Il termine di decadenza per emettere il provvedimento disciplinare decorre dalla data in cui la lettera di licenziamento è stata affidata alla posta

La manifestazione della volontà datoriale di recedere dal rapporto di lavoro vale ad impedire la decadenza, sancita dalla norma collettiva, nel momento in cui è esteriorizzata dal soggetto legittimato. Viceversa gli effetti di tale atto si producono quando il destinatario ha legale conoscenza dello stesso. Si verifica anche in questo caso, quindi, una scissione tra il momento in cui la volontà di recedere è manifestata e quello in cui si producono gli effetti ricollegabili a tale volontà. Diversamente sarebbe intaccato il parametro di ragionevolezza ed uguaglianza formale e sostanziale tra i soggetti coinvolti.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 4 ottobre 2010, n. 20566



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 35139/2006 proposto da:

AD. LU. , elettivamente domiciliato in Roma, VIA LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell'avvocato SGROI LUCIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREOTTOLA SAVERIO, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FE. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale GIULIO CESARE n. 21/23, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FONTANA GIORGIO, DE LA FOREST MAURIZIO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

Avverso la sentenza n. 7738/2005 della Corte d'Appello di Napoli, depositata il 31/12/2005 R.G.N. 697/2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2010 dal Consigliere Dott. Giuseppe Napoletano;

Udito l'Avvocato Andreottola Saverio;

Udito l'Avvocato Raffaele De Luca Tamajo;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda di Ad. Lu. avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli dalla societa' Fe. .

I giudici di appello ritenevano, innanzitutto, infondata l'eccezione del lavoratore di tardivita', ex articolo 68, n. 5 CCNL del settore, della comunicazione del licenziamento sul rilievo della necessita, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 28 del 2004, di aver riguardo, ai fini della verifica del rispetto del termine ai decadenza di trenta giorni sancito dalla norma pattizia, al momento in cui la lettera di licenziamento era stata consegnata all'Ufficio postale e non a quello del ricevimento della missiva da parte del lavoratore.

Sul presupposto, poi, della dimostrazione dell'avvenuta affissione del codice disciplinare rectius del ccnl - nella bacheca aziendale e della regolarita' dello svolgimento dell'istruttoria condotta dal Tribunale, detti giudici affermavano che, nonostante le dichiarazioni testimoniali non confermassero la rilevanza disciplinare dei fatti addebitati al lavoratore, tuttavia in considerazione degli esposti scritti dei dipendenti Ca. e Io. , il licenziamento doveva ugualmente reputarsi legittimo sotto il profilo della giusta causa "data dal diffuso atteggiamento intimidatorio tenuto dall' Ad. nei confronti" dei citati dipendenti Ca. e Io. .

Avverso questa sentenza l' Ad. ricorre in cassazione sulla base di cinque censure.

Resiste con controricorso la societa' Fe. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denuncia vizio di motivazione. Rileva dapprima che la Corte di appello ha dato atto che i fatti relativi al dipendente Io. risultano estremamente generici e non consentono una compiuta difesa del lavoratore per cui non e' possibile considerarli disciplinarmente rilevanti. Osserva per di piu' che pur essendo quelli relativi al dipendente Ca. , in sede di deposizione testimoniale, stati attenuati nella loro gravita' e pur avendo il teste Ga. escluso qualsiasi violenza, contraddittoriamente poi, ritiene tali fatti giustificativi del licenziamento in tronco.

Con la seconda censura l' Ad. , deduce violazione dell'articolo 2119 c.c., e della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, ed illogicita', contraddittorieta' e carenza della motivazione.

Assume che la Corte del merito, prima esclude che a norma del contratto collettivo il fatto addebitato, non integrando gli estremi della rissa non costituisce comportamento sanzionabile con il licenziamento e, successivamente, pone tale episodio a base del licenziamento.

Con il terzo motivo il ricorrente, a lega difetto d'Istruttoria, violazione del diritto di difesa e carenza di motivazione. Sostiene che la Corte territoriale pur dando atto che gli esposti, posti a base del recesso datoriale, non sono risultati confermati dall'istruttoria, attribuisce di fatto a tali esposti valore probatorio preminente ed intangibile.

