Il vincolo della subordinazione non ha tra i suoi tratti caratteristici ed indefettibili la permanenza dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro

Il vincolo della subordinazione non ha tra i suoi tratti caratteristici ed indefettibili la permanenza dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro, con la conseguenza che la scarsità e saltuarietà delle prestazioni rese da un lavoratore come cameriere ai tavoli di un ristorante non qualificano come autonomo il rapporto di lavoro. Nell'ipotesi di espletamento di mansioni di cameriere, chi afferma l'autonomia del rapporto è tenuto a dimostrare in concreto come sia possibile lavorare quale cameriere in un ristorante senza coordinamento con i colleghi e libero dalle direttive del datore.
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 7 gennaio 2009, n. 58)





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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. CUOCO Pietro - Consigliere

Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BA. LU. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 16, presso lo studio dell'avvocato CERUTTI GILBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZANELLO ANDREA giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

PI. LO. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 103, presso lo studio dell'avvocato SEGNALINI MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SEGNALINI FRANCESCO MARIA giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2354/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/02/2005 R.G.N. 3815/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2008 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;

udito l'Avvocato ZANELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Che con sentenza del 25 febbraio 2005 la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione, emessa dal Tribunale, di rigetto della domanda proposta da Ba.Lu. contro Pi.Lo. onde ottenere il pagamento di differenze retributive, dovute per prestazioni rese in regime di subordinazione per cinque giorni alla settimana dal (OMESSO) quale cameriere di un ristorante, nonche' la reintegrazione ed il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo ossia intimato oralmente;

che ad avviso della Corte d'Appello nessuna efficacia probatoria poteva avere una scrittura privata prodotta dal convenuto appellato ed attestante il pagamento di lire trenta milioni, della quale il Ba. non aveva disconosciuto la sottoscrizione ma aveva negato la veridicita' ossia l'effettivo ricevimento della detta somma;

che dalle testimonianze erano risultate prestazioni lavorative eseguite saltuariamente e senza vincolo di subordinazione;

che contro questa sentenza ricorre per cassazione il Ba. mentre il Pi. resiste con controricorso;

che il ricorrente ha presentato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1362, 2727, 2729, 2730, 2732, 2735 e 2797 cod. civ., articolo 116 cod. proc. civ. e vizi di motivazione, sostenendo doversi considerare come provata poiche' "del tutto univoca e pacifica" la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con prestazioni di cameriere e con retribuzione a percentuale;

che il motivo e' fondato;

che la Corte d'appello ha negato il vincolo della subordinazione in prestazioni pacificamente eseguite quale cameriere di un ristorante, a causa della "discontinuita', occasionalita' e vera e propria saltuarieta'" di esse;

che secondo la giurisprudenza di questa Corte il detto vincolo non ha tra e suoi tratti caratteristici ed indefettibili la permanenza dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro, con la conseguenza che la scarsita' e saltuarieta' delle prestazioni rese da un lavoratore come cameriere ai tavoli di un ristorante non qualificano come autonomo il rapporto di lavoro (Cass. 10 luglio 1999 n. 7304);

che per contro sono indice di subordinazione l'assenza di rischio economico per il lavoratore, l'osservanza di rischio economico per il lavoratore, l'osservanza di un orario e l'inserimento nell'altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al coordinamento con l'attivita' degli altri lavoratori (Cass. 25 febbraio 2000 n. 2171, 3 aprile 2000 n. 4036);

che a questi principi di diritto non si e' uniformata la Corte di merito, che, oltre a negare la subordinazione sulla base delle prestazioni saltuarie, non ha detto come sia possibile lavorare quale cameriere in un ristorante senza coordinamento con i colleghi e libero dalle direttive del datore, ad esempio quanto all'uniformita' dell'abbigliamento o alla distribuzione dei tavoli o all'orario di lavoro;

che accolto il motivo di ricorso e cassata la sentenza impugnata, rimangono assorbite le altre censure, concernenti l'ammontare della retribuzione e l'asserito valore confessorio di dichiarazioni rese dalla parte convenuta in giudizio;

che il giudice di rinvio, designato nella Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, decidera' sulle diverse voci di retribuzione, uniformandosi alle massime di diritto sopra dette e provvedera' altresi' sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri e cassa con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.



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