In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le indennità spettanti sono assoggettate alla prescrizione quinquennale

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le indennità spettanti sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, cod. civ. e non all'ordinario termine decennale, a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell'indennità medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto; ne consegue che, anche con riguardo all'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, nonché di esonero agevolato per inidoneità al lavoro, si applica la prescrizione breve.
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 12 giugno 2008, n. 15798)



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ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio - Presidente

Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere

Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TO. FR. , TO. DO. , TO. GI. , TO. NI. , eredi di TO. VI. , tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato MACRO RENATO, rappresentati e difesi dall'avvocato CARLUCCI Giuseppe, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

A.C.T.A. - AZ. CO. PE. LA. TU. AM. ;

- intimata -

e sul 2 ricorso n. 14917/05 proposto da:

TO. DO. , TO. GI. , TO. FR. , TO. NI. , eredi di TO. VI. , tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 6 presso lo studio dell'avvocato MACRO RENATO, rappresentati e difesi dall'avvocato CARLUCCI GIUSEPPE, giusta delega in atti;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

e contro

A.C.T.A. - AZ. CO. PE. LA. TU. AM. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell'Avvocato AMICONI MAURO, rappresentata e difesa dall'avvocato CLAUDIO BRANCATI, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 43/05 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 17/02/05 r.g.n. 10/04;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 11/04/08 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;

udito l'Avvocato AMICONI per delega BRANCATI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI che ha concluso chiedendo che la Suprema Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso con le pronunce di legge, conclusioni confermate anche dal Dott. CARLO DESTRO.

RITENUTO IN FATTO

che con sentenza del 17 febbraio 2005 la Corte d'Appello di Potenza confermava la decisione, emessa dal Tribunale, di rigetto della domanda proposta dagli eredi di To.Vi. contro la locale azienda comunale per la tutela ambientale (Ac. ) ed intesa ad ottenere l'indannita' sostituita del preavviso di licenziamento e quella di esonero agevolato per inidoneita' al lavoro;

che entrambi i diritti soggettivi aventi ad oggetto le dette indennita' erano estinti per la prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 cod. civ., n. 5;

che la Corte d'Appello confermava la compensazione delle spese processuali disposta dal giudice di primo grado;

che contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale e suddetti eredi e in via incidentale l'Ac. , che e' anche controricorrente;

che il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che i due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dell'articolo 335 cod. proc. civ.;

Considerato che i due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dell'articolo 335 cod. proc. civ.;

che l'eccezione di inammissibilita' del ricorso principale per inosservanza dell'articolo 366 cod. proc. civ., n. 3, non e' fondata poiche' i fatti di causa sono stati sommariamente esposti dai ricorrenti nelle pagine 1 e 2 del loro atto l'impugnazione;

che l'unico motivo, col quale i medesimi, invocando l'articolo 2948 c.c., nn. 4 e 5 e articoli 41 e 46 c.c.n.l. di categoria, sostengono la durata decennale (articolo 2946 cod. civ.) e non quinquennale del termine di prescrizione dei loro diritti soggettivi, e' manifestamente privo di fondamento;

che l'articolo 2948 c.c., n. 5 cit., disponendo prescriversi in cinque anni "le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro", trova la sua ragione giustificativa nell'opportunita' di sottoporre a prescrizione breve i diritti del lavoratore che sopravvivano al rapporto di lavoro, in quanto nati nel momento della sua cessazione, e di evitare in tal modo le difficolta' probatorie derivanti dall'esercizio delle relative azioni troppo ritardate rispetto all'estinzione del rapporto sostanziale;

che questa ratio legis sussiste per qualsiasi tipo di indennita', sia di natura retributiva sia previdenziale (Cass. 28 giugno 1983 n. 4415,7 maggio 1985, n. 3410, 28 novembre 1986 n. 7040), ed anche nel caso in cui trattisi di rapporto parasubordinato (Cass. 19 dicembre 1994 n. 10923, 25 ottobre 1997 n. 10526), quando, come nella specie, sia a carico del datore di lavoro;

che l'assenza di distinzioni nell'articolo 2948 c.c., n. 5, induce ad includere nella sua previsione qualsiasi credito del prestatore di lavoro purche' esso trovi causa nella cessazione del rapporto, e quindi anche l'indennita' sostitutiva del preavviso, contrariamente a quanto ritenuto la Cass. 18 luglio 2000 n. 9438 e 10 giugno 2003 n. 9636;

che il ricorso incidentale e' manifestamente infondato poiche' la compensazione delle spese di lite e' sufficientemente motivata attraverso il richiamo alla "peculiarita' della materia trattata" ossia - come esattamente osservato dalla Corte d'Appello - alla complessa materia dei diritti del lavoratore assoggettata a prescrizione breve;

che la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

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