Il trattamento economico del lavoratore nell'apprendistato professionalizzante

Nell’apprendistato professionalizzante disciplinato dal D.Lgs. 276/2003, il trattamento economico dovuto dal datore di lavoro all'apprendista deve essere determinato in ragione di quello stabilito per la categoria assegnata, la quale a sua volta non può essere inferiore per più di due livelli alla qualifica finale che in forza del contratto il lavoratore dovrà conseguire.
E’ possibile tuttavia applicare un trattamento economico in percentuale rispetto all’anzianità di servizio, così come previsto da una norma della legge 25/1955 non abrogata, solo se più favorevole al lavoratore. E' quanto stabilito dal Ministero del Lavoro con nota n. 28 del 01/10/2007

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