Il risarcimento del danno professionale derivante dal demansionamento e dalla dequalificazione del lavoratore postula l'allegazione dell'esistenza del pregiudizio e delle sue caratteristiche

Il risarcimento del danno professionale derivante dal demansionamento e dalla dequalificazione del lavoratore postula l'allegazione dell'esistenza del pregiudizio e delle sue caratteristiche, nonche' la prova dell'esistenza del danno e del nesso di causalita' con l'inadempimento, prova che, quanto al danno esistenziale, puo' essere fornita anche ricorrendo a presunzioni. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile
Sentenza del 1 luglio 2009, n. 15405)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente

Dott. VIDIRI Guido - Consigliere

Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TE. IT. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

BA. PA. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. MARCONI 618, presso lo studio dell'avvocato PETTI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati ROMANELLI GRIMALDI EUGENIO, CIRILLO DOMENICO, CIRILLO ERNESTO MARIA, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4418/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/08/2005 R.G.N. 1960/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2009 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l'Avvocato MARCO RIGI LUPERTI per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento del secondo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso innanzi al Giudice del Lavoro di Napoli, Ba. Pa. esponeva: 1) di avere lavorato alle dipendenze dell' Az. di. St. pe. i. Se. Te. , con la qualifica, da ultimo, di revisore tecnico coordinatore, inquadrato nel (OMESSO) livello ex Legge n. 797 del 1981; 2) di essere stato assunto dall' Ir. S.p.A. a far data dal 1.11.1993, a seguito della soppressione dell'AS. , avvenuta con Legge n. 58 del 1992, ed inquadrato al (OMESSO) livello retributivo CCNL SI. con la qualifica di "lavoratore addetto ad attivita' specialistiche di tecniche numeriche"; 4) di essere passato in data 18.8.1994 alle dipendenze della societa' convenuta - Te. It. - ed assegnato poi al livello (OMESSO) previsto dal CCNL del 9/9/96 con la qualifica di "assistente senior".

Tutto cio' premesso, ritenuto di aver subito, a partire dal novembre 1993, una dequalificazione ed un demansionamento, chiedeva all'adito Giudice del lavoro di che fosse accertata la illegittimita' dell'inquadramento riconosciutogli in base al CCNL Te. ed il proprio diritto al riconoscimento del (OMESSO) livello far tempo dall'1.1.93 e livello (OMESSO) con adibizione a mansioni corrispondenti a quelle svolte presso l' Az. di. St. ; in subordine, il riconoscimento all'inquadramento nel (OMESSO) livello contratto SI. fino al 1996 e nel livello (OMESSO) per epoca successiva; chiedeva, altresi' la condanna della resistente al pagamento delle maturate differenze retributive nonche' al risarcimento del danno per demansionamento da liquidare nella misura del 50% delle retribuzioni percepite nel periodo di destinazione a mansioni inferiori o nella misura ritenuta equa dal giudicante, il tutto con vittoria di spese ed onorari.

Costituitasi in giudizio la societa' convenuta contestava in toto le avverse pretese chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 11587/2002 depositata in data 4.06.2002 il Tribunale di Napoli riconosceva il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello (OMESSO) del CCNL dei dipendenti Te. (ex (OMESSO) livello CCNL SI. ) con qualifica di "Specialista", a decorrere dall'1.10.96. Condannava, altresi', la Societa' al pagamento delle differenze retributive, rigettava, invece, la domanda del risarcimento danni per

l'avvenuto demansionamento.

Avverso la predetta sentenza, la Te. It. S.p.a. proponeva gravame.

Costituitosi, il Ba. , resisteva e con appello incidentale contestava il rigetto operato dal primo Giudice in ordine alle pretese risarcitorie.

Con sentenza del 17 agosto 2005, la Corte di Appello di Napoli rigettava l'appello della Te. e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condannava la societa' a titolo di risarcimento del danno al pagamento della somma pari al 50% delle differenze tra la retribuzione spettante e quella di fatto percepita per i primi tre anni dall'inizio del demansionamento.

