Il tempo per recarsi a lavoro deve essere retribuito solo se lo spostamento è funzionale alla prestazione

Il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro deve essere considerato come lavorativo unicamente nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione, il che in particolare si verifica ove il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse localita' per svolgervi la sua prestazione lavorativa. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile con Sentenza del 26 luglio 2010, n. 17511.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 26 luglio 2010, n. 17511



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

IM.EL.CA. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in. ROMA, VIA MATTEO BOIARDO 12, presso lo studio dell'avvocato MORABITO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

BA. LE. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio,, degli avvocati STUDIO ANTONINO SPINOSO - SIMONA NAPOLITANI, rappresentato e difeso dall'avvocato POLIMENI DOMENICO, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 240/2007 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 27/03/2007 r.g.n. 1844/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l'Avvocato MORABITO GIUSEPPE;

udito l'Avvocato POLIMENI DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 12-13 dicembre 2007, la IM.EL.CA s.n.c. ha chiesto, con due motivi, la cassazione della sentenza depositata il 27 marzo 2007, con la quale la Corte d'appello di Reggio Calabria, riformando la decisione del giudice di primo grado, l'aveva condannata a pagare a Ba.Le. la somma di euro 4.905,44 - oltre accessori di legge - a titolo di compenso per il lavoro straordinario da questi prestato, nel corso del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, per trasportare, per un'ora al giorno, con automezzo aziendale, dalla sede della societa' ai singoli cantieri gli operai e i mezzi di questa.

Resiste alle domande della societa' Le. Ba. , con rituale controricorso, illustrato poi con memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Col primo motivo di ricorso, la societa' deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 414 c.p.c..

In proposito, il giudice di primo grado aveva dichiarato d'ufficio nullo il ricorso introduttivo del giudizio per la insufficiente esposizione dei fatti costitutivi dei diritti azionati.

Viceversa la Corte d'appello aveva ritenuto che il ricorso avesse sufficientemente esposto tali fatti, mentre la ricorrente sostiene che, mancando la indicazione del contratto collettivo applicabile al rapporto, la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata nulla.

Il motivo conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Chiarisca la Corte ... se, per i motivi sopra evidenziati il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi normativi sui quali si basa e', per giurisprudenza costante, affetto da nullita', ai sensi degli articoli 414, 164 e 156 c.p.c., risultando precluso alla parte produrre nel corso del giudizio i contratti collettivi non citati nel ricorso ed al giudice agire sulla scorta del principio iura novit curia;

- sempre per i motivi sopra argomentati, chiarisca la Corte ... se la nullita' dell'atto introduttivo, con riferimento alla mancanza o assoluta incertezza dei requisiti di cui all'articolo 414 c.p.c., n. 3 e 4, opera pregiudizialmente rispetto al merito, traducendosi in inammissibilita' della domanda senza che operi sanatoria per la costituzione del convenuto che eccepisca anche l'infondatezza nel merito della domanda e senza che sia possibile una integrazione successiva mediante note illustrative depositate nel corso del giudizio, ovvero senza che possa essere sanata dall'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 421, comma 2, da parte del giudice".

2 - Col secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2107 e 2108 c.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere come lavorativo il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro.

Comunque, secondo la ricorrente, la Corte avrebbe altresi' errato in f)J quanto l'articolo 12 del C.C.N.L. disporrebbe che l'operaio che percepisce, come l'appellante, la diaria per la trasferta, ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

Quesito:

"Chiarisca la Corte, alla luce delle superiori argomentazioni confermate dalle risultanze processuali, se il tempo impiegato per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, non essendo connaturato alla prestazione stessa - tenuto presente che il lavoratore, pur non rivendicando con il proposto giudizio la diversa qualifica di autista, si portava presso la sede dell'azienda non per disposizione datoriale ma per comodita' propria - resta comunque estraneo all' attivita' lavorativa vera e propria non sommandosi quindi al normale orario di lavoro?".

