Il ripristino "ab origine" del rapporto di lavoro comporta il diritto del dipendente alla corresponsione dell'intero trattamento retributivo dalla data del licenziamento a quella della revoca

Il ripristino "ab origine" del rapporto di lavoro comporta la persistenza del vincolo contrattuale e, quindi, il diritto del dipendente alla corresponsione dell'intero trattamento retributivo dalla data del licenziamento a quella della revoca (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 15 aprile 2009, n. 8918)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - rel. Consigliere

Dott. MELIADO' Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 11915/2006 proposto da:

CA. MA. VI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall'avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

L'. DE. PI. S.P.A.;

- intimata -

sul ricorso 15777/2006 proposto da:

L'. DE. PI. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato BOCCIA FRANCO RAIMONDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

CA. MA. VI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall'avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta mandato a margine del ricorso;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 941/2005 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 16/06/2005 r.g.n. 2728/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito l'incidentale.

RILEVATO IN FATTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Brindisi, depositato in data 4.3.2004, Ca. Ma. Vi., premesso di essere dipendente dal 29.12.2000 della societa' " L'. de. Pi. s.p.a. del Dott. Ro. Pi. ", corrente in (OMESSO), e di aver svolto le mansioni di addetta al confezionamento di prodotti di erbe naturali, esponeva che con lettera del 31.10.2003 ricevuta il 7.11.2003 la societa' datoriale le aveva intimato il licenziamento ai sensi dell'articolo 2118 c.c., con un preavviso di quindici giorni; tale lettera era stata riscontrata dalla esponente con raccomandata dell'11.11.2003 con la quale, a mezzo dei propri difensori, aveva impugnato il licenziamento per illegittimita' ai sensi delle leggi 604/66, 300/70 e 108/90, ed al contempo aveva richiesto i "motivi" di tale licenziamento; con fax del 27.11.2003 la societa' datoriale le aveva comunicato che il recesso era di imputare a "soppressione del posto di lavoro" per riduzione del personale conseguente alla riduzione del fatturato. Tanto premesso, impugnava il licenziamento predetto dinanzi al giudice del lavoro rilevando che il rapporto di lavoro in questione era assistito da tutela reale posto che la societa' convenuta aveva avuto alle proprie dipendenze negli ultimi diciotto mesi antecedenti il disposto licenziamento piu' di quindici dipendenti, che indicava nominativamente, e rilevava l'inefficacia dello stesso ai sensi della Legge n. 604 del 1966, articolo 2 per non avere la datrice di lavoro comunicato i motivi nei termini previsti dalla norma; in via subordinata rilevava l'illegittimita' del detto licenziamento per insussistenza del giustificato motivo obiettivo stante l'assunzione di altri dipendenti, formalmente in qualita' di braccianti agricoli, ma in effetti impiegati nelle mansioni svolte da essa ricorrente. Chiedeva pertanto che il giudice adito volesse dichiarare l'inefficacia del licenziamento in questione per mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 2, legge predetta, con condanna della societa' datoriale alla ripresa del rapporto di lavoro ed al pagamento di tutte le retribuzioni alla stessa spettanti; in subordine, volesse dichiarare l'illegittimita' del predetto licenziamento Legge n. 604 del 1966 ex articolo 3, con condanna della convenuta alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni con riferimento al trattamento retributivo globale di fatto dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra.

Con sentenza in data 6.10.2004 il Tribunale adito, rilevato che con lettera del 20.5.2004 la societa' convenuta aveva comunicato la revoca del licenziamento, dichiarava la cessazione della materia del contendere, compensando tra le parti le spese di giudizio.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Ca. eccependo che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto l'insussistenza del requisito dimensionale rilevante ai fini della applicabilita' del regime della tutela reale, senza assumere i mezzi di prova richiesti, ed erroneamente aveva ritenuto, affermata l'inefficacia del licenziamento in questione per l'intervenuta revoca, l'insussistenza del diritto di essa ricorrente al pagamento delle retribuzioni dovutele dalla data del licenziamento sino a quella della revoca. Chiedeva quindi la condanna della societa' datoriale al pagamento del richiamato trattamento economico, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria; con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio.