A sostegno del decisum osservava che il richiamo alla professionalita' acquisita sottendeva il principio di cui all'articolo 2103 c.c., anche se tale norma non era direttamente applicabile; che la fonte normativa di tutela della professionalita' acquisita andava individuata nella Legge n. 58 del 1992, articolo 4; che, peraltro gli accordi sindacali attuativi non avevano valore costitutivo della qualifica, ma valevano soltanto nella misura in cui le posizioni di lavoro messe a confronto fossero effettivamente equivalenti; che, nella specie, la questione circa la non corrispondenza tra le mansioni svolte prima del suddetto passaggio e quelle espletate successivamente (demansionamento), andava risolta nel senso accertato

dal primo Giudice, la cui pronuncia andava confermata.

Ha proposto ricorso per Cassazione la Te. , deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso il Ba. .

La Te. ha anche presentato memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente societa' deduce violazione ed erronea applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, della Legge n. 58 del 1992, articolo 4, articolo 2103 c.c., articolo 2697 c.c., articolo 96 disp. att. c.c, articoli 1362 c.c. e ss., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex articolo 360 c.p.c., n. 5.. Deduce, poi, con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'articolo 1362 c.c. e ss. in relazione alla Legge n. 58 del 1992, articolo 4 e vizio di motivazione.

I due motivi, strettamente connessi e, percio', da trattarsi congiuntamente sono infondati.

Sostiene la ricorrente che la Corte di Appello e' incorsa nel vizio di motivazione contraddittoria, perche' ha escluso l'applicabilita' dell'articolo 2103 c.c. ed ha poi fatto riferimento alla giurisprudenza formatasi su detta norma. L'assunzione ex novo del lavoratore alle dipendenze dell' Ir. non e' disciplinata dal principio dell'equivalenza delle mansioni, ne' implica trasferimento di azienda, ma e' sorretta da una disciplina speciale, la quale rimetteva alla contrattazione collettiva la valutazione di professionalita'. La declaratoria di discrepanza tra qualifica di provenienza e qualifica di approdo presuppone che si accerti la violazione delle norme legali che disciplinano le categorie generali di inquadramento del personale. Non e' stata fornita siffatta dimostrazione e la Corte di Appello si e' illegittimamente surrogata alle parti collettive, le quali avevano in via esclusiva il compito di stabilire l'equiparazione delle qualifiche; ne' e' stata incidentalmente ritenuta la nullita' del relativi accordi sindacali. Quanto al caso specifico, la Corte di Appello ha errato nell'analisi delle mansioni (la qualifica di approdo e' stata accettata) e nella determinazione conseguente del danno da demansionamento.

Il motivo e' infondato.

E' noto che a seguito della soppressione dell' Az. di. St. pe. i. Se. Te. , i lavoratori alle sue dipendenze passarono alla IR. , poi Te. . L'operazione venne disciplinata dalla Legge n. 58 del 1992, la quale rimise alla contrattazione collettiva la regolamentazione del passaggio e previde la tutela della professionalita' acquisita, nonche' la conservazione del trattamento economico globale. La contrattazione collettiva ha provveduto alla predetta disciplina mediante apposite tabelle di equiparazione.

Il problema che si pone e' se tale delega alle Organizzazioni Sindacali sia una sorta di delega in bianco, con la quale la legge ha lasciato alle parti sociali piena discrezionalita' nella valutazione di equivalenza, ovvero se si tratti di un criterio di delega, vale a dire dell'indicazione di una finalita' da perseguire. Mentre nel primo caso l'azione individuale del lavoratore - il quale ritenga di essere stato declassato nel passaggio - incontra una preclusione, nel secondo caso e' possibile la contestazione della qualifica di approdo, una volta dimostrata la violazione (non dell'articolo 2103 c.c. pacificamente non applicabile alla fattispecie, ma) del principio delega, vale a dire la conservazione della professionalita' e l'equivalenza della qualifica.

La seconda tesi appare preferibile, alla luce della considerazioni svolte dalla giurisprudenza formatasi sullo specifico tema.

Questa Corte ha, infatti, ritenuto (v. tra le tante, Cass. 9 gennaio 2008 n. 218 e Cass. 11 agosto 2004 n. 15605) che la Legge n. 58 del 1992, avendo previsto la predisposizione delle tabelle di equiparazione in concomitanza col passaggio dei lavoratori dal settore pubblico a quello privato, non ha disciplinato una specifica procedura della dette tabelle. Tuttavia e' possibile la disapplicazione di esse ad opera del giudice che ne ravvisi, in via incidentale, la parziale nullita', per la non corrispondenza ai criteri imposti dalla legge stessa, ferma restando la necessita' che la valutazione circa la legittimita' dell'equiparazione prevista in sede collettiva avvenga sulla base di un raffronto complessivo tra le qualifiche o i livelli di volta in volta posti a raffronto (In senso conforme, v. anche, Cass. 8.7.2004 n. 12647. Per l'inapplicabilita' al caso in esame dell'articolo 2112 c.c, v. Cass. 21.5.2002 n. 7449).