Il ricorso conclude pertanto con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge.

Il ricorso, scarsamente rispettoso del principio di autosufficienza (su cui, anche recentemente, cfr, Cass. nn. 5043/09, 4823/09 e 338/09) e i cui quesiti di diritto sono generici e non sempre aderenti alla fattispecie concreta illustrata (in argomento, cfr., tra le altre, Cass. S.U. ord. 5 febbraio 2008 n. 2658 e 5 gennaio 2007 n. 36), e' comunque manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha infatti riformato quella di primo grado, dichiarativa della nullita' del ricorso per indeterminatezza, accertando viceversa che in esso erano stati sufficientemente determinati il petitum nonche' i presupposti di fatto e di diritto posti a sostegno della pretesa.

La Corte territoriale ha altresi' accertato che i fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario azionato non erano stati contestati dalla societa', la quale aveva unicamente obiettato che erroneamente il Ba. avrebbe qualificato come tempo di lavoro (come tale da retribuire) quello necessario per recarsi al cantiere in cui di volta in volta doveva operare.

I giudici dell'appello hanno infine rilevato che anche i conteggi elaborati dal C.T.U. sulla base di determinati contratti collettivi non erano stati corte-stati.

A fronte di tali accertamenti, la societa' lamenta ora, col primo motivo, la mancata allegazione fin dall'inizio, nel ricorso introduttivo del giudizio, del contratto collettivo applicabile al rapporto, dei conteggi e dei prospetti e deduce di avere contestato la normativa contrattuale collettiva utilizzata nei propri conteggi dal C.T.U. nominato nel giudizio di primo grado.

Sul primo punto, va anzitutto rilevato che la fonte normativa primaria del compenso per lavoro straordinario e' la legge, la quale stabilisce comunque determinati criteri di determinazione del relativo compenso in assenza della contrattazione collettiva, per cui la mancata invocazione di quest'ultima potrebbe semmai comportare la diretta applicazione dei criteri di legge, viceversa non richiesta dalla ricorrente.

Per il resto, la societa' non specifica quando e in quali precisi termini essa abbia effettivamente contestato la mancanza di conteggi allegati al ricorso introduttivo nonche' l'erronea utilizzazione di determinati contratti collettivi in sede di C.T.U., per cui di cio' non deve tenersi conto in questa sede.

Anche il secondo motivo e' manifestamente infondato.

La Corte territoriale non ha infatti affermato in via di principio che il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro debba essere considerato come lavorativo, correttamente richiamando viceversa la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 14 marzo 2006 n. 5496), citata anche dalla societa' ricorrente, secondo cui cio' si verifica unicamente nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione, il che in particolare si verifica ove il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse localita' per svolgervi la sua prestazione lavorativa; che e' la situazione concretamente accertata nel caso di specie, in cui il Ba. era altresi' gravato dell'ulteriore incombenza di guidare l'automezzo aziendale verso tali localita', trasportando mezzi e uomini.

Infine, la societa' invoca "l'articolo 12 del C.C.N.L. all'epoca vigente", per sostenere che, alla stregua di tale norma, il dipendente che percepisce (come il Ba. diaria di trasferta sarebbe obbligato a trovarsi sul luogo di lavoro per l'ora stabilita.

In proposito, va peraltro rilevato che non solo tale deduzione non e' specificata con la riproduzione della norma contrattuale collettiva invocata, ma quest'ultima non risulta neppure contestualmente depositata nella cancelleria della Corte, come prescritto, a pena di improcedibilita', dall'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (ne', del resto, prodotta in sede di giudizio di merito, come rilevato dalla stessa sentenza di appello, sul punto non censurata).

Concludendo, il ricorso va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle relative spese, cosi' come operato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al Ba. le spese di questo giudizio, liquidate in euro 16,00 per spese ed euro 1.500,00, oltre accessori di legge, per onorari, che distrae all'avv. Domenico Polimeni.

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