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 21.4.2005, rilevato che la comunicazione da parte del datore di lavoro della revoca del licenziamento non comportava la cessazione della materia del contendere, atteso che nel caso di specie si versava in tema di licenziamento inefficace cui conseguiva il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno in base ai parametri previsti in materia di tutela obbligatoria, applicabili nella fattispecie in esame in considerazione del requisito dimensionale dell'azienda quale risultava dal libro matricola, dichiarava l'illegittimita' del licenziamento intimato alla Ca. e per l'effetto condannava la societa' appellata al pagamento di tre mensilita' della retribuzione globale di fatto, oltre accessori, ed alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione Ca. Ma. Vi. con due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la societa' intimata, che propone altresi' ricorso incidentale con due differenti motivi di impugnazione.

La Ca. resiste al ricorso incidentale con controricorso, ai sensi dell'articolo 371 c.p.c., comma 4.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., dei due ricorsi perche' proposti avverso la medesima sentenza.

Col primo motivo di gravame la ricorrente principale lamenta violazione ed erronea applicazione dell'articolo 112 c.p.c., nonche' dell'articolo 2709 c.c., e contemporanea omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ex articolo 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva la ricorrente che la Corte territoriale, a fronte della censura sollevata avverso la sentenza di primo grado per essersi il decidente espresso sull'elemento dimensionale dell'azienda senza assumere i richiesti mezzi di prova, era incorsa nel medesimo vizio di motivazione e nella medesima violazione di legge essendosi pronunciata sul predetto requisito dimensionale senza aver deciso sui mezzi istruttori richiesti, basandosi sui dati risultanti dal libro matricola, il quale faceva prova solo a carico del datore di lavoro e non a favore dello stesso.

Col secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione dell'articolo 112 c.p.c., nonche' omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ex articolo 360 c.p.c., n. 5, e contemporanea violazione ed erronea applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 18 come modificato dalla Legge n. 108 del 1990, articolo 1 nonche' Legge n. 604 del 1966, articoli 3 ed 8, e quindi articolo 2118 c.c., in relazione agli articoli 1324 e 1334 c.c..

In particolare rileva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva omesso di decidere sullo specifico motivo di impugnazione concernente la incidenza della revoca del licenziamento sul rapporto di lavoro, che veniva pertanto ad essere ripristinato; ed erroneamente aveva ritenuto che il rapporto di lavoro in questione fosse soggetto al regime della tutela obbligatoria con conseguente condanna al risarcimento del danno Legge n. 604 del 1966 ex articolo 8, nella misura di tre mensilita'. Per contro la Corte avrebbe dovuto preliminarmente ritenere che, a seguito della revoca del licenziamento, si era verificato il ripristino del rapporto di lavoro, e di conseguenza avrebbe dovuto condannare la societa' appellata alla corresponsione dell'intero trattamento retributivo contrattuale dalla data del licenziamento a quella della revoca, non potendo trovare applicazione la richiamata disposizione di cui alla Legge n. 604 del 1966 articolo 8.

Chiede quindi l'accoglimento del ricorso.

A sua volta la societa' " L'. de. Pi. s.p.a.", dopo avere preliminarmente eccepito l'inammissibilita' del ricorso principale ex articolo 366 bis c.p.c., - introdotto dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 6 ed applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame essendo siffatta norma entrata in vigore il 2.3.2006 ed essendo stato il ricorso per cassazione notificato il 5.4.2006 - sotto il profilo che la parte ricorrente non aveva proceduto alla formulazione del quesito di diritto, previsto a pena di inammissibilita', col primo motivo del ricorso incidentale eccepisce violazione ed erronea applicazione della Legge 15 luglio 1966, n. 604, articoli 2 e 8, nonche' degli articoli 2094, 2118, 1218, 1219, 1227 e 1460 c.c., e dell'articolo 132 c.p.c..

