra loro e debbono percio' essere esaminati congiuntamente.

Le censure svolte in puro diritto non sono giustificate.

Sotto questo profilo il primo motivo e' infondato, perche' non e' esatto che il giudice di merito abbia affermato che la sussistenza di quelli che i ricorrenti indicano come elementi secondari della subordinazione era sufficiente ad integrare il rapporto di lavoro subordinato.

La Corte di Appello ha ritenuto, piuttosto, di avvalersi di alcuni di essi come elementi di prova indiziaria utilizzabili in linea di fatto per comprovare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Sul piano logico i due concetti sono ben diversi: in sostanza la sentenza (a differenza del ricorso) non si muove sul piano delle affermazioni di principio, ma soltanto su quello della ricostruzione dei fatti facendo uso anche di elementi indiziari. Sempre sotto il profilo dell'asserita violazione di principi di diritto il secondo ed il terzo motivo di impugnazione sono inammissibili perche' si risolvono, in realta', in censure di fatto relative all'apprezzamento delle circostanze attraverso cui la Corte d'Appello e' giunta ad affermare la natura subordinata del rapporto di lavoro.

In particolare nel secondo motivo i ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro in assenza dell'allegazione nel ricorso introduttivo dei dati di fatto costitutivi della fattispecie.

Sotto il profilo delle lamentate violazioni di legge la censura, pero', e' inammissibile perche' comporta la riproposizione di questioni di fatto, relative all'interpretazione del ricorso introduttivo del procedimento, che, appunto perche' di fatto, non possono essere oggetto di un ulteriore esame in un giudizio di legittimita'.

Similmente, nel terzo motivo i ricorrenti lamentano che la sentenza avrebbe erroneamente accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro pur in presenza di ammissioni o dichiarazioni del Gi. che avrebbero escluso la sussistenza di direttive o la sottoposizione al potere gerarchico del datore di lavoro e/o ai vertici della societa'.

Anche questa censura e' inammissibile, perche', analogamente alla precedente, comporta la riproposizione di questioni di fatto, relative in questo caso all'interpretazione delle dichiarazioni del Gi. ed all'esistenza e al contenuto di eventuali ammissioni da parte sua, che, appunto perche' di fatto, non sono suscettibili di riesame in questa fase di legittimita'.

In realta', tutti i motivi di impugnazione si risolvono in censure alla motivazione della sentenza, e, del resto, contengono tutti espressamente la denunzia del vizio di motivazione. Sotto questo profilo, ed in questi limiti, sono ammissibili, e sono anche fondati.

3. Appare opportuno ricordare i termini generali della questione.

Innanzi tutto, il rapporto di lavoro subordinato presuppone necessariamente, per la sua stessa natura, l'esistenza di un vincolo di subordinazione.

Cio' non significa, pero', che la subordinazione si esprima necessariamente in direttive scritte, o comunque di carattere formale, ne' che, nel caso in cui il datore di lavoro sia una societa' o comunque una persona giuridica, comporti necessariamente la sotto posizione formale ad uno o all'altro degli organi della struttura.

In realta', la sottoposizione gerarchica assume in concreto le forme piu' diverse in relazione alle situazioni, e, in particolare, al tipo di attivita' svolta, al livello della prestazione ed alle modalita' di svolgimento di essa; anche l'esercizio dei poteri gerarchici puo' rimanere virtuale, e non effettivo, quando il datore di lavoro non ritenga di farne uso in concreto. In secondo luogo, come riconosciuto dalla giurisprudenza, in linea di principio qualsiasi lavorativa umana puo' essere svolta sia in forma subordinata che in forma autonoma (almeno fino a quando, ad esempio nel pubblico impiego, non esistano vincoli formali che obblighino all'adozione di una forma e non dell'altra), ma cio' non toglie che alcune attivita' comportino necessariamente vincoli che mal si conciliano con lo svolgimento in forma autonoma, ed altre si adattano maggiormente ad essa.

Quando, infine, come nel caso di specie, siano stati stipulati atti scritti, il loro contenuto non e' certo irrilevante, ma non puo' neppure essere considerato decisivo; come, del resto, in qualsiasi rapporto di durata, in caso di difformita' le concrete modalita' di svolgimento del rapporto prevalgono necessariamente su quanto indicato nello scritto. Ne' va dimenticato che le qualificazioni riportate nell'atto scritto possono non essere esatte, o per volonta' delle parti (perche' una di esse intende usufruire di una normativa specifica, o invece, non sottostare ad essa, ad esempio a quella in materia di lavoro subordinato, oppure per ragioni fiscali o di altro genere ancora) o per semplice errore delle parti stesse.

4. I principi generali ora riassunti, per la verita', non pongono (o non dovrebbero porre) particolari difficolta' di carattere concettuale, ma solamente difficolta' pratiche, anche rilevanti, nella ricostruzione dei fatti e nella individuazione del tipo di rapporto.

A questi fini e' decisiva la valutazione degli elementi di prova, ivi compresa l'interpretazione degli atti scritti. Questo compito di ricostruzione del concreto svolgimento dei fatti spetta, secondo i normali criteri, al giudice del merito che e' libero nella valutazione delle prove, ma e' tenuto a fornire una adeguata motivazione della ricostruzione effettuata e delle decisioni assunte.

5. Nel caso di specie la motivazione della Corte d'Appello di Roma appare insufficiente, perche' fa riferimento ad una serie di elementi scarsamente rilevanti, e comunque di per se stessi non decisivi, ne' per la qualificazione del rapporto come lavoro subordinato, ne' per quella come lavoro autonomo, come, ad esempio, il fatto che in una comunicazione inviata a tutti i dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori, il Gi. fosse qualificato come responsabile di un settore dell'azienda, posto a capo della direzione commerciale.

Anche se configura una forma di prestazione tipica di un rapporto di carattere subordinato, di per se non puo' essere ritenuto decisivo che la presenza del Gi. in azienda fosse quotidiana.

Altrettanto vale il fatto che avesse sottoscritto lettere a terzi per conto della Ka. , mentre il fatto che avesse predisposto atti per conto dell'azienda configura, al contrario, un tipo di attivita' normalmente svolta in forma libero professionale.

Ne' appare decisivo, ne' in un senso ne' nell'altro, che il Gi. inviasse periodicamente relazioni ai vertici della societa' sull'attivita' svolta e tenesse rapporti direttamente con essi.

E' significativo, perche' riporta ad una forma di compenso normalmente proprio di un rapporto di carattere subordinato, che percepisse una retribuzione in cifra mensile fissa, e gli venissero rimborsate le spese, ma va tenuto presente, in senso contrario, che rilasciava fattura per le somme mensili ricevute e che riceveva anche una percentuale sugli affari.

Infine, come si e' anticipato e per le ragioni gia' indicate, non puo' essere decisiva, di per se' stessa, neppure la qualificazione del rapporto data dalle parti nell'atto negoziale scritto.

6. In definitiva, dunque, la motivazione del giudice del merito appare insufficiente.

Come si e' detto, in questo senso ed in questi limiti il ricorso deve essere accolto.

La sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa rimessa, per un nuovo esame da compiersi sulla luce dei principi sopra indicati, ad un giudice di rinvio che si individua nella stessa Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, cui e' opportuno rimettere anche la liquidazione delle spese di questa fase di legittimita'.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

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