Ai principi sopra enunciati si e' puntualmente attenuta la Corte di Appello, la quale ha dato atto che non si applica l'articolo 2103 c.c., ha proceduto all'accertamento del livello di provenienza rispetto a quello di approdo in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore ed ha accertato la rispondenza del livello di provenienza ad un diverso livello di approdo con motivazione esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talche' essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimita'.

In particolare, il Giudice a quo si e' diffuso ampiamente sulle dette mansioni, mettendo a raffronto le varie declaratorie contrattuali, pervenendo alla conclusione che il riconoscimento professionale assicurato dalla Legge n. 58 del 1992, articolo 4 risultava pienamente assicurato dall'inquadramento riconosciuto dal primo Giudice nel (OMESSO) livello del contratto SI. e poi nel livello (OMESSO) del contratto per le Az. di. Te. .

Il relativo accertamento costituisce questione di fatto, non riesaminabile in Cassazione siccome sorretta da congrua e logica motivazione, mentre alcuna valida ragione sussiste per disattendere l'interpretazione fornita dalla Corte partenopea circa le esaminate declaratorie contrattuali.

Deve, invece, essere accolto il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 414, 420, 115 e 116 c.p.c., articoli 2697, 1226, 2103 e 2043 c.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Al riguardo, in relazione alle deduzioni del lavoratore, la Corte di appello di Napoli ha ritenuto "equo pervenire ad una determinazione del danno nella misura del 50% dell'ammontare delle differenze retributive tra i diversi inquadramenti, rapportate ad un periodo limitato ai primi tre anni dall'inizio del demansionamento", motivando il decisum nel senso che "il demansionamento professionale e' stato di indubbia portata, stante l'evidenziato svilimento della professionalita' del lavoratore, prima addetto a compiti di coordinamento, ed alla soluzione in piena autonomia organizzativa ed operativa dei guasti accertati su apparecchi ed impianti ad alta tecnologia, e poi destinato a compiti di mera manutenzione, in precedenza svolti da operai semplici, per cui l'esistenza e l'entita' del danno possono in via presuntiva desumersi anche dalla durata della dequalificazione e dall'anzianita' di servizio dello stesso - sicuro indice di esperienza professionale che incide sulla migliore qualita' della prestazione - sicche' ben puo' procedersi alla determinazione della misura del danno in via equitativa".

Sulla questione del risarcimento del danno da demansionamento o da dequalificazione le Sezioni Unite - nel comporre, con la sentenza n. 6572/2006 il contrasto insorto nell'ambito della Sezione lavoro - hanno statuito che "il risarcimento del danno professionale derivante dal demansionamento e dalla dequalificazione del lavoratore postula l'allegazione dell'esistenza del pregiudizio e delle sue caratteristiche, nonche' la prova dell'esistenza del danno e del nesso di causalita' con l'inadempimento, prova che, quanto al danno esistenziale, puo' essere fornita anche ricorrendo a presunzioni".

Il Collegio - nel riportarsi alla cennata statuizione anche a conferma della funzioni nomofilattica della Corte di cassazione - non puo', pertanto, che cassare la sentenza della Corte di Napoli la cui decisione, mediante un percorso motivazionale viziato da indubbia genericita', non appare in sintonia con il consequenziale principio di diritto espressamente affermato dalle Sezioni Unite: "in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamene ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non puo' prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico e' subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrita' psicofisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalita' nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravita', conoscibilita' all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ex articolo 115 c.p.c. a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove".

Conclusivamente, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli (in diversa composizione) - designata ex articolo 383 cod. proc. civ. quale giudice di rinvio - perche' proceda a nuovo esame e decisione (in parte qua) della controversia attenendosi al principio di diritto dianzi enunciato ex articolo 384 c.p.c., comma 1. Il Giudice di rinvio provvedere, altresi', in ordine alle spese di giudizio (articolo 385 c.p.c., comma 3).

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli.

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