In particolare rileva la ricorrente incidentale che la Corte territoriale, pur muovendo dalle corrette premesse della inefficacia del licenziamento del 31.10.2003 e della applicabilita', alla fattispecie per cui e' causa, della tutela obbligatoria, era pervenuta all'erroneo riconoscimento del diritto della lavoratrice al risarcimento del danno nella misura di tre mensilita' della retribuzione globale di fatto, equiparando erroneamente le due diverse fattispecie del licenziamento ingiustificato e del recesso inefficace e ritenendo indifferentemente applicabile alle due ipotesi la disciplina sanzionatoria di cui alla Legge n. 604 del 1966 articolo 8. Per contro le Sezioni Unite della Cassazione, intervenute a dirimere un contrasto giurisprudenziale sul punto, con la sentenza n. 508 del 27.7.1999, avevano evidenziato che per individuare le conseguenze dell'inefficacia del licenziamento sugli obblighi del datore di lavoro dovevano trovare applicazione i principi generali in materia di inadempimento contrattuale concludendo che, stante la necessaria corrispettivita' tra prestazione lavorativa e prestazione retributiva, l'erogazione del trattamento retributivo presupponeva la messa a disposizione delle operae da parte del lavoratore. E pertanto correttamente il Tribunale di Brindisi aveva ritenuto l'insussistenza del diritto della lavoratrice alla corresponsione del trattamento retributivo sotto il profilo che la inidoneita' del licenziamento inefficace Legge n. 604 del 1966 ex articolo 2, ad incidere sulla continuita' del rapporto di lavoro, non determinava il diritto della lavoratrice alla corresponsione delle retribuzioni maturate, ma solo il diritto al risarcimento del danno da determinarsi secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni di talche', in assenza della formulazione di alcuna domanda di risarcimento dei danni, non poteva essere pronunciata alcuna condanna al pagamento delle retribuzioni maturate.

Col secondo motivo del ricorso incidentale la societa' predetta lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5.

In particolare la ricorrente incidentale, posto che per le argomentazioni in precedenza espresse, avuto riguardo alla natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, la inidoneita' del recesso ad estinguere il rapporto di lavoro comportava solo il diritto del dipendente al risarcimento del danno ex articolo 1223 c.c., corrispondente "eventualmente" all'ammontare delle retribuzioni sino alla effettiva riammissione in servizio, con la conseguenza che il danno andava commisurato agli intervalli non lavorati solo se vi era stata offerta della prestazione da parte del lavoratore licenziato, e rilevato tra l'altro che a tal fine non era sufficiente la richiesta di riammissione in servizio atteso che detta richiesta era cosa diversa dalla offerta della prestazione e non era quindi idonea a costituire in mora accipiendi il datore di lavoro, rileva che erroneamente la Corte di appello di Lecce non aveva tenuto nel dovuto conto, omettendo di pronunciare sul punto, che nel caso di specie era mancata l'offerta della prestazione lavorativa da parte della dipendente.

Chiede pertanto la declaratoria di inammissibilita' del ricorso proposto dalla Ca., o comunque il rigetto dello stesso; e chiede altresi' l'accoglimento del ricorso incidentale, con condanna di controparte alla restituzione delle spese legali liquidate dalla Corte d'appello di Lecce, oltre rivalutazione ed interessi; con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente fase del giudizio.

Osserva il Collegio che va esaminata in primo luogo l'eccezione sollevata dalla controricorrente relativa all'asserita inammissibilita' del ricorso principale ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c., per omessa formulazione del quesito di diritto previsto a pena di inammissibilita' dalla suddetta disposizione codicistica.

L'eccezione e' infondata atteso che il Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 27 prevede che le disposizioni del capo 1 del suddetto decreto, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 1 e 19, si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale decreto; e pertanto la disposizione di cui all'articolo 366 bis c.p.c., introdotto dall'articolo 6, del decreto in questione, non trova applicazione nel caso di specie, versandosi in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza pubblicata in data anteriore (decisione del 21.4.2005 depositata in cancelleria il 16.6.2005) rispetto alla data (2.3.2006) di entrata in vigore del decreto legislativo.