Con la quarta censura l' Ad. , rileva ulteriore difetto d'istruttoria, violazione del diritto di difesa e principio della parita' delle parti processuali nonche' carenza di motivazione.

Afferma che non e' stata posta al teste Fa. alcuna specifica domanda relativa ai capitoli di prova ammessi.

Con il quinto motivo il ricorrente prospetta violazione della 1139, 148 e 149 c.p.c., come emendati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002 e n.28 del 2004.

Denuncia che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che, ai fini del rispetto del termine di trenta giorni sancito dalla denunciata norma collettiva della comunicazione dei licenziamento, e' sufficiente aver riguardo alla data della spedizione della predetta comunicazione a nulla rilevando la data del ricevimento.

E' pregiudiziale l'esame di tale ultima censura. Rileva il Collegio che il motivo, alla luce del recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, di cui alla sentenza 14 aprile 2010 n.8830, e' infondato.

Con la predetta pronuncia le Sezioni Unite intervenendo sul tema della rilevanza della scissione degli effetti in capo al titolare ed in capo al destinatario della impugnazione del licenziamento Legge n. 604 del 1966, ex articolo 6, hanno sancito che l'effetto impeditivo della decadenza si riconnette puramente alla formulazione di una dichiarazione impugnatoria e pertanto, la decadenza deve intendersi impedita nel momento in cui detta dichiarazione e' emessa dal soggetto legittimato e non, invece, nel successivo momento in cui il destinatario l'ha ricevuta. Tanto perche' non rileva che la comunicazione dell'impugnazione, ai fini di cui trattasi, giunga all'indirizzo del destinatario la natura recettizia dell'impugnazione, quale ateo unilaterale destinato in certam personam, implica che gli effetti tipici e propri di. quell'atto, connessi al tenore ed al contenuto della dichiarazione, si producano nel momento in cui il destinatario abbia legale conoscenza dello stesso, ma non comporta invece l'irrilevanza del comportamento del dichiarante e degli effetti che eventualmente vi si riconnettono con riferimento ai periodo anteriore alla receptio. Sussiste cioe', sul piano logico, una scissione tra il comportamento interruttivo della decadenza ed il perfezionamento della fattispecie impugnatoria.

Ritiene il Collegio che analoghe osservazioni valgono con riferimento al caso di specie dove la manifestazione della volonta' datoriale di recedere dal rapporto di lavoro vale ad impedire la decadenza, sancita dalla denunciata norma collettiva, nel momento in cui e' esteriorizzata dal soggetto legittimato. Viceversa gli effetti di tale atto si producono quando il destinatario ha legale conoscenza dello stesso.

Si verifica, anche in questo caso,quindi, una scissione tra il momento in cui la volonta' di recedere e' manifestata e quello in cui si producono gli effetti ricollegabili a tale volonta'.

Diversamente risulterebbe intaccato il parametro di ragionevolezza ed uguaglianza formale e sostanziale tra i soggetti coinvolti posto proprio a base della soluzione adottata da questa Corte nella citata sentenza del 14 aprile 2010 n. 8830 (Cfr. Cass. 5 agosto 2003 n. 11833 che in una fattispecie simile a quella in esame ha ritenuto appunto rilevante, ai fini di cui trattasi, il momento della esternazione della volonta' di recedere e non quello del recepimento della comunicazione da parte del destinatario).

Tutto cio' premesso, i primi tre motivi, che in quanto strettamente connessi dal punto di vista logico - giuridico vanno esaminati congiuntamente, sono fondati nei limiti di seguito indicati.

Invero la Corte di appello, per un verso esclude che i fatti addebitati al ricorrente, alla stregua della espletata istruttoria, non hanno valenza disciplinare, e per altro verso considera, contraddittoriamente, tali fatti come idonei a giustificare il recesso datoriale per giusta causa.