Passando all'esame del ricorso proposto dalla Ca., ritiene il Collegio di dover prendere le mosse, nella trattazione della presente vicenda giudiziaria, per ragioni di natura logico - sistematica, dal secondo motivo di gravame, relativo alla omessa statuizione da parte della Corte territoriale sullo specifico motivo di appello concernente la incidenza della revoca del licenziamento sul rapporto di lavoro, avendo la ricorrente rilevato che, a seguito della revoca del licenziamento, si era verificato il ripristino del rapporto di lavoro, e di conseguenza il giudice di merito avrebbe dovuto condannare la societa' appellata alla corresponsione dell'intero trattamento retributivo contrattuale dalla data del licenziamento a quella della revoca, non potendo trovare applicazione la richiamata disposizione di cui alla Legge n. 604 del 1966 articolo 8.

Il motivo e' fondato.

Osserva in proposito il Collegio che una corretta ricostruzione della presente vicenda giudiziaria non puo' prescindere dalla valutazione della intervenuta revoca del licenziamento intimato dalla societa' datoriale, e dal contenuto delle richieste spiegate giudizialmente dalla dipendente nel corso del giudizio di primo grado.

Ed invero, per come rilevato dalla ricorrente, la lavoratrice all'udienza del 6.10.2004, fissata dinanzi al Tribunale di Brindisi, ebbe a depositare la lettera della societa' datoriale in data 18.5.2004, ricevuta dalla destinataria il 20.5.2004, con la quale la societa' predetta comunicava la revoca del licenziamento intimato avendo preso atto dell'eccepita inefficacia dello stesso, ed al contempo intimava alla lavoratrice nuovo licenziamento per riduzione del personale correlato alla progressiva riduzione domanda dei beni prodotti dalla societa'.

In esito a tale fatto nuovo, la lavoratrice chiedeva all'udienza predetta la condanna della societa' convenuta al pagamento di tutte le retribuzioni alla stessa spettanti dalla data del licenziamento impugnato sino a quello della revoca.

Alla stregua di quanto sopra si impongono le seguenti brevi considerazioni. Innanzi tutto non puo' fondatamente dubitarsi che l'intervenuta revoca del licenziamento comporta la ricostituzione con efficacia retroattiva del rapporto di lavoro, anche se nel caso di specie tale rapporto di lavoro non ha potuto ricostituirsi in fatto stante il contestuale ulteriore licenziamento della dipendente; la quale, impugnando anche tale secondo provvedimento solutorio, ha ribadito la propria volonta' in ordine all'effettivo ripristino dello stesso. E sul punto deve rilevarsi la ammissibilita', in base ai principi della autonomia negoziale di cui la liberta' di forme costituisce - in mancanza di diversa prescrizione legale - significativa espressione, di una accettazione della revoca del licenziamento in forma tacita (o presunta) sulla base di comportamenti (commissivi od omissivi) del lavoratore (Cass. sez. lav. 5.3.2008 n. 5929; Cass. sez. lav. 5.8.2004 n. 15129).

Pertanto la detta revoca, mai contestata dalla lavoratrice, era in ipotesi idonea a ricostruire il rapporto di lavoro atteso che, in base ai principi civilistici in subiecta materia, la revoca di un negozio ha efficacia retroattiva ripristinando la situazione giuridica precedente di talche', nel caso in esame, la revoca del disposto licenziamento aveva come conseguenza il ripristino senza soluzione di continuita' dell'originario rapporto lavorativo.

E siffatta ricostruzione retroattiva comporta il diritto della lavoratrice, destinataria del provvedimento solutorio successivamente revocato, alla corresponsione delle retribuzioni dovutele in relazione al periodo corrente dal disposto licenziamento sino alla predetta revoca, essendo il mancato svolgimento della prestazione lavorativa imputabile esclusivamente alla condotta della societa' datoriale. Cio' in quanto il ripristino del rapporto lavorativo comporta la persistenza del vincolo contrattuale e quindi il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto di lavoro o, qualora cio' non gli venga consentito, a percepire comunque le retribuzioni contrattualmente previste, stante la persistenza delle contrapposte obbligazioni fra cui quella datoriale del pagamento, alle scadenze previste, delle retribuzioni.

Ed a tal fine deve rilevarsi, nel caso di specie, che la immediatezza, con nota dell'11.11.2003, della impugnativa del licenziamento intimato il 7.11.2003, equivale alla offerta delle energie lavorative, ben potendo tale offerta essere implicita nel comportamento del lavoratore che evidenzi in maniera non equivoca la volonta' di prosecuzione del rapporto lavorativo; siffatta situazione si e' verificata nel caso di specie, atteso che la immediata reazione della dipendente al recesso del datore di lavoro costituisce indice univoco della volonta' di riprendere la propria attivita' lavorativa e sta quindi a significare in maniera implicita ma inequivoca l'offerta delle proprie energie lavorative.

Ne consegue, stante il ripristino ab origine del rapporto di lavoro e l'offerta delle energie lavorative, che alla ricorrente erano dovute le retribuzioni maturate dalla data della impugnativa del licenziamento sino a quella della revoca, coerentemente alla domanda proposta in sede giudiziale.

Posto cio', rileva il Collegio che la motivazione della Corte territoriale presenta una assoluta carenza sul punto, avendo la stessa totalmente omesso di statuire sullo specifico motivo di impugnazione, relativo ad un punto decisivo della controversia, concernente appunto la incidenza della revoca del disposto licenziamento sul rapporto di lavoro istaurato tra le parti.

Di conseguenza, in accoglimento del predetto motivo di gravame, si impone la cassazione dell'impugnata sentenza, rimanendo in tale statuizione assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, sia principale che incidentale, atteso che il riconoscimento alla lavoratrice delle retribuzioni maturate dalla data della impugnativa del licenziamento sino alla revoca, rende superflua, ed anzi non corretta in relazione alla fattispecie in esame, ogni disquisizione in ordine alle conseguenze risarcitorie derivanti dal licenziamento inefficace per vizio di forma, e quindi in ordine al tipo di tutela applicabile in relazione al requisito dimensionale dell'azienda.

Posto cio' ritiene il Collegio di dover decidere nel merito la presente controversia, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., atteso che tale pronuncia e' senz'altro ammissibile allorche' il giudice di legittimita' rinvenga la base della definizione del processo in quei medesimi elementi di fatto che costituivano il presupposto della decisione cassata, di talche' non ravvisa l'esigenza di ulteriore valutazione dei predetti elementi di fatto.

Alla stregua di quanto sopra la societa' intimata deve essere condannata al pagamento in favore della Ca. di tutte le retribuzioni maturate dalla data (11.11.2003) di impugnazione del disposto licenziamento, sino alla data (20.5.2004) della revoca (seguita dall'ulteriore licenziamento - oggetto di autonoma impugnazione giudiziale - che non ha consentito quindi il consequenziale ripristino, in fatto, del rapporto), oltre alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo ed agli interessi legali sulle somme via via rivalutate. Vanno mantenute ferme le statuizioni del giudice di appello in merito alle spese di giudizio, stante comunque la soccombenza della societa' datoriale in relazione alle domande proposte dalla ricorrente, anche per quanto attiene alla distrazione delle stesse in favore del procuratore anticipatario.

Infine, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno posta a carco della societa' datoriale le spese relative al presente giudizio di legittimita', che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale, in esso assorbito il ricorso incidentale, e cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, condanna la societa' intimata al pagamento in favore della Ca. delle retribuzioni maturate dall'11.11.2003 alla revoca del licenziamento, oltre alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo ed agli interessi legali sulle somme via via rivalutate. Mantiene ferme le statuizioni del giudice di appello in merito alle spese di giudizio, anche per quanto attiene alla distrazione delle stesse in favore del procuratore anticipatario. Condanna la societa' alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 23,00, oltre euro 2.000,00 (duemila) per onorari, ed alle spese generali, IVA e CPA come per legge.

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