In particolare i giudici di appello osservano che relativamente alle circostanze di cui all'esposto della Ca. , il teste Ga. non ha constatato la perpetrazione di alcuna violenza e la stessa Ca. , in sede di dichiarazione testimoniale, sembra voler attenuare la gravita' dell'episodio denunciato riferendo che la discussione era durata pochi attimi. Lo stesso contratto collettivo, precisano detti giudici sanziona con il licenziamento il diverbio sfociato nella rissa, mentre la Ca. nell'esposto si limita a dedurre di essere stata presa per il bavero. Anche l'ingresso in fabbrica con circa 45 minuti di anticipo, sottolineano i giudici di secondo grado, non costituisce illecito disciplinare avendo il ricorrente fornito idonee giustificazioni.

Altresi', secondo i predetti giudici, i fatti addebitati relativi al dipendente Io. risultano estremamente generici e pertanto, non e' possibile considerarli disciplinarmente rilevanti.

Operate tali premesse, pero', la Corte dei merito contraddittoriamente ritiene che il licenziamento in questione puo' ugualmente valutarsi come legittimo sotto il profilo della giusta causa "data dal diffuso atteggiamento intimidatorio tenuto dall' Ad. nei confronti dei dipendenti Ca. e Io. e confermato dagli esposti scritti dei due".

La contraddittorieta' della motivazione della sentenza impugnata e' evidente atteso che gli stessi fatti di cui si esclude, alla stregua della espletata istruttoria, la valenza disciplinare vengono, poi, posti a base della valutazione della sussistenza della giusta causa dei licenziamento.

Inoltre, prima si afferma che l'esposto della Io. sembra, in sede di dichiarazione testimoniale resa dalla stessa, ridimensionato quanto alla gravita' dei fatti e che gli addebiti celativi al dipendente Io. sono generici e quindi, non possono avere rilievo disciplinare, e poi, si valuta come legittimo i licenziamento alla stregua degli esposti dei menzionati dipendenti, senza tener conto, tuttavia dell'accertato avvenuto ridimensionamento della gravita' e della genericita' delle contestazioni in antecedenza rilevata.

Vi e' quindi, nella sentenza impugnata vizio di motivazione che non consente di ricostruire in maniera coerente l'iter logico - giuridico seguito dalla Corte per pervenire alla conclusione della legittimita' del licenziamento impugnato.

In proposito e' opportuno ribadire che non appare sufficiente motivata la decisione impugnata anche laddove ritiene che il licenziamento m esame "puo' egualmente considerarsi legittimo sotto il profilo della giusta causa data dal diffuso atteggiamento intimidatorio dell' Ad. nei confronti dei dipendenti Ca. e Io. confermati dagli esposti scritti dei due"; ne' agli stessi fini puo' valere la dedotta "paura riferita dalla Ca. e le minacele riferite dallo Io. ".

Ed invero - al di la' del gia' ricordato passaggio della sentenza della Corte territoriale in cui si da atto della estrema genericita' dei fatti addebitati allo Ad. - genericita' che per il tenore motivazionale del giudice di appello non puo' che riferirsi non soltanto all'aggressione materiale alla Ca. ma all'intera condotta dell'attuale ricorrente - va rimarcato anche come sulla entita' e le modalita' delle minacce allo Io. e sulla "riferita paura" della Ca. nulla di preciso e' stato esposto in sentenza come e' anche avvenuto per quanto attiene agli "esposti scritti dei due". Precisazioni che risultavano, di contro necessarie, una volta che si riteneva non compatibile - come ha fatto il giudice d'appello - con il sereno svolgimento dell'attivita' produttiva la permanenza in azienda del l' Ad. , ed una volta che si andava a punire con la piu' grave delle sanzioni disciplinari la condotta del lavoratore. A tal riguardo non puo' sottacersi che una completa e congrua motivazione nei termini ora indicati finisce per risultare indispensabile anche per una valutazione dei fatti di causa alla luce delle disposizioni della contrattazione collettiva e piu' specificatamente di quelle regolanti le sanzioni conservative e quelle espulsive.

Alla stregua delle esposte considerazioni, nelle quali rimangono assorbiti gli ulteriori motivi, ed in accoglimento dei primi tre motivi del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimita' alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi, rigetta il quinto, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnate e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita', alla Corte di Appello di Napoli.